Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18297 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. II, 05/08/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 05/08/2010), n.18297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.G. e B.R., elettivamente domiciliati in

Roma, via dei Valeri n. 1, presso lo studio dell’Avvocato Germani

Mauro, che li rappresenta e difende per procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.E. e M.G.P., elettivamente domiciliati in

Roma, via Carlo Dossi n. 15, presso lo studio dell’Avvocato Canzona

Giacinto, dal quale sono rappresentati e difesi, unitamente

all’Avvocato Nicola Cinelli, per procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4382/07,

depositata in data 24 ottobre 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 aprile 2 010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per i ricorrenti, l’Avvocato Mauro Germani;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, il quale ha concluso in senso conforme alla relazione.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 24 ottobre 2007, la Corte d’appello di Roma, decidendo sull’appello proposto da M.E. e M. G.P. avverso la sentenza del Tribunale di Roma che li aveva condannati alla demolizione di un manufatto per violazione delle norme sulle distanze e al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, rigettava il motivo di gravame concernente la disposta demolizione, e accoglieva, invece, quello relativo alla condanna al risarcimento dei danni;

che la Corte riteneva che gli originari attori non avevano dedotto che, dalla mancata osservanza delle distanze legali, fossero derivati in concreto danni al proprio immobile o ai suoi abitanti, ma si erano limitati apoditticamente ad affermare una generica pretesa risarcitoria per danni in re ipsa;

che, quindi, osservava ancora la Corte d’appello, gli attori non avevano ottemperato all’onere probatorio loro incombente, neppure in ordine all’an debeatur, non senza considerare che la demolizione avrebbe eliminato ogni fatto dannoso generico e in re ipsa;

che per la cassazione di questa sentenza ricorrono C.G. e B.R. sulla base di un unico motivo, cui resistono, con controricorso, M.E. e M.G.P.;

che, con l’unico motivo di ricorso, i ricorrenti deducono vizio di motivazione in ordine al risarcimento del danno, essendosi la Corte d’appello limitata a sostenere che essi ricorrenti non avrebbero provato il danno subito a causa e per effetto della realizzazione abusiva posta in essere dai resistenti, e mantenuta in vita per un lungo tempo;

che, avviatasi la procedura ex art. 380 bis cod. proc. civ., il consigliere delegato ha depositato la relazione, che e’ stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato, nella relazione depositata in data 22 febbraio 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, essendo il ricorso manifestamente fondato.

Costituisce invero principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, quello secondo cui il danno conseguente alla violazione delle norme del codice civile e integrative di queste, relative alle distanze nelle costruzioni, si identifica nella violazione stessa, costituendo un asservimento di fatto del fondo del vicino, al quale, pertanto, compete il risarcimento senza la necessita’ di una specifica attivita’ probatoria” (Cass., n. 10600 del 1999; Cass., n. 3341 del 2002; Cass., 3199 del 2008; Cass., n. 7972 del 2008). Alla stregua di tale principio risulta dunque evidente la sussistenza del vizio denunciato, giacche’ la Corte d’appello, pur dando atto della circostanza che il manufatto non poteva ritenersi essere stato demolito, cosi’ come sostenuto dai ricorrenti, nel 1986, ed essendovi anzi serie argomentazioni per ritenere che lo stesso fosse ancora esistente nel 2004, ha tuttavia ritenuto non adempiuto un inesistente onere probatorio a carico degli attori”:

che il Collegio condivide la proposta del Consigliere delegato, alla quale non sono stati mossi rilievi critici, ritenendo tuttavia opportuno evidenziare che l’errore nel quale e’ incorsa la Corte d’appello consiste in cio’ che essa ha accolto l’appello in ordine al risarcimento del danno sul duplice rilievo che gli appellati non avevano adempiuto all’onere probatorio su di loro gravante anche con riferimento all’an debeatur e che la demolizione o riduzione del manufatto contestato avrebbe eliminato qualsiasi fatto dannoso generico e in re ipsa;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, per nuovo esame alla luce del principio di diritto secondo cui “il danno conseguente alla violazione delle norme del codice civile e integrative di queste, relative alle distanze nelle costruzioni, si identifica nella violazione stessa, costituendo un asservimento di fatto del fondo del vicino, al quale, pertanto, compete il risarcimento senza la necessita’ di una specifica attivita’ probatoria”;

che, peraltro, il giudice del rinvio dovra’ ulteriormente considerare, come pure ripetutamente evidenziato da questa Corte, che la presunzione di cui sopra non basta a giustificare una qualsivoglia liquidazione del danno, in quanto «nel vigente ordinamento il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non e’ riconosciuto con caratteristiche e finalita’ punitive ma in relazione all’effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso ne’ il medesimo ordinamento consente l’arricchimento se non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro; ne consegue che, pure nelle ipotesi di danno in re ipsa, in cui la presunzione si riferisce solo all’an debeatur (che presuppone soltanto l’accertamento di un fatto potenzialmente dannoso in base ad una valutazione anche di probabilita’ o di verosimiglianza secondo l’id quod plerumque accidit) e non alla effettiva sussistenza del danno e alla sua entita’ materiale, permane la necessita’ della prova di un concreto pregiudizio economico ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno per equivalente pecuniario” (Cass., n. 15814 del 2008; Cass., n. 25820 del 2009);

che al giudice di rinvio e’ demandata altresi’ la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita’.

PQM

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA