Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18299 del 19/09/2016


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Cassazione civile sez. I, 19/09/2016, (ud. 14/04/2016, dep. 19/09/2016), n.18299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11204/2012 proposto da:

F.M. EDITORE S.P.A., (c.f. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA TACITO 90, presso l’avvocato ALESSANDRA PIANA,

rappresentata e difesa dall’avvocato ELISABETTA RUBINI TARIZZO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.A., P.W., GRUPPO EDITORIALE L’ESPRESSO

S.P.A., DIFFUSIONE EDITORIALE M. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE;

– intimati –

nonchè da:

GRUPPO EDITORIALE L’ESPRESSO S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA DEI CAPRETTARI 70, presso l’avvocato VIRGINIA RIPA DI

MEANA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO

MARTINETTI, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

F.M. EDITORE S.P.A., B.A., P.W.,

DIFFUSIONE EDITORIALE MOTTA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE;

– intimati –

nonchè da:

B.A., P.W., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso l’avvocato PASQUALE SCRIVO, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIORGIO FLORIDIA,

GIAN PAOLO DI SANTO, ENRICO CARUSO, giusta procure a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

GRUPPO EDITORIALE L’ESPRESSO S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA DEI CAPRETTARI 70, presso l’avvocato VIRGINIA RIPA DI

MEANA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO

MARTINETTI, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

F.M. EDITORE S.P.A., DIFFUSIONE EDITORIALE M. S.P.A. IN

LIQUIDAZIONE;

– intimate –

nonchè da:

B.A., P.W., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso l’avvocato PASQUALE SCRIVO, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIORGIO FLORIDIA,

GIAN PAOLO DI SANTO, ENRICO CARUSO, giusta procure a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

F.M. EDITORE S.P.A., GRUPPO EDITORIALE L’ESPRESSO S.P.A.,

DIFFUSIONE EDITORIALE MOTTA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE;

– intimate –

avverso la sentenza n. 3434/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 06/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2016 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;

udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali B. e

P., l’Avvocato G.P. DI SANTO che si riporta;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale GRUPPO ED.

L’ESPRESSO, l’Avvocato V. VACCHINI, con delega orale, che si

riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

e rigetto dei ricorsi incidentali.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p. 1. – B.A. e P.W. hanno convenuto in giudizio Diffusione Editoriale Motta S.p.A., F.M. Editore S.p.A. e Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A. dinanzi al Tribunale di Milano e, dopo aver premesso di avere ideato, concepito e realizzato un’opera collettiva in 12 volumi denominata “(OMISSIS)”, cedendo tutti i diritti di sfruttamento economico a RCS Rizzoli S.p.A. in forza di contratto del 1 luglio 1987, hanno riferito che tale società aveva a propria volta ceduto i diritti sull’opera a Diffusione Editoriale M. S.p.A., che li aveva ceduti a F.M. Editore S.p.A., la quale aveva raggiunto con Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A. un accordo riguardante la distribuzione della medesima opera, poi effettivamente avvenuta nel corso dell’anno 2004, in una nuova veste grafica – che presentava refusi ed errori di impaginazione c.d. in cui essi erano qualificati come curatori e non, secondo quanto avrebbe dovuto essere fatto, come direttori – ed in abbinamento editoriale al settimanale “L’Espresso”.

Gli attori hanno quindi formulato le seguenti domande:

a) in via principale accertarsi e dichiararsi che i convenuti non avevano titolo alla distribuzione dell’opera, in particolare tramite edicola ed in abbinamento al menzionato settimanale, con condanna degli stessi al risarcimento dei danni quantificati attraverso la retroversione degli utili ovvero mediante il parametro del prezzo del consenso;

b) in subordine accertarsi e dichiararsi che, ai sensi dell’articolo 6, secondo comma, del contratto intercorso tra essi attori e RCS Rizzoli S.p.A., la distribuzione attraverso il “settore edicola” doveva considerarsi quale edizione economica dell’opera, con conseguente loro diritto ai compensi previsti in detto contratto;

c) in ulteriore subordine accertarsi e dichiararsi che i convenuti non avevano titolo alla distribuzione dell’opera, in particolare tramite edicola ed in abbinamento al menzionato settimanale, con condanna degli stessi al risarcimento dei danni liquidati anche in via equitativa nella misura ritenuta di giustizia;

d) in ogni caso accertarsi e dichiararsi che la condotta dei convenuti costituiva violazione dei loro diritti morali e di immagine, con condanna al risarcimento dei danni.

p. 2. – I convenuti hanno tutti resistito alla domanda.

Diffusione Editoriale M. S.p.A. e F.M. Editore S.p.A. hanno in breve sostenuto che nulla spettava agli attori, avendo essi ceduto definitivamente i diritti di sfruttamento economico dell’opera a RCS Rizzoli S.p.A..

