Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18296 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. II, 05/08/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 05/08/2010), n.18296

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

O.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;

avverso la sentenza n. 310/2008 del GIUDICE DI PACE di LICATA del

19/09/08, depositata il 03/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. PASQUALE PAOLO MARIA

CICCOLO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Licata con sentenza del 3 ottobre 2008 ha respinto l’opposizione proposta da O.D. avverso la Prefettura di Agrigento, per l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione n. 7930/S/2007/Area3, relativo a violazione del codice della strada.

L’opponente ha proposto ricorso per cassazione, pervenuto il 3 novembre 2008 e non notificato a controparte.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio. E’ stata redatta relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Il ricorso appare inammissibile per molteplici motivi. In primo luogo non e’ stato proposto con il ministero di un difensore iscritto all’albo speciale, ma risulta redatto e sottoscritto dalla parte personalmente (art 365 c.p.c.). In secondo luogo non e’ stato notificato alla controparte. In terzo luogo non e’ stata depositata istanza di trasmissione del fascicolo ex art. 369 c.p.c. ne’ copia autentica della sentenza impugnata.

Inoltre il ricorso e’ rivolto contro sentenza di primo grado, soggetta ad appello. Alla specie e’ applicabile infatti ratione temporis la novella di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, a mente della quale le sentenze emesse dal giudice di pace in cause di opposizione a sanzione amministrativa non sono piu’ direttamente ricorribili in cassazione, ma sono soggette ad appello, essendo stato abrogato il comma 5 della L. n. 689 del 1981, art. 23. (SU 27339/08; 28147/08).

Infine l’atto non reca la formulazione dei quesiti previsti a pena di inammissibilita’ ex art 366 bis c.p.c..

Parte dei suesposti rilievi e’ stata oggetto della relazione depositata dal consigliere relatore. In forza di essi il ricorso va dichiarato improcedibile ex art 369 c.p.c., comma 2, n. 2, poiche’ il riscontro della improcedibilita’ precede quello dell’eventuale inammissibilita’ SU 9005/09), senza alcuna pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attivita’ difensiva della controparte, rimasta ignara dell’iniziativa di parte ricorrente.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

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