Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1830 del 25/01/2018


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 1830 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: FANTICINI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 11513-2015 proposto da:
STARACE ALDO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 142, presso lo studio
dell’avvocato CLAUDIA DE CURTIS, rappresentato e
difeso da se medesimo;
– ricorrente 2017
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contro

COMUNE FORIO , in persona del Sindaco p.t. dott.
FRANCESCO DEL DEO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato
MARIO SANTARONI, rappresentato e difeso dall’avvocato

Data pubblicazione: 25/01/2018

GIUSEPPE DI MEGLIO giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente

avverso

la

sentenza

n.

1064/2014

della

CORTE

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/03/2014;

udienza del 01/12/2017 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
FANTICINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato ALDO STARACE;

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udita la relazione della causa svolta nella pubblica

FATTI DI CAUSA
L’Avv. Aldo Starace otteneva dal Tribunale di Napoli – Sezione
distaccata di Ischia un decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di
Forio per il pagamento della somma di Euro 47.528,01, oltre a
interessi legali e spese del procedimento, dovuta per l’attività

arbitrale.
Proponeva opposizione all’ingiunzione il Comune di Forio che a)
eccepiva la carenza di un contratto in forma scritta con l’Avv. Starace,
b) deduceva l’inesistenza di una delibera a contrarre il mandato
professionale, c) contestava l’ammontare del compenso richiesto
dall’opposto.
Con sentenza n. 153/2010 del 24 aprile 2009 il giudice di primo
grado, dichiarata l’inammissibilità della domanda riconvenzionale del
convenuto, accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo,
condannando l’opposto alla rifusione delle spese.
L’Avv. Starace impugnava la decisione con appello, il quale era
rigettato dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza n. 1064 del 10
marzo 2014.
Avverso tale pronuncia l’Avv. Starace propone ricorso per
cassazione, affidando le proprie difese a tre motivi.
Resiste con controricorso il Comune di Forio.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in tre motivi.
Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360
n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e
84 cod. proc. civ., 16, 17 e 18 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, per
avere la Corte d’appello di Napoli ritenuto – in contrasto con la
giurisprudenza di legittimità – che il rilascio al difensore della procura
ex art. 83 cod. proc. civ. non potesse costituire un valido contratto
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professionale svolta quale procuratore dell’ente intimato in un giudizio

scritto, redatto in un unico documento, contenente la manifestazione
della volontà negoziale dell’ente e il contenuto minimo del disciplinare
di incarico conferito dalla pubblica amministrazione.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 n. 3
cod. proc. civ., la violazione degli artt. 147-bis, 166, 184, 191, 193 e

284 r.d. 3 marzo 1934 n. 383, per essere stata considerata invalida
l’obbligazione del Comune in quanto non assistita dal correlativo
impegno di spesa richiesto dalle norme generali di contabilità dello
Stato e degli enti locali.
Con il terzo motivo il ricorrente censura la decisione impugnata,
affermando la violazione e falsa applicazione (ex art. 360 n. 3 cod.
proc. civ.) degli artt. 83 e 84 cod. proc. civ. e del d.m. 5 ottobre
1994, n. 585, per aver ritenuto impraticabile l’integrazione del
contenuto del contratto di patrocinio mediante il rinvio (anche tacito)
alle tariffe forensi.
2. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in
quanto tra loro collegati, sono fondati.
La Corte d’appello di Napoli ha revocato il decreto ingiuntivo
emesso in favore dell’Avv. Starace reputando che la procura speciale
ex art. 83 cod. proc. civ. rilasciata al predetto procuratore per
patrocinare il Comune nel giudizio arbitrale non fosse sufficiente a
costituire validamente il vincolo contrattuale in forma scritta
difettando:
– la formazione della volontà negoziale in un unico documento
(«lo scambio del mandato (proposta) e della sottoscrizione dell’atto
difensivo (accettazione), non risulta rispettoso degli artt. 16 e 17 del
r.d. del 1923 che impongono, non solo la forma scritta, ma anche la
formazione della volontà negoziale nell’ambito di un unico
documento. … La formazione con atto separato, quindi, esclude che il

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194 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 55 legge 8 giugno 1990, n. 142,

professionista possa accettare separatamente l’incarico oggetto di
delibera»);
– il «contenuto minimo del contratto formale della pubblica
amministrazione» («La ratio del divieto del contratto a distanza tra
p.a. e privato … non risiede nella impossibilità di scambiarsi proposta