Analoga difesa è stata spiegata da Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A., che ha evidenziato altresì di aver legittimamente operato in forza del contratto stipulato con F.M. Editore S.p.A. nei cui confronti ha anche proposto domanda di manleva contrattuale.

p. 3. – Il Tribunale di Milano, con sentenza del 14 maggio 2008, ha accolto in parte la domanda spiegata dagli attori nei confronti di Diffusione Editoriale M. S.p.A. e F.M. Editore S.p.A., condannando tali società al versamento, a titolo di risarcimento del danno, a favore di ciascuno di essi, dell’importo di 30.452,00, oltre accessori.

Il primo giudice ha viceversa disatteso la domanda avanzata nei confronti di Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A..

p. 4. – Contro la sentenza hanno proposto appello B.A. e P.W..

Tutte le appellate hanno resistito

all’impugnazione e spiegato appello incidentale.

p. 5. – La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 6 dicembre 2011, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha:

1) condannato F.M. Editore S.p.A. e Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A. in solido tra loro a corrispondere a ciascuno degli attori l’importo di Euro 248.480,62, in aggiunta alla somma già liquidata dal Tribunale, il tutto rapportato alle royalties loro spettanti nella misura del 3% sul prezzo di copertina defiscalizzato, oltre accessori;

2) condannato F.M. Editore S.p.A. a tenere indenne Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A.;

3) rigettato la domanda proposta nei confronti di Diffusione Editoriale M. S.p.A. ed ogni altra domanda ed eccezione;

4) regolato le spese di lite.

Il ragionamento svolto dalla Corte territoriale, per quanto ancora rileva, può essere così compendiato:

1) era infondata l’eccezione di inammissibilità, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., della domanda fondata sull’inadempimento contrattuale di Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A.;

2) con il contratto del 4 maggio 2004, intercorso tra F.M. Editore S.p.A. e Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A., quest’ultima società aveva acquistato il diritto di riprodurre, distribuire e commercializzare l’opera in abbinamento a pubblicazioni da essa edite, secondo un piano editoriale concordato con la cedente;

3) tali contraenti, F.M. Editore S.p.A. e Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A., avevano in tal modo dato luogo ad una cessione parziale del contratto di edizione all’origine stipulato dagli autori, B. e P., con RCS Rizzoli S.p.A., di guisa che entrambe dette società convenute erano divenute coeditrici dell’opera, subentrando nell’originario contratto di edizione;

4) la clausola contenuta in detto contratto, secondo cui “nessuna percentuale spetterà ai curatori sulle altre destinazioni e sulle copie destinate a saggi, omaggi o per servizio stampa e sulle copie di scarto”, non escludeva che gli autori avessero diritto al compenso contrattualmente previsto, dovendo la vendita tramite edicola essere equiparata ad un’edizione economica;

5) essendo gli autori titolari dei diritti loro spettanti in forza del contratto stipulato a monte, a B. e P. competeva a titolo di compenso la percentuale del 3% sul prezzo di vendita defiscalizzato delle singole copie vendute in abbinamento al settimanale “L’Espresso”;

2) non era fondata la doglianza degli attori-appellanti riferita al fatto di essere stati indicati come curatori e non come direttori dell’opera, nonchè alla presenza di refusi e difetti di impaginazione, dal momento che il termine “curatore” in luogo di quello di “direttore” era giustificato dall’impropria terminologia riscontrabile nel contratto di edizione inizialmente stipulato, mentre gli errori, di natura materiale, non erano idonei, agli occhi dei lettori, a ledere il prestigio e l’immagine degli autori.

p. 6. – Contro la sentenza F.M. Editore S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi.

B.A. e P.W., da un lato, e Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A., dall’altro, hanno resistito con controricorso e spiegato ricorso incidentale rispettivamente contenente un solo motivo il primo e sei motivi il secondo.

Diffusione Editoriale M. S.p.A. non ha in questa sede spiegato attività difensiva.

Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A., B.

Antonino e P.W. hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 7. – Il ricorso proposto da F.M. Editore S.p.A. contiene quattro motivi.

p. 7.1. – Il primo motivo è svolto da pagina 26 a pagina 38 del ricorso sotto la rubrica: “Violazione dell’art. 345 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4). Omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5): la domanda nuova formulata dai professori nel giudizio di appello”.

Il motivo è volto a sostenere che gli originari attori avevano proposto inizialmente una domanda in via principale fondata sulla responsabilità extracontrattuale o in subordine contrattuale di F.M. Editore S.p.A., mentre nei confronti del Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A. avevano esclusivamente proposto una domanda di risarcimento del danno aquiliano, sicchè la domanda proposta in grado d’appello era da considerare nuova e così inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c..

p. 7.2. – Il secondo motivo è svolto da pagina 38 a pagina 62 del ricorso sotto la rubrica: “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1322 c.c., comma 2 e artt. 1376, 1406 e 1408 c.c. e della L. n. 633 del 1941, artt. 118 e 131 (art. 360 c.p.c., n. 3). Insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5): la presunta cessione del contratto Rizzoli da M. all’Espresso e il presunto ruolo di “editore” assunto da M.”.

