Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18299 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. II, 05/08/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 05/08/2010), n.18299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

REGIONE PUGLIA in persona del suo Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 36, presso la

DELEGAZIONE ROMANA della REGIONE PUGLIA, rappresentata e difesa

dall’avvocato SCATTAGLIA MARIA (del Settore Legale della G.R.),

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6/2006 del GIUDICE DI PACE di CASTELNUOVO

DELLA DAUNIA del 10.2.06, depositata il 24/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che il sig. R.N. propose opposizione a ordinanza ingiunzione emessa dalla Regione Puglia per violazione della L.R. 12 maggio 1997, n. 15, art. 3 (omissione di fascia di protezione nella bruciatura delle stoppie);

che l’adito Giudice di pace di Castelnuovo della Daunia accolse l’opposizione per violazione del termine di “180 giorni dalla data di presentazione del ricorso di opposizione al verbale di contestazione” previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 68 (di modifica dell’art. 204 C.d.S.), dato che “il ricorso ex art. 18” L. 24 novembre 1981, n. 689 era stato presentato il 2 ottobre 2000 e l’ordinanza ingiunzione era stata emessa il 19 luglio 2005;

che la Regione Puglia ha quindi proposto ricorso per cassazione per tre motivi, cui non ha resistito l’intimato;

che, attivata la procedura camerale di cui all’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per il rigetto del ricorso;

che la ricorrente ha presentato anche memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione della richiamata legge regionale, si sostiene che il Giudice di pace avrebbe dovuto rigettare l’opposizione, sussistendo i presupposti per l’applicazione della sanzione prevista da tale legge, e che la “prescrizione” decorreva, nella specie, dal 7 settembre 2000, data di ricezione, da parte della Regione, del verbale di accertamento redatto dal Corpo Forestale dello Stato;

che il motivo e’ inammissibile perche’ non coglie la ratio della decisione impugnata, dichiarativa non della prescrizione, bensi’ della decadenza dell’autorita’ dal potere di emettere l’ordinanza ingiunzione per decorso del termine di 180 giorni dalla presentazione del ricorso amministrativo avverso il verbale;

che con il secondo motivo, denunciando nullita’ della sentenza per difetto assoluto di motivazione, si deduce che il riferimento normativo contenuto nella sentenza impugnata, ossia la L. n. 488 del 1999, art. 68 attiene alle violazioni del codice della strada, mentre nella specie si tratta di violazione di una legge regionale, sicche’ non e’ possibile ricostruire la ratio della decisione assunta;

che anche detto motivo e’ inammissibile, dato che la ratio della decisione e’ ben chiara e consiste, come sopra si e’ visto, nella individuazione di una specifica causa di decadenza dal potere di emettere l’ordinanza ingiunzione; sicche’ andava, semmai, dedotta l’inapplicabilita’ di tale causa di decadenza e, dunque, la violazione di norme di diritto piuttosto che la nullita’ della sentenza;

che con il terzo motivo, denunciando violazione dell’art. 116 c.p.c., dell’art. 24 Cost. e dell’art. 113 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, si lamenta che il Giudice di pace abbia accolto l’opposizione senza prendere in considerazione i mezzi di prova offerti dall’opposta;

che anche questo motivo e’ inammissibile, ancora una volta per mancanza di riferimento alla ratio della decisione impugnata, la quale ha accolto l’opposizione per la pregiudiziale ragione sopra piu’ volte richiamata;

che il ricorso va pertanto respinte – che non vi e’ luogo a provvedere sulle spese processuali, in mancanza di attivita’ difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

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