siano espressamente regolate (oggetto dell’incarico, compenso,
motivi di risoluzione, durata, ecc.). Il riferimento giurisprudenziale al
“documento” non va inteso nella materialità cartacea del documento
(che nella specie contiene sia la procura sia l’atto sottoscritto), ma
con riferimento alla forma-contenuto dell’atto negoziale») e, in
particolare, il corrispettivo stabilito per il professionista («non può
neppure sostenersi che, relativamente alla statuizione delle spettanze
dell’avvocato, per relationem si applicavano, tacitamente, le tariffe
legali sussistenti all’epoca, perché tali tariffe erano, e sono, in vigore
per tutte le professioni intellettuali e tale circostanza non ha mai
portato la giurisprudenza della Corte di cassazione a sostenere che il
disciplinare di incarico, per questa ragione, fosse superfluo»);
– il preventivo impegno di spesa da parte dell’Ente («La
obbligazione di pagamento pretesa con il decreto ingiuntivo del
professionista risulta invalida perché non assistita dal correlativo
impegno di spesa richiesto, non solo dalle norme generali in tema di
contabilità di Stato, ma anche dalle norme sugli enti locali … La
circostanza che sia stato nella delibera di incarico previsto un
impegno di spesa a titolo di acconto … non soddisfa minimamente il
requisito previsto dalle norme, che presuppongono, al contrario,
l’intera prestazione contrattuale pretesa sia stata contemplata ed
assistito dalla copertura finanziaria. … è la previsione del costo del
proprio legale che può e deve essere oggetto di una previsione
iniziale che, come avviene per appalti servizi, potrà poi avere una
successiva variazione di costo, se giustificata. Non sembra, peraltro,
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ed accettazione, ma nella necessità che le condizioni contrattuali

che le norme in materia di contabilità consentano eccezioni con
riferimento alla figura specifica del legale e che si possa affidare un
incarico a quest’ultimo in assenza di attestazione di copertura
finanziaria»).
La Corte di merito si pone in consapevole contrasto con un

il Collegio intende dare continuità non sussistendo valide
argomentazioni per discostarsene.
Infatti, questa Corte ha già più volte statuito che «in tema di
forma scritta ad substantiam dei contratti della P.A., il requisito è
soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della
procura ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ., atteso che l’esercizio della
rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione
dell’atto difensivo perfeziona, mediante l’incontro di volontà fra le
parti, l’accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile
l’identificazione del contenuto negoziale e i controlli dell’Autorità
tutoria» (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 2266 del 16/02/2012, Rv.
621776-01; nello stesso senso, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8500 del
05/05/2004, Rv. 572611-01, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 13963 del
16/06/2006, Rv. 592970-01, e Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10707 del
15/05/2014, non nnassimata; sulla idoneità a soddisfare il requisito
della forma scritta della procura generale alle liti purché individui
l’ambito delle controversie per cui opera, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza
n. 3721 del 24/02/2015, Rv. 634430-01, Cass., Sez. 6-3, Sentenza
n. 15454 del 22/07/2015, Rv. 636092-01, Cass., Sez. 6-2, Ordinanza
n. 4562 del 08/03/2016, non massimata, Cass., Sez. 6-2, Ordinanza
n. 4563 del 08/03/2016, non massimata, Cass., Sez. 6-2, Ordinanza
n. 5805 del 23/03/2016, non massimata, Cass., Sez. 6-2, Ordinanza
n. 15648 del 27/07/2016, non massimata, Cass., Sez. 6-2, Ordinanza
n. 15649 del 27/07/2016, non massimata).

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consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale

Contrariamente alle asserzioni della Corte territoriale, l’unicità del
documento negoziale (requisito preteso dalla giurisprudenza citata
nella pronuncia impugnata) è costituita dalla procura e dall’atto
difensivo, che individua in forma scritta il contenuto essenziale
dell’accordo (volontà delle parti, oggetto dell’incarico), peraltro

tariffe professionali del d.m. 5 ottobre 1994, n. 585 (corretta è,
peraltro, l’osservazione del ricorrente secondo cui gli altri
professionisti intellettuali, pur vincolati da tariffe predeterminate da
atto normativo, non ricevono un mandato

ad litem

con le

caratteristiche formali e sostanziali degli avvocati).
Quanto ai richiamati principi di contabilità pubblica, «è evidente
che la nullità prevista per la mancata previsione della spesa e della
sua copertura non concerne anche le deliberazioni relative alla
partecipazione degli Enti a controversie giudiziarie, sia perché è
incerta l’incidenza del relativo onere economico, condizionato alla
soccombenza, e sia perché, nel bilancio dell’Ente, è di norma
presente una voce generale nella quale possono essere inserite le
prevedibili spese di lite» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 13963 del
16/06/2006, in motivazione; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8646 del
12/02/1993, in motivazione); inoltre, «il riferimento alle vigenti
tariffe professionali, la cui applicabilità, in assenza di uno specifico
accordo tra le parti, è di per sé sufficiente ad escludere l’incertezza in
ordine alla controprestazione dovuta dalla Amministrazione,
quantificabile soltanto in via approssimativa al momento della
stipulazione del contratto, in quanto correlata al compimento degli
atti difensivi resi necessari dall’evoluzione del giudizio, e proprio per
tale motivo idonea a giustificare la previsione della copertura
finanziaria mediante generica imputazione al capitolo di bilancio
riguardante le spese processuali» (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24859
del 09/12/2015, in motivazione).
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integrato ex art. 1374 cod. civ. dalle allora vigenti (e inderogabili)

3. In conclusione, la sentenza impugnata è cassata con rinvio
alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, la quale
esaminerà la fattispecie alla luce delle indicazioni fornite da questa
Corte.
La liquidazione delle spese è rimessa al giudice del rinvio.

La Corte
accoglie il ricorso e cassa la decisione impugnata con rinvio alla
Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la
statuizione sulle spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
Civile,

dicembre 2017.

P.Q.M.

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