Il motivo si può riassumere così: il contratto a monte, intercorso tra B. e P., da un lato, e RCS Rizzoli S.p.A., dall’altro, aveva natura non già di contratto di edizione, bensì di contratto atipico avente ad oggetto il trasferimento definitivo del diritto reale a qualsivoglia sfruttamento economico dell’opera, diritto poi acquistato da F.M. Editore S.p.A., mentre il contratto intercorso tra quest’ultima società e Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A. non aveva avuto ad oggetto il trasferimento integrale della posizione contrattuale formatasi in capo all’alienante, bensì esclusivamente la temporanea cessione del diritto personale di godimento dell’opera citata (dunque un contratto di licenza), di guisa che la Corte d’appello avrebbe errato nel ricostruire la vicenda in termini di cessione di un contratto di edizione, che, in effetti, non era mai stato stipulato. D’altro canto, secondo la ricorrente, la Corte d’appello avrebbe ulteriormente errato nel ricostruire la vicenda in termini di cessione parziale del contratto, cessione esclusa dalla giurisprudenza di questa Corte, con l’ulteriore conseguenza, che, potendosi in ipotesi esclusivamente prospettare una cessione totale, questa aveva comportato la liberazione del cedente e, nella specie, di F.M. Editore S.p.A., senza possibilità alcuna di configurare una responsabilità solidale di cedente e cessionario e senza che, in ogni caso, sussistessero presupposti per qualificare la società ricorrente quale editore.

p. 7.3. – Il terzo motivo è svolto da pagina 62 a pagina 75 del ricorso sotto la rubrica: “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3): l’interpretazione della clausola 6 del contratto Rizzoli”.

Il motivo è volto a sostenere che la Corte d’appello avrebbe errato, in dipendenza della violazione delle regole poste in tema di interpretazione contrattuale, nel ritenere che la menzionata clausola contrattuale comportasse a carico di B. e P. il diritto al compenso per la commercializzazione dell’opera attraverso il canale edicola in abbinamento ad un periodico, dal momento che, in sostanza, detta commercializzazione costituiva, alla luce dell’originario contratto, destinazione non remunerativa per gli autori.

7.4. – Il quarto motivo è svolto da pagina 76 a pagina 90 del ricorso sotto la rubrica: “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1325, 1362, 1366 e 1375 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5): il criterio di determinazione del compenso asseritamente dovuto da M. ai professori”.

Il motivo è in breve volto a sostenere che la Corte d’appello sarebbe incorsa in errore nel ritenere che il compenso spettante a B. e P. dovesse essere commisurato al parametro previsto nell’originario contratto in caso di edizione economica, a fronte della circostanza che essa F.M. Editore S.p.A. aveva percepito in base al contratto di licenza stipulato con Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A. un corrispettivo ammontante Euro 761.310,00.

p. 8. – B.A. e P.W. hanno spiegato un solo motivo di ricorso incidentale con cui hanno dedotto: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 della legge sul diritto d’autore ed omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia”.

Il motivo è volto a denunciare l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva respinto la loro domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno per essere stati qualificati come curatori e non come direttori dell’opera nonchè per il fatto che l’opera, presentata come completamente nuova, presentava gravi ed inescusabile errori di impaginazione e refusi.

p. 9. – Il ricorso proposto da Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A. contiene sei motivi.

p. 9.1. – Il primo motivo è svolto da pagina 26 a pagina 40 del ricorso incidentale sotto la rubrica: “Violazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Secondo Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A., gli originari attori avrebbero svolto in appello una domanda, totalmente nuova, di condanna della società sulla base di un titolo di responsabilità contrattuale.

p. 9.2. – Il secondo motivo è svolto da pagina 40 a pagina 44 del ricorso incidentale sotto la rubrica: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1322 c.c., comma 2 e art. 1376 c.c. e art. 118 LDA in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Secondo la ricorrente la Corte d’appello avrebbe errato nel qualificare il contratto intercorso tra B. e P., da un lato, e RCS Rizzoli S.p.A., dall’altro, quale contratto di edizione, trattandosi invece di un contratto atipico che aveva trasferito a tale società non già un diritto personale di godimento, bensì il diritto reale allo sfruttamento dell’opera.

p. 9.3. – Il terzo motivo è svolto da pagina 44 pagina 63 del ricorso incidentale sotto la rubrica: “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1322 c.c., comma 2 e artt. 1376, 1406 c.c. e degli artt. 118 e 110 LDA, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5: la presunta cessione del contratto Rizzoli da M. Editore al Gruppo Espresso”.

Il motivo è volto a denunciare, sotto diversi profili, l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che tra F.M. Editore S.p.A. e Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A. fosse intervenuta una cessione parziale del contratto di edizione.

p. 9.4. – Il quarto motivo è svolto da pagina 63 a pagina 66 del ricorso sotto la rubrica: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e dell’art. 118 LDA in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la qualifica di coeditore”.

Sostiene Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A. che la Corte territoriale avrebbe errato nell’attribuire ad essa società la qualifica di coeditore, tanto più che il compito di intervenire sul contenuto dell’opera era riservato a F.M. Editore S.p.A..

p. 9.5. – Il quinto motivo è svolto da pagina 66 a pagina 77 del ricorso incidentale sotto la rubrica: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3. L’erronea interpretazione dell’art. 6 del contratto Rizzoli in punto di corrispettivo spettante ai professori”.

