Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18294 del 26/08/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18294 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ORDINANZA

Data pubblicazione: 26/08/2014

45.-if
sul ricorso 16165-2012 proposto da:
BMW FINANCIAL SERVICES ITALIA SPA, in persona del legali
rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ALESSANDRO MALLADRA 31, presso lo studio dell’avvocato
IARIA GIOVANNI, rappresentata e difesa dall’avvocato BUBANI
MARCO giusta procura per atto Notaio Lina Pica di Milano del
21/12/1998, rep. n. 392658, allegata in atti;
– ricorrente contro

CURATELA DEL FALLIMENTO FAVIL COSTRUZIONI SRL;

intimata

avverso la sentenza n. 1839/2011 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI del 4/05/2011, depositata il 24/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA
SCALDAFERRI.

In fatto e in diritto

seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati,
rilevato che BMW FINANCIAL SERVICES ITALIA S.p;A., con atto
notificato il 21 giugno 2012, ha proposto ricorso per cassazione della
sentenza, depositata il 24 maggio 2011 e non notificata, con la quale la
Corte d’appello di Napoli ha accolto il gravame proposto dalla
Curatela del Fallimento FAVIL COSTRUZIONI Sal, avverso la
sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 23 ottobre
2007, con cui era stata rigettata la domanda volta a far dichiarare
inefficaci, ex art. 67, comma 2, 1.fall., due pagamenti effettuati dalla
società poi fallita in favore dell’odierna ricorrente;
che l’intimata Curatela non ha svolto difese;
considerato che il ricorso appare inammissibile in quanto il difensore
del ricorrente ha richiamato esclusivamente, nell’epigrafe dello stesso
ricorso, una procura generale alle liti conferita in data 21 dicembre
1998, che come tale non soddisfa i requisiti prescritti dall’art.365
cod.proc.dv., in quanto generale e rilasciata anteriormente
all’emissione della sentenza impugnata (cfr. ex multis Cass. n.
7084/06);
per questi motivi ritiene che il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio a norma degli art.380 bis e 375 cod.proc.civ. per ivi, qualora il
collegio condivida i rilievi che precedono, essere dichiarato
inammissibile.”
2. All’esito della odierna adunanza camerale, il Collegio condivide
Ric. 2012 n. 16165 sez. MI – ud. 14-05-2014
-2-

1. E’ stata depositata in Cencelleria, e regolarmente comunicata, la

pienamente le considerazioni svolte nella relazione, avverso le quali del
resto non risultano sollevate contestazioni dalla ricorrente.
Si impone dunque la declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza
provvedere sulle spese in assenza di attività difensiva da parte della
intimata.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta-1
civile, il 14 maggio 2014

P.Q.M.

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