Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18298 del 25/07/2017
Cassazione civile, sez. lav., 25/07/2017, (ud. 11/04/2017, dep.25/07/2017), n. 18298
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1506-2015 proposto da:
MANULT RUBBER INDUSTRIES S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso lo studio della Dott.ssa ANTONIA DE
ANGELIS, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO SANTANIELLO,
giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
G.P., C.F. (OMISSIS), M.P. C.F. (OMISSIS),
P.E. C.F. (OMISSIS), tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dall’avvocato MARIA AMBRA FURIANI, giusta
delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 493/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 09/07/2014 R.G.N. 755/2013 + a;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/04/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.
Fatto
RILEVATO
che, con sentenza del 9 luglio 2014, la Corte di Appello di Ancona ha confermato le decisioni del giudice di primo grado che avevano accolto le domande proposte da G.P., M.P. e P.E. volte all’impugnativa dei licenziamenti agli stessi intimati, ordinando alla datrice di lavoro, Manuli Rubber Industries s.p.a., la reintegrazione dei predetti nel posto di lavoro, condannando la società, in accoglimento degli appelli incidentali proposti dai lavoratori, al pagamento delle differenze retributive in relazione al chiesto superiore inquadramento;
che avverso tale sentenza Manuli S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, al quale hanno opposto difese con controricorso M.P., G.P. e P.E.;
che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO
che la società ricorrente ha prodotto atto di formale rinuncia al ricorso per Cassazione, rappresentando che le parti hanno transatto la controversia e allegando il relativo atto;
che, constatata la regolarità formale della rinuncia e dell’accettazione da parte delle parti costituite, il giudizio deve dichiararsi estinto senza che si dia luogo a pronuncia sulle spese, ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 391 c.p.c., comma 3.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Motivazione semplificata.
così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2017