Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18299 del 08/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 08/07/2019), n.18299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13051-2018 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 287, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO IORIO,

rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE FALCONE, FRANCESCO

FALCONE;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CORIGLIANO ROSSANO, in persona del Commissario

straordinario prefettizio pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SESTIO CALVINO 33, presso lo studio dell’avvocato LUCIANA

CANNAS, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SERGIO

ALVARO TROVATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2735/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO, depositata il 16/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 2735/2/2017, depositata il 16.10.2017 non notificata, la CTR della Calabria accoglieva l’appello proposto dal Comune di Corigliano Rossano nei confronti di M.F. avverso la sentenza della CTP di Cosenza che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente su controversia avente ad oggetto avviso di accertamento ICI sul presupposto della natura edificatoria dei terreni oggetto del giudizio ben conosciuto dalla contribuente che aveva proposto un piano di lottizzazione con riferimento agli stessi terreni.

Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Il Comune di Conigliano Rossano non ha spiegato difese.

1. Con il primo motivo M.F. ha eccepito la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull’esistenza di un giudicato esterno con riferimento a Ici anno 2009 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. La censura è fondata.

La CTR non ha fatto alcun cenno all’esistenza di un giudicato tra le parti, con particolare riguardo alla qualità di imprenditrice agricola della ricorrente nè ha dimostrato di avere esaminato la questione.

2. Con il secondo motivo la contribuente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la CTR non ha esaminato l’eccezione della carenza di motivazione dell’avviso in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

La censura è fondata.

Dalla costituzione in appello trascritta in ossequio all’autosufficienza si evince che la ricorrente, vincitrice in primo grado, ha riproposto le questioni di cui al ricorso in introduttivo con riguardo alla motivazione dell’avviso di accertamento.

La CTR ha omesso ogni motivazione sul punto.

3. Il terzo motivo con il quale la contribuente lamenta violazione e falsa applicazione di legge per avere la CTR escluso l’agevolazione ICI alla ricorrente deve ritenersi assorbito.

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Calabria in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Calabria in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2019

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