Secondo la ricorrente incidentale la Corte d’appello aveva errato nel ritenere che la commercializzazione dell’opera attraverso il settore edicola rientrasse nella previsione dell’originario contratto stipulato tra B. e P., da un lato, e RCS Rizzoli S.p.A., dall’altro.

p. 9.6. – Il sesto motivo è svolto da pagina 77 a pagina 87 del ricorso sotto la rubrica: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 13.25, 1362, 1366 e 1375 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il criterio di calcolo dei compensi spettanti ai professori”.

Sostiene la ricorrente incidentale che la Corte d’appello sarebbe incorsa in errore nel ritenere che il compenso spettante a B. e P. dovesse essere commisurato al parametro previsto nell’originario contratto per il caso di edizione economica.

p. 10. – E’ fondato il primo motivo svolto da F.M. Editore S.p.A. e Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A. e concernente la novità della doManda spiegata da B. e P. dinanzi alla Corte d’appello: ciò con la precisazione che anche F.M. Editore S.p.A. ha interesse a dolersi della violazione dell’art. 345 c.p.c., in effetti consumatasi in pregiudizio della sola Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A., dal momento che alla condanna di quest’ultima società è seguita la condanna in via di manleva a carico dell’altra.

p. 10.1. – Versandosi in ipotesi di denuncia di un’vizio di attività ed essendo perciò questa Corte giudice del fatto processuale (Cass., Sez. Un., 22 maggio 2012, n. 8077, sicchè la Corte procede in tal caso anche al riesame degli atti processuali e ad indagini ed accertamenti in fatto, nonchè all’interpretazione ed alla diretta valutazione delle risultanze processuali), è agevole osservare che gli originari attori hanno agito nei confronti di F.M. Editore S.p.A. allegando un titolo contrattuale, titolo che, al contrario, non hanno fatto valere nei confronti di Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A., non avendo anzi “avuto alcun rapporto” con tale società (pagina 27 della citazione), la cui responsabilità si radicava “sulla base di una condotta colposa e negligente”, giacchè, prima di concludere il contratto con F.M. Editore S.p.A., essa avrebbe “quantomeno dovuto accertarsi che non fossero, in alcun modo, violati i diritti dei Professori” (pagina 31 della citazione). Tale impostazione è stata successivamente esplicitata nella memoria depositata ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 5, in data 5 luglio 2005, nella quale è ribadito essersi reso necessario “far valere la responsabilità extra contrattuale nei confronti del Gruppo Espresso”, sicchè “è chiaro che si tratta di responsabilità contrattuale (e, dunque, di inadempimento) nel caso di M. e di responsabilità extracontrattuale (e, dunque, di atto illecito) con riguardo all’Espresso” (pagina 13-14). A conferma della domanda spiegata sta la successiva memoria depositata ai sensi dell’art. 184 c.p.c., il 3 novembre 2005, nella quale è affermato che “ove il Contratto trovassero applicazione con riguardo alla fattispecie de qua dovrebbe trovare ingresso dell’accoglimento la domanda subordinata proposta dagli attori, poichè il titolo dedotto in giudizio diverrebbe di natura contrattuale nei confronti delle convenute M. rimanendo, tuttavia, necessariamente di natura extracontrattuale nei riguardi del Gruppo Espresso” (pagina 4). Precisate le conclusioni, infine, gli attori hanno ulteriormente ribadito che “nei confronti di Diffusione M. e M. Editore gli attori hanno proposto una pluralità di domande fondate sia sulla responsabilità contrattuale sia sulla responsabilità extracontrattuale Nei confronti del Gruppo Espresso gli attori, invece, esercitano un’azione di natura extracontrattuale” (pagina 18 della comparsa conclusionale).

A fronte di tali evidenze, la Corte d’appello ha scrutinato la questione, per quanto qui rileva, soltanto dall’angolo visuale dell’inversione dell’ordine delle domande inizialmente proposte (in via principale quella aquiliana, in via subordinata quella contrattuale), stando alla lettera delle conclusioni spiegate, senza distinguere tra la posizione delle diverse originarie convenute e, in particolare, senza analizzare il complessivo contenuto della domanda avanzata, non soltanto con riguardo al petitum, ma anche in considerazione della chiara causa petendi che tale petitum sosteneva, omettendo così di constatare che, indipendentemente dall’operatività di tale inversione nei confronti di Diffusione Editoriale M. S.p.A. e F.M. Editore S.p.A., una domanda fondata su titolo contrattuale nei confronti di Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A. non era stata proposta, neppure come subordinata.

