Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18296 del 25/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 25/07/2017, (ud. 11/04/2017, dep.25/07/2017),  n. 18296

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22494-2013 proposto da:

BRUNA BEANS S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VICO GIAMBATTISTA 22, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO

BELLACOSA, rappresentata e difesa dall’avvocato ADRIANO BELLACOSA,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.R., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA ORAZIO MARUCCHI 5, presso lo studio dell’avvocato GIANLUIGI

DIODATO, rappresentata e difesa dall’avvocato RITA SALZANO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 891/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 21/06/2013 R.G.N. 1820/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/04/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per inammissibilità, in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Nocera Inferiore, A.R. ha convenuto in giudizio la società Bruna Beans s.r.l. per sentir accogliere le seguenti conclusioni: a) accogliere il ricorso e, per l’effetto, dichiarare la continuità del rapporto dal 1 luglio 2003 al 20 ottobre 2006, condannando la Bruna Beans s.r.l. al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 55.149,14, o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia; b) dichiarare nullo, inefficace ed illegittimo il licenziamento intimatole con le conseguenze di legge in ordine alla reintegra o al risarcimento del danno; c) condannare parte resistente, in conseguenza dell’illegittimità del licenziamento, al risarcimento dei danni per mancata fruizione dell’indennità di disoccupazione, oltre al danno morale, da quantificarsi equitativamente.

L’ A. aveva dedotto l’esistenza di un unico rapporto di lavoro senza soluzione di continuità alle dipendenze dell’odierna appellante, con mansioni di addetta alla macchina per chiudere i barattoli dei prodotti alimentari inscatolati della società Bruna Beans affermando di essere stata licenziata oralmente.

Costituendosi nel giudizio la società contestava l’esistenza di un unico rapporto, sostenendo esservi stata una sequenza di contratti a termine. Deduceva altresì che il motivo di cessazione del rapporto non era da imputarsi ad un licenziamento bensì all’assenza ingiustificata della ricorrente; eccepiva in ogni caso la decadenza dall’impugnazione del licenziamento per decorso del termine previsto per legge.

Con sentenza n.1796/11 il Tribunale accoglieva la domanda della A., ritenendo provata l’esistenza di un unico rapporto a tempo indeterminato tra le parti dal 1 luglio 2003 al 20 ottobre 2006. Dichiarava l’illegittimità del licenziamento e condannava la società alla reintegra ed al risarcimento del danno ex art. 18 Stat. Lav,. oltre che al pagamento della somma di Euro 70.709,34, oltre accessori, per differenze retributive.

Avverso tale sentenza proponeva appello la Bruna Beans s.r.l.

Resisteva la lavoratrice.

Con sentenza depositata il 21.6.2013, la Corte d’appello di Salerno rigettava il gravame.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società, affidato a cinque motivi.

Resiste la A. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 414 c.p.c., oltre che del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5. Lamenta che la sentenza impugnata, al pari del Tribunale, ritenne, erroneamente, implicitamente formulata una domanda di accertamento della continuità del rapporto, stante la nullità dei contratti a termine intercorsi tra le parti, laddove la A. si era limitata a chiedere l’accertamento della continuità del rapporto solo per ottenere il pagamento dei crediti di lavoro di cui ai conteggi allegati.

Il motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata, al pari del Tribunale, ha adeguatamente accertato che la domanda, proposta dalla lavoratrice, di dichiarazione dell’esistenza di un unico rapporto, senza soluzione di continuità, dal 1.7.03 al 20.10.06, sia pur composto da taluni contratti a termine (questione comunque dedotta dalla società e dunque entrata a far parte del thema decidendum), implicasse necessariamente l’accertamento della legittimità di tali contratti.

Trattasi di plausibile interpretazione della domanda, concretante un apprezzamento di fatto, che non può essere rimesso in discussione in questa sede, alla luce del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2.- Con secondo motivo la società denuncia la violazione degli artt. 2118 c.c. e segg., art. 1361 c.c. e segg., oltre che della L. n. 300 del 1970, art. 18. Lamenta che la sentenza impugnata ritenne sussistente nella fattispecie un licenziamento (orale), laddove mancava una manifestazione di volontà in tal senso da parte del datore di lavoro.

Il motivo è infondato, avendo la sentenza impugnata accertato che la comunicazione, da parte della società, all’ufficio del lavoro di cessazione del rapporto per assenza della ricorrente, integrava un licenziamento per colpa ascrivibile alla lavoratrice. Anche tale accertamento attiene all’apprezzamento delle circostanze di causa rimesso al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità nel regime di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

3.- Con terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112 e 414 c.p.c. con riferimento alla condanna subita al pagamento della somma sopra indicata, calcolata in base a c.t.u. contabile, comprensiva di quanto dovuto dalla società a titolo di t.f.r., mentre la sentenza impugnata ordinò la reintegra della lavoratrice nel suo posto di lavoro. La sentenza impugnata non aveva inoltre tenuto conto che la lavoratrice aveva chiesto, nel ricorso introduttivo, la condanna della società al pagamento della somma di Euro 55.149,14, sia pur aggiungendo “oltre a quella maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa”.

Il motivo è infondato.

In primo luogo deve considerarsi che la prima parte della censura (inerente il t.f.r.), si basa sulla c.t.u. disposta nel giudizio di merito, ed è dunque inammissibile non avendo la società ricorrente prodotto la consulenza su cui la critica si basa, non consentendo così a questa Corte di valutarne la fondatezza.

In secondo luogo deve rilevarsi che: “La formula somma maggiore o minore ritenuta dovuta o altra equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non può essere considerata, di per sè, come una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull’ammontare del danno effettivamente da liquidarsi” (Cass. n. 9432/12, Cass. n. 11739/15).

Nella specie la lavoratrice ha chiesto, nell’obiettiva difficoltà di quantificare il suo credito, poi effettivamente calcolato dal c.t.u., la condanna al pagamento della somma maggiore o minore risultata di giustizia, nè la società ricorrente documenta la circostanza che nelle conclusioni la lavoratrice avrebbe fatto esclusivo riferimento alla minor somma indicata nel ricorso introduttivo del giudizio.

4.- Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 115 e 414 c.p.c. con riferimento al mancato esame di documenti depositati dalla società ed ai conteggi effettuati in occasione dell’accertamento peritale.

Lamenta innanzitutto la mancata valutazione, da parte del c.t.u., della documentazione prodotta, sia pur dopo l’inizio del giudizio (pag. 16 odierno ricorso) ma acquisibile dal giudice ex art. 421 c.p.c., dalla società. Lamenta inoltre che il c.t.u. avrebbe proceduto ai calcoli del dovuto raffrontando erroneamente il dovuto al lordo delle ritenute fiscali e contributive con gli importi netti ricevuti.

Il motivo è infondato.

Premesso che le somme dovute dal datore di lavoro al dipendente debbono calcolarsi al lordo (ex aliis, Cass. n. 2544/01), deve decisivamente evidenziarsi che: a) la società ricorrente neppure chiarisce, e tanto meno produce, i documenti che il c.t.u. avrebbe dovuto esaminare (autonomamente o per il tramite dell’acquisizione ufficiosa in giudizio); b) le altre critiche alla c.t.u. sono inammissibili poichè, in contrasto con l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, la consulenza (oltre ai predetti documenti) non è stata prodotta dalla società.

5.- Con il quinto motivo la ricorrente denuncia una omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia, in relazione alla qualificazione del rapporto ed alla valutazione di tutti gli elementi di prova acquisiti nel corso dell’istruttoria (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Lamenta che la sentenza impugnata non esaminò l’eccezione di extrapetizione formulata, valutando erroneamente le risultanze probatorie.

Il motivo è inammissibilmente generico, non chiarendo minimamente gli elementi di prova cui fa riferimento e le ragioni per cui essi avrebbero dovuto condurre il giudice del merito ad una diversa ricostruzione dei fatti (in ogni caso preclusa ancor prima del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). La denunciata extrapetizione è stata peraltro dedotta ed esaminata sub 1).

6.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2017

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