Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1830 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 21/10/2016, dep.25/01/2017),  n. 1830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26968-2015 proposto da:

A.A.M., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia, depositato 1’8

aprile 2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21

ottobre 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato Bruno Forte.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la Corte d’appello di Perugia, in composizione collegiale, ha rigettato l’opposizione proposta da A.A.M. e altri cinquantatre ricorrenti avverso il decreto con il quale il consigliere designato di quella Corte d’appello aveva respinto la domanda di equa riparazione dai medesimi proposta nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze in relazione alla irragionevole durata di un giudizio amministrativo iniziato nel 1998 e conclusosi con decreto di perenzione del 6 maggio 2013;

che la Corte d’appello ha rilevato un profilo preliminare, non valutato dal consigliere designato, concernente la non definitività del decreto di perenzione atteso che i ricorrenti nell’atto di opposizione avevano precisato di avere un perdurante interesse alla decisione che non avevano potuto ottenere sol perchè l’avviso di deposito del decreto di perenzione non era mai stato loro comunicato;

che, ha osservato la Corte d’appello, l’art. 2 (recte: D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 1, allegato 3) delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo prevede che “1. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, le parti presentano una nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all’art. 24 del codice e dal suo difensore, relativamente ai ricorsi pendenti da oltre cinque anni e per i quali non è stata ancora fissata l’udienza di discussione. In difetto, il ricorso è dichiarato perento con decreto del presidente. 2. Se tuttavia, nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione del decreto, il ricorrente deposita un atto, sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore e notificato alle altre parti, in cui dichiara di avere ancora interesse alla trattazione della causa, il presidente revoca il decreto disponendo la reiscrizione della causa sul ruolo di merito”;

che, ad avviso della Corte territoriale, ai fini della definitività del provvedimento conclusivo del processo amministrativo è dunque necessario il decorso del termine di 180 giorni dalla comunicazione del decreto di perenzione, con la conseguenza che, non essendo tale comunicazione mai avvenuta, doveva escludersi che il processo amministrativo presupposto si fosse concluso;

che la Corte d’appello rigettava quindi l’opposizione e condannava i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio nonchè ciascuno di essi al pagamento della somma di 1.000,00 Euro in favore della Cassa delle ammende;

che per la cassazione di questo decreto i ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso sulla base di un motivo;

che il Ministero intimato ha resistito con controricorso;

che i ricorrenti hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza. Considerato che con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 e del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 1, comma 2, allegato 23; violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, e omessa considerazione di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nella “esistenza in atti della prova dell’avvenuta comunicazione a mezzo PEC all’avvocato dei ricorrenti dell’emissione del decreto di perenzione, del mancato deposito della istanza di rimessione sul ruolo e della definitività del decreto medesimo”;

che, osservano i ricorrenti, nell’atto introduttivo della fase monitoria, si era precisato che il decreto di perenzione era divenuto definitivo perchè essi avrebbero potuto depositare l’istanza di cui al D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 1, comma 2, All.to 23 entro 180 giorni dal 6 maggio 2013 e che il detto termine era decorso senza che questo adempimento fosse stato posto in essere;

che, proseguono i ricorrenti, il decreto era divenuto definitivo il 18 dicembre 2013 e il ricorso per equa riparazione era stato depositato nel termine di sei mesi decorrente da tale data (deposito avvenuto il 10 aprile 2014, entro i 180 giorni dal 18 dicembre 2013);

che, d’altra parte, proprio su richiesta della Corte d’appello era stata acquisita presso il TAR Lazio attestazione concernente la mancata presentazione dell’opposizione entro il termine di 180 giorni;

che il ricorso è fondato, atteso che i ricorrenti hanno documentato l’omesso esame di un fatto decisivo – consistente nella mancata proposizione dell’opposizione al decreto di perenzione debitamente comunicato dalla segreteria del TAR Lazio -, del quale nel corso del giudizio, ivi compresa la fase monitoria, si era discusso, avendo il consigliere designato sollecitato la produzione della relativa attestazione;

che sussiste, dunque, il vizio denunciato, atteso che la pronuncia impugnata si fonda proprio sulla ritenuta mancata comunicazione del decreto di perenzione;

che il ricorso va quindi accolto e, non sussistendo le condizioni per la decisione della causa nel merito, il decreto deve essere cassato con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione;

che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6^ – 2 Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2017

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