Va da sè che, così facendo, la Corte territoriale è incorsa in violazione del principio secondo cui l’interpretazione della domanda giudiziale costituisce operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera congrua ed adeguata, avendo riguardo all’intero contesto dell’atto, senza che ne risulti alterato il senso letterale e tenendo conto della sua formulazione letterale nonchè del contenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire, senza essere condizionato al riguardo dalla formula adottata dalla parte stessa (Cass., 26 giugno 2007, n. 14751).

ciò resta quindi soltanto da aggiungere che è domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello ai sensi dell’art. 345 c.p.c., quella che alteri anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introducendo un petitum diverso e più ampio, oppure una diversa causa petendi, fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado ed in particolare su un fatto giuridico costitutivo del diritto originariamente vantato, radicalmente diverso, sicchè risulti inserito nel processo un nuovo tema d’indagine; ne consegue che la domanda di risarcimento di danni per responsabilità contrattuale – essendo diversa da quella di risarcimento di danni per responsabilità extracontrattuale perchè dipende da elementi di fatto diversi non solo per quanto attiene all’accertamento della responsabilità ma anche per quanto riguarda la determinazione dei danni – non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello per ampliare l’originaria domanda di risarcimento di danni per responsabilità extracontrattuale (Cass. 14 febbraio 2001, n. 2080).

p. 10.2. – Passando all’esame del secondo motivo del ricorso principale, occorre evidenziare che esso contiene in realtà una composita doglianza con cui la ricorrente principale censura la sentenza impugnata:

a) nella parte in cui ha qualificato come contratto di edizione il contratto intercorso tra B.A. e P.W., da un lato, e RCS Rizzoli S.p.A., trattandosi invece di un definitivo trasferimento della proprietà dell’opera, con conseguente inapplicabilità della disciplina della cessione del contratto da F.M. Editore S.p.A. a Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A.;

b) nella parte in cui aveva fatto ricorso alla categoria della cessione parziale del contratto;

c) nella parte in cui non aveva ritenuto che F.M. Editore S.p.A. fosse stata liberata dalle proprie obbligazioni secondo quanto prescritto con riguardo al cedente dall’art. 1408 c.c., comma 1;

d) nella parte in cui aveva ritenuto la responsabilità solidale di F.M. Editore S.P.A. e Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A., laddove l’art. 1408 c.c., commi 2 e 3, contempla una responsabilità soltanto sussidiaria del cedente;

e) nella parte in cui aveva attribuito a F.M. Editore S.p.A. la qualifica di editore nell’ambito dell’operazione commerciale realizzata nel 2004 da Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A..

p. 10.2.1. – Il motivo è nel suo complesso assorbito laddove è volto ad escludere la solidale responsabilità ex contractu di Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A., dal momento che la pronuncia resa sul punto dalla Corte d’appello è già travolta dall’accoglimento del primo motivo concernente la novità e conseguente inammissibilità, ai sensi dell’art. colo 345 c.p.c., della domanda proposta in appello nei confronti di tale società sul presupposto che essa rivestisse la posizione di cessionaria dell’intero regolamento negoziale concernente il rapporto di edizione intercorso tra gli autori ed RCS Rizzoli S.p.A..

p. 10.2.2. – La doglianza va dunque esaminata soltanto dall’angolo visuale delle dirette ricadute sulla posizione di F.M. Editore S.p.A., indipendentemente dall’attribuzione – assorbita, si ripete, dall’accoglimento del primo motivo – della posizione di editrice anche a Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A. per effetto della cessione contrattuale intervenuta secondo la Corte d’appello tra tali due società.

p. 10.2.2.1. – Quanto alla qualificazione del contratto originariamente intercorso tra B.A. e P.W., da un lato, e.RCS Rizzoli S.p.A. dall’altro, occorre in generale dire che, in effetti, il diritto patrimoniale d’autore è suscettibile di trasferimento non soltanto nelle forme tipiche contemplate dalla L. 22 aprile 1941, n. 633 (contratto di edizione e di rappresentazione ed esecuzione: articoli 118 e seguenti), ma anche attraverso l’impiego di altre e diverse figure contrattuali, tipiche e atipiche.

Ciò, difatti, si desume sia dall’art. 2581 c.c., che, sotto la rubrica: “Trasferimento dei diritti di utilizzazione”, stabilisce per l’appunto che: “I diritti di utilizzazione sono trasferibili”, sia dall’art. 107 della citata legge sul diritto d’autore, secondo cui i diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell’ingegno (nonchè i diritti connessi aventi carattere patrimoniale) possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentite dalla legge.

Che la tipicità dei contratti di edizione e di rappresentazione ed esecuzione non escluda l’impiego, per i fini della concessione o della cessione del diritto d’autore, di schemi negoziali diversi, è del resto affermazione condivisa tanto dalla dottrina prevalente, quanto dalla giurisprudenza di questa Corte (a partire, per quanto consta, da Cass. 14 febbraio 1956, n. 425 e Cass. 7 febbraio 1961, n. 247). Anche in tempi meno remoti è stato inoltre ribadito, sia pure in obitori che l’ordinamento, oltre a consentire all’autore di avvalersi del contratto di edizione nonchè di rappresentazione ed esecuzione, prevede parallelamente “la possibilità di dare vita ad una cessione definitiva, mediante una consapevole contrattazione” (Cass. 23 giugno 1998, n. 6239). In tale prospettiva è stato ribadito che i diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell’ingegno, nonchè i diritti connessi aventi carattere patrimoniale possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, disciplina la circolazione, anche separata, delle facoltà derivanti dal diritto d’autore secondo le regole ordinarie dei contratti, cosicchè detta circolazione, fatti salvi i limiti di inalienabilità stabiliti dalla normativa speciale, si realizza in base ai negozi, tipici o atipici, volta a volta utilizzabili dall’autonomia privata (Cass. 16 aprile 2002, n. 5461).

