Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18298 del 08/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 08/07/2019), n.18298

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12988-2018 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

MASSIMO MACOR;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, (OMISSIS), in

persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che le rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 197/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TRIESTE, depositata il 25/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 197/4/2017, depositata il 125.10.2017 non notificata, la CTR del Friuli Venezia Giulia rigettava l’appello proposto da M.S. nei confronti della Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Gorizia che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente su controversia avente ad oggetto una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e n. 23 cartelle esattoriali sulle quali si fondava la comunicazione; la CTR riteneva regolare la notifica delle cartelle e conseguentemente tardiva la loro impugnazione e corretta la comunicazione della iscrizione ipotecaria.

Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

1. Con il primo motivo la ricorrente ha eccepito error in iudicando e violazione di legge per ritenuta ritualità della notifica delle cartelle avvenuta a mezzo posta in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; secondo la ricorrente, la notifica a mezzo posta della cartella di pagamento sarebbe radicalmente inesistente ed insuscettibile di sanatoria.

La censura non è fondata.

Ed invero, questa Corte ha già chiarito che “in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982” (Cass. 19587/2018; Cass. 12083/16). Inoltre, la Corte Costituzionale, con una recentissima pronuncia ha ritenuto legittima la facoltà prevista dalla legge in capo all’agente della riscossione di notificare direttamente le cartelle di pagamento con raccomandata (Corte Cost. sent. n. 175/2018).

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce omessa motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, evidenziando che anche ove ritenuta la ritualità delle notifiche, la CTR aveva errato a non ritenere l’insussistenza della pretesa per cancellazione d’ufficio dell’impresa a far data dal 30.11.2007.

La censura non è fondata.

La CTR ha correttamente ritenuto assorbita ogni questione circa il merito della pretesa a seguito della mancata impugnazione delle cartelle di pagamento.

In ogni caso si osservi che la disciplina di cui all’art. 2495 c.c., (nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 6 del 2003, art. 4), secondo la quale l’iscrizione della cancellazione delle società di capitali e delle cooperative dal registro delle imprese, avendo natura costitutiva, estingue le società, anche se sopravvivono rapporti giuridici dell’ente, non è estendibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale, il quale non si distingue dalla persona fisica che compie l’attività imprenditoriale, sicchè l’inizio e la fine della qualità di imprenditore non sono subordinati alla realizzazione di formalità, ma all’effettivo svolgimento o al reale venir meno dell’attività imprenditoriale (Cass. 98/2016).

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 2946 e 2953 c.c., per non avere ritenuto la CTR di pronunciarsi sulle cartelle di pagamento di cui equitalia aveva sospeso l’efficacia esecutiva per prescrizione.

La censura è inammissibile per violazione del requisito della specificità non avendo la ricorrente riprodotto il contenuto delle cartelle di pagamento nè il preteso provvedimento che ne avrebbe sospeso l’efficacia esecutiva per prescrizione.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

L’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato esclude l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,per quanto riguarda l’imposizione del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 4.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2019

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