Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18297 del 08/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 08/07/2019), n.18297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12968-2018 proposto da:

COMUNE DI LAVAGNA, in persona del Commissario straordinario

prefettizio, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 43,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIOVANNI MARONGIU,

ANDREA BODRITO;

– ricorrente –

contro

PORTO DI LAVAGNA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1516/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA, depositata il 31/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINA.

Fatto

FATTO ER DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 1516/3/2017, depositata il 31.10.2017, la Commissione tributaria regionale della Liguria ha respinto l’appello proposto da Porto Lavagna s.p.a. e l’appello incidentale del Comune di Lavagna su controversia avente ad oggetto avviso di accertamento afferente a tarsu per il 2007.

Avverso la sentenza della CTR il Comune di Lavagna ricorre per cassazione affidando il suo mezzo a tre motivi.

Resiste la contribuente con controricorso.

1. Con il primo motivo e il secondo motivo il Comune di Lavagna deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., e della L. 212 del 2000, art. 10, comma 3, con riguardo alla dichiarata non debenza delle sanzioni per incertezza normativa in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, lamentando che la CTR aveva statuito sulle sanzioni senza che vi fosse domanda.

Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta.

Esse sono fondate.

Questa Corte, come da giurisprudenza consolidata sul punto (cfr. Cassazione nn. 24060/2014, 12422/2011, 5830/2011, 15449/2010, 25676/2008, 14776/2003, 6251/2003 e 4053/2001), ha ritenuto affetta dal vizio di nullità processuale la statuizione della pronuncia d’appello relativa all’annullamento del ruolo e della cartella in ordine all’irrogazione della sanzione pecuniaria, in quanto resa in extra petizione.

“La generica richiesta di accertamento della non debenza delle sanzioni, – afferma la Corte – contenuta nelle conclusioni del ricorso introduttivo, non può evidentemente valere, in un giudizio di tipo impugnatorio-misto, qual è quello tributario (in cui l’oggetto del giudizio è circoscritto dalle ragioni della pretesa fiscale riportate nell’atto opposto e dagli “specifici” motivi di opposizione proposti dal contribuente), a ricomprendere nel thema decidendum anche vizi di nullità del ruolo o della cartella non puntualmente dedotti, quale nella specie la richiesta di applicazione della “esimente”, fondata su presupposti del tutto diversi (obiettiva incertezza sulla portata della norma tributaria violata) da quelli, attinenti ai requisiti formali dell’atto esecutivo, ed ai quali sembra doversi ricollegare la contestazione della carenza di motivazione del ruolo – formato dall’ente impositore e trasfuso nella cartella emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, e notificata dal Concessionario -, in ordine ai criteri di liquidazione delle sanzioni pecuniarie” (Cass. 12768/2015). La pronuncia della CTR che ha annullato il ruolo e la cartella, in relazione all’irrogazione delle sanzioni pecuniarie, applicando ex officio la circostanza esimente di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, esula dai limiti imposti dal tantum devolutum quantum appellatum e incorre nella violazione dell’art. 112 c.p.c., dovendo ritenersi esclusa la rilevabilità di ufficio – in assenza di specifica eccezione del contribuente – dei presupposti applicativi della predetta esimente.

2. Con il terzo motivo il Comune deduce omessa motivazione in ordine all’asserito diritto del contribuente al defalco di quanto già versato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

La censura è fondata.

La CTR non ha in alcun modo motivato in relazione a quali somme sussisterebbe un diritto al defalco anche in considerazione del fatto che la sentenza di primo grado aveva rigettato la domanda in relazione al tributo, ritenendo non dovute le sole sanzioni.

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Liguria in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Liguria in diversa composizione anche per la spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2019

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