Tanto premesso in diritto, si deve tuttavia constatare come il motivo sia sul punto inammissibile perchè carente del requisito dell’autosufficienza, giacchè la società ricorrente si è limitata a trascrivere alcuni brani degli artt. 2, 3, 5 e 6 del contratto (alle pagine 4-5 del ricorso, ossia nella parte espositiva; nonchè alle pagine 44-46, nel corpo del motivo in discorso; gli artt. 2 e 6 sono ulteriormente trascritti in nota, nel corpo del terzo motivo, alle pagine 63-64) che non consentono un pieno apprezzamento della fondatezza della doglianza.

Ed il giudizio di inammissibilità per mancanza di autosufficienza è in questo caso rafforzato e necessitato dalla considerazione che il testo dell’art. 2 del contratto presenta anzi elementi indicativi di un tipico contratto di edizione, sia laddove fa riferimento alla cessione dei “diritti esclusivi di pubblicazione a mezzo stampa” (formula ricalcata su quella dell’art. 118 della legge sul diritto d’autore, ove si discorre di “diritto di pubblicare per le stampe”), sia laddove specifica che la cessione di tali diritti era operativa per qualunque forma di pubblicazione resasi possibile “per tutta la durata del contratto”, il che milita per l’appunto per la sussistenza non di una cessione definitiva, ma di un contratto sottoposto ad un termine di durata.

Sicchè, il passaggio in cui l’art. 3, qualificherebbe la cessione dei diritti come “definitiva” non è suscettibile di isolato apprezzamento, occorrendo viceversa scrutinare il testo dell’intera pattuizione.

Dopodichè occorre aggiungere che la doglianza è nel suo complesso altresì inammissibile anche sotto il profilo della denuncia – la sola spesa con riguardo alla qualificazione del contratto in termini di contratto di edizione – di violazione di legge. Le espressioni violazione o falsa applicazione di norme di diritto descrivono e rispecchiano difatti i due momenti in cui il giudizio di diritto si articola, ossia: a) il momento concernente la ricerca e l’interpretazione della norma regolatrice del caso concreto; b) il momento concernente l’applicazione della norma stessa al caso concreto, una volta correttamente individuata ed interpretata.

In relazione al primo momento, il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella erronea negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non ha riguardo alla fattispecie in essa delineata; con riferimento al secondo momento, il vizio di falsa applicazione di legge consiste, alternativamente: a) nel sussumere la fattispecie concreta entro una norma non pertinente, perchè, rettamente individuata ed interpretata, si riferisce ad altro; b) nel trarre dalla norma in relazione alla fattispecie concreta conseguenze giuridiche che contraddicano la sua pur corretta interpretazione (Cass., n. 18782/2005). Ricorre in altri termini la violazione ogni qualvolta vi è un vizio nella individuazione o nell’attribuzione di significato ad una disposizione normativa; ricorre invece la falsa applicazione qualora l’errore si sia annidato nella individuazione della esatta portata precettiva della norma, che il giudice di merito abbia applicato ad una fattispecie non corrispondente a quella descritta nella norma stessa.

Dalla violazione o falsa applicazione di norme di diritto va tenuta nettamente distinta la denuncia dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di fuori dell’ambito dell’interpretazione e applicazione della norma di legge.

Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass., n. 195/2016; Cass., n. 26110/2015; Cass., n. 8315/2013; Cass., n. 16698/2010; Cass., n. 7394/2010; Cass. S.U., n. 10313/2006).

Nel caso in esame, allora, è di tutta evidenza che la Corte d’appello non è incorsa nella violazione di legge che la ricorrente ha inteso addebitarle, giacchè essa, lungi dal negare il diritto patrimoniale d’autore possa essere oggetto di trasferimento nelle sole forme tipiche contemplate dalla legge sul diritto d’autore, ha viceversa affermato che, in concreto, il contratto in questione, all’origine concluso tra B.A. e P.W., da un lato, e RCS Rizzoli S.p.A. dall’altro, presentava in concreto i caratteri del contratto di edizione.

Sicchè, in definitiva, la doglianza finisce per risolversi, per tale aspetto, in una inammissibile censura diretta alla rivalutazione del fatto riservata al giudice di merito.

p. 10.2.2.2. – Quanto alla qualità di editrice attribuita a F.M. Editore S.p.A., essa non soltanto discende recta via dalla qualificazione in termini di contratto di edizione della pattuizione originariamente intercorsa tra RCS Rizzoli S.p.A. e tale società, qualificazione che, come si è visto, ha resistito alla doglianza spiegata, ma è stata analiticamente scrutinata dalla Corte territoriale in relazione alla concreta attività svolta dalla ricorrente.

