Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1830 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 28/01/2021), n.1830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10659 – 2018 R.G. proposto da:

C.M.A. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente

domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Palermo, alla

via Terrasanta, n. 92, presso lo studio dell’avvocato Adrignola

Gioacchino che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato Punzo

Francesco la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.P. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliata, con

indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Palermo, alla via Giovanni Di

Giovanni, n. 14, presso lo studio dell’avvocato Montante Cesare e

dell’avvocato Montalbano Patrizia che la rappresentano e difendono

in virtù di procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

G.G. – c.f. (OMISSIS) -;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1931/2017 della corte d’appello di Palermo,

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 ottobre

2020 dal consigliere Dott. Abete Luigi.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto notificato il 15.4.2004 C.M.A., proprietaria di un appezzamento di terreno in Palermo, alla contrada “Dietro la Parrocchia”, citava a comparire dinanzi al locale tribunale Bl. Ma. An., proprietaria del limitrofo appezzamento di terreno.

Esponeva che con atto per notar Ma. del 22.1.1971 era stata costituita a vantaggio del proprio fondo, interamente intercluso, ed a carico del fondo della convenuta una servitù di passaggio; che, per accedere dal proprio fondo alla pubblica via, ella ed i suoi danti causa avevano sempre utilizzato una stradina asfaltata corrente attraverso il fondo di B.M.A., lungo il confine con altro terreno parimenti di proprietà della convenuta.

Esponeva che nondimeno la stradina asfaltata, al confine con la sua proprietà, si restringeva, così da impedire l’accesso al proprio fondo con qualsivoglia mezzo meccanico.

Chiedeva ai sensi dell’art. 1051 c.c. disporsi l’ampliamento e la trasformazione della servitù esistente a carico del terreno di B.M.A. in servitù di transito con veicoli a trazione meccanica nonchè costituirsi analoga servitù di transito con veicoli a trazione meccanica a carico dell’ulteriore terreno di proprietà della convenuta.

2. Si costituiva B.M.A..

Instava per il rigetto delle avverse domande.

3. Assunta la prova per testimoni, espletata la c.t.u. richiesta dall’attrice, riassunto il giudizio, interrotto a seguito del decesso della convenuta, si costituivano, quali suoi eredi, G.G. e G.P..

4. Espletata nuova c.t.u., con sentenza n. 3891 – 11.6/19.9.2012 il Tribunale di Palermo rigettava le domande tutte dell’attrice.

5. Avverso tale sentenza C.M.A. proponeva appello con atto di citazione notificato il 27.2.2013.

Resistevano G.G. e G.P..

6. Con sentenza n. 1931 – 29.9/24.10.2017 la Corte d’Appello di Palermo dichiarava inammissibile il gravame.

Esplicitava la Corte di Palermo che l’esperito gravame, nè per la formale struttura nè per i contenuti, si conformava al disposto dell’art. 342 c.p.c., nel testo modificato dalla L. n. 134 del 2012 applicabile ratione temporis.

Esplicitava in particolare che se, da un lato, dal complessivo tenore delle doglianze era possibile individuare le parti della sentenza oggetto di impugnazione, dall’altro, sotto l’aspetto sostanziale, l’appellante si era limitata a censurare l’operato del tribunale, ancorando la propria difesa alle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, alle risultanze della c.t.u. e ad asserzioni non ben comprovate, senza tuttavia contrapporre un fondato percorso argomentativo idoneo a giustificare una diversa ricostruzione della vicenda.

7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso C.M.A.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con vittoria di spese.

G.P. ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

G.G. non ha svolto difese.

8. Il relatore ha formulato proposta di manifesta fondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 5); il presidente ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

9. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c..

Deduce, per un verso, che la motivazione della sentenza di primo grado, limitatamente al capo recante rigetto delle domande ex art. 1051 c.c., era articolata in appena tredici righi.

Deduce, per altro verso, che l’atto di appello individuava chiaramente i punti contestati del primo dictum ed enunciava nitidamente le ragioni che avrebbero dovuto condurre ad una diversa decisione ovvero dava conto delle risultanze istruttorie atte a dar riscontro della sussistenza delle condizioni prefigurate dall’art. 1051 c.c..

Deduce dunque che l’atto di appello indicava la parte della statuizione di primo grado all’uopo impugnata e le censure formulate, consistenti nell’erronea valutazione delle risultanze istruttorie e nella violazione dell’art. 1051 c.c..

10. Il motivo di ricorso è fondato e va accolto.

11. Va debitamente premesso che, nonostante la rituale notificazione del decreto presidenziale e della proposta del relatore, le parti, segnatamente la controricorrente, non hanno provveduto al deposito di memorie ex art. 380-bis c.p.c., comma 2.

12. In ogni caso, pur al di là del testè riferito rilievo, il collegio appieno condivide la proposta, che ben può essere reiterata in questa sede.

13. Riveste valenza, in premessa, l’insegnamento delle sezioni unite, a tenor del quale gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.Lgs. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012 (e rilevante ratione temporis nella fattispecie), vanno interpretati nel senso che

l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. sez. un. 16.11.2017, n. 27199; Cass. (ord.) 30.5.2018, n. 13535).

14. Su tale scorta non può essere condiviso il dictum della corte di merito.

15. Invero l’appellante aveva assunto che la sentenza di primo grado era viziata “da un’erronea valutazione degli atti e delle risultanze istruttorie del giudizio, nonchè da una evidente errata interpretazione delle norme di diritto applicabili alla fattispecie per cui è causa” (cfr. ricorso, pag. 7); altresì che, alla luce degli esiti della prova testimoniale e della c.t.u., si aveva riscontro delle condizioni tutte postulate dall’art. 1051 c.c. (cfr. ricorso, pagg. 8 – 10).

La Canalella quindi aveva non solo, in sostanza, enucleato i punti del primo dictum all’uopo censurati, ma, in realtà, aveva altresì confutato e contrastato le ragioni addotte dal primo giudice. Ciò viepiù atteso il carattere estremamente sintetico della motivazione della sentenza di primo grado.

16. Si tenga conto che questa Corte ha ulteriormente chiarito che non può considerarsi aspecifico e deve, dunque, essere dichiarato ammissibile il motivo d’appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere (è il caso per cui è ricorso) natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. (ord.) 19.3.2019, n. 7675, ove inoltre si puntualizza che non occorre che l’appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l’impugnazione a critica vincolata).

17. In accoglimento del ricorso la sentenza n. 1931 – 29.9/24.10.2017 della Corte d’Appello di Palermo va cassata con rinvio alla stessa corte in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

18. Non sussistono i presupposti processuali perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa in relazione all’esperito motivo la sentenza n. 1931 – 29.9/24.10.2017 della Corte d’Appello di Palermo e rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche aì finì della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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