A tal riguardo, la Corte d’appello, dopo aver distinto un’attività intellettuale ed una materiale attraverso le quali si realizza l’edizione di un’opera a stampa, ha precisato che quest’ultima attività consiste nell’attuazione pratica del progetto editoriale che si distingue dall’attività di semplice stampatore per il margine di discrezionalità circa l’impaginazione e l’aspetto grafico o, comunque, estetico, che il semplice stampatore non ha nella materializzazione dell’opera. Posta tale premessa, la sentenza impugnata ha quindi precisato che F.M. Editore S.p.A., avendo mantenuto l’obbligazione di provvedere alla reimpaginazione dell’opera, con la sostituzione delle fotografie in bianco e nero con altre a colori, eventualmente anche diverse dalle prime, si era riservata un’attività anch’essa editoriale e non già di semplice stampatore.

A fronte di tale motivazione, la ricorrente ha per un verso sostenuto che la Corte d’appello avrebbe violato gli artt. 118 e 131 della legge sul diritto d’autore, secondo cui è editore colui che cura a proprie spese la pubblicazione dell’opera, decidendo le modalità e i tempi di commercializzazione della stessa, mentre essa ricorrente non aveva curato la pubblicazione e commercializzazione, nè aveva determinato il prezzo di copertina e tantomeno incassato il medesimo; per altro verso ha denunciato il difetto motivazionale della sentenza sull’assunto che “il solo fatto che a M. fosse stata affidata una mera attività di reimpaginazione è del tutto insufficiente a giustificare la decisione della Corte di qualificare M. stessa come editore”.

In contrario va, tuttavia, anzitutto ribadito quanto si è in precedenza osservato sui limiti del vizio di violazione di legge, dal momento che la sentenza è stata attaccata non già per il fatto di aver male individuato la norma da applicare e la sua portata precettiva, ma per aver operato un’erronea ricognizione del fatto in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che, come si è detto, può assumere rilievo per il solo tramite del vizio di motivazione.

Essendo stata in questo caso dedotta l’insufficienza della motivazione, occorre dire che la motivazione è insufficiente quando la sentenza impugnata abbia attribuito agli elementi di giudizio un significato estraneo al senso comune (Cass., n. 5274/2007; Cass., n. 2577/2007; Cass., n. 27197/2006), ovvero manchi dell’indicazione degli elementi dai quali il giudice ha desunto il proprio convincimento (Cass., n. 5913/2001; Cass., n. 8629/2000), o ancora evidenzi nel complesso un’obiettiva carenza di individuazione del criterio logico posto a base della formazione del convincimento (Cass., n. 1635/2009; Cass., n. 6064/2008). Lo scrutinio effettuato dalla Corte di cassazione, insomma, non può riguardare il convincimento in sè stesso del giudice di merito, come tale incensurabile, pur a fronte di un possibile più convincente inquadramento degli elementi probatori valutati, il che si tradurrebbe in un complessivo riesame del merito della causa (Cass., n. 14929/2012; Cass., n. 5205/2010; Cass., n. 10854/2009; Cass., n. 5066/2007; Cass., n. 3881/2006).

Il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non equivale dunque alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità.

Nel caso in esame, allora, la ricorrente ha per l’appunto richiesto una diversa lettura del materiale probatorio plausibilmente amministrato dal giudice di merito e, dunque, un intervento precluso a questa Corte.

p. 10.2.2.3. – In definitiva, nella parte non assorbita, il motivo è inammissibile.

p. 10.3. – Il terzo motivo è anch’esso inammissibile.

In tema di interpretazione del contratto, infatti, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465).

Nel caso in esame, la doglianza è volta a sostenere che la Corte d’appello non avrebbe rispettato la gradualità dei criteri interpretativi posti dagli artt. 1362 c.c. e segg., omettendo applicare quale criterio prioritario quello significato letterale dell’art. 6 contratto Rizzoli che, secondo la prevedeva tra i possibili usi distribuzione della stessa attraverso il canale edicola.

Le cose, tuttavia, non stanno così, dal momento che la Corte d’appello lungi dal disinteressarsi del dato letterale, lo ha espressamente preso in considerazione, trascrivendo tra l’altro a pagina 14 della sentenza non soltanto la parte rilevante del testo della norma contrattuale, ma anche la lettura datane dalle società appellanti incidentali, osservando che la previsione secondo cui “nessuna percentuale spetterà ai curatori sulle altre edizioni e sulle copie destinate a saggi, omaggi o per servizio stampa e sulle copie di scarto”, inducesse a ritenere che il contratto intendesse distinguere tra una diffusione per la vendita dei volumi, con le relative royalties, ed una distribuzione dell’opera diversa dalla vendita, non remunerativa per gli autori: di qui la Corte d’appello ha tratto la conclusione che la vendita in edicola equivaleva a vendita in libreria e costituiva forma di distribuzione del libro dietro pagamento del prezzo, tanto più che la mancata considerazione e contratto della vendita in edicola non poteva essere considerata come dato ostativo al riconoscimento del corrispettivo pattuito nell’originario contratto di edizione, dal momento che, all’epoca, ossia nel 1987, non si era ancora sviluppato il fenomeno della vendita dei libri tramite canali diversi dalle librerie, in particolare attraverso le edicole in abbinamento a settimanali o quotidiani. Soltanto dopo aver preso in considerazione il dato letterale, poi, la Corte d’appello ha richiamato le regole dell’interpretazione delle clausole le une per mezzo delle altre, nonchè quelle dell’interpretazione secondo buona fede, traendo da tali criteri ermeneutiche ulteriore conferma dell’esito interpretativo già raggiunto sulla base della formulazione del testo contrattuale.

E’ dunque palese che la ricorrente anche in questo caso ha chiesto alla Corte una diversa valutazione degli elementi di fatto già adeguatamente scrutinati dal giudice di merito.

p. 10.4. – Il quarto motivo è nuovamente inammissibile.

La ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1325 e 1362 c.c., sostenendo che il contratto Rizzoli non prevedesse alcuna forma di remunerazione a carico di F.M. Editore S.p.A. ed in favore di B.A. e P.W. in relazione all’opera sopra descritta, consistente nella licenza a terzi del diritto di commercializzare l’opera nel settore edicola in abbinamento ad un periodico.

Ma tale prospettazione mira a sostituire una diversa ricostruzione a quella motivatamente adottata dal giudice di merito, che, dopo aver ritenuto che il contratto a monte avesse natura di contratto di edizione e che F.M. Editore S.p.A. fosse subentrata in detto contratto, ne ha tratto la conseguenza che essa fosse tenuta in forza di tale contratto a corrispondere agli autori i corrispettivi nel contratto stesso previsti.

F.M. Editore S.p.A. lamenta inoltre violazione degli artt. 1366 e 1375 c.c., laddove la Corte di merito prendendo come base per il calcolo dei compensi il prezzo di copertina incassato da Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A., aveva condannato essa società a versare agli autori somme parametrate ad importi dalla stessa non percepiti.

Ma, anche a tal riguardo, valgono considerazioni analoghe, giacchè la Corte d’appello non ha fatto altro che ritenere che B. e P. avessero diritto a quanto previsto dal contratto in essere tra le parti, senza che tale diritto potesse essere conculcato dalla scelta operata dalla società di affidare la pubblicazione a Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A..

La stessa ricorrente lamenta infine omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Ma, a parte il fatto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non è logicamente concepibile che una stessa motivazione possa essere, quanto allo stesso fatto decisivo, contemporaneamente illogica, nonchè contraddittoria, e, ancora, insufficiente, mentre è onere del ricorrente precisare quale sia, in concreto, il vizio della sentenza, non potendo tale scelta (a norma dell’art. 3 Cost. e del principio inderogabile della terzietà del giudice) essere rimessa al giudice (ex multis, Cass., n. 24938/2014; Cass., n. 14322/2014; Cass., n. 7575/2011; Cass., n. 713/2010, Cass., n. 13954/2007; Cass., n. 1317/2004), è agevole osservare che la motivazione adottata dalla Corte d’appello, che ha riconosciuto come dovuti ai due autori i compensi ad essi spettanti in forza del contratto in essere tra le parti, costituisce apprezzamento di merito non suscettibile di riesame in sede di legittimità (Cass., n. 10657/2010; Cass., n. 13954/2007; Cass., n. 15805/2005).

p. 11. – I rimanenti motivi spiegati da Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A. sono assorbiti.

Difatti, una volta conosciuta la fondatezza del primo motivo, concernente la novità e conseguente inammissibilità della domanda spiegata in appello dagli originari attori sulla base dell’assunto che anche detta società rivestisse la posizione di editrice dell’opera, vengono a cadere tutte le ulteriori doglianze, le quali presuppongono tale qualità.

p. 12. – L’unico motivo di ricorso incidentale proposto da B. e P. è inammissibile.

Si tratta nuovamente di una valutazione in fatto sottratta al sindacato di questa Corte, alla luce dei fermi principi che si sono poc’anzi richiamati. Ed infatti, come si è in precedenza ricordato, la Corte d’appello ha plausibilmente motivato il rigetto della domanda spiegata da B. e P. osservando che il termine “curatore” in luogo di quello di “direttore” era giustificato dall’impropria terminologia riscontrabile nel contratto di edizione inizialmente stipulato, mentre gli errori, di natura materiale, non erano idonei, agli occhi dei lettori, a ledere il prestigio e l’immagine degli autori.

p. 13. – In definitiva, accolto il primo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale del Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A. e disattesi nei termini in precedenza illustrati tutti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

PQM

accoglie il primo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale del Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A.; rigetta gli altri motivi del ricorso principale; dichiara assorbiti quelli ulteriori dello stesso ricorso incidentale; rigetta il ricorso incidentale proposto da B. e P.; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2016

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