Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18294 del 25/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 25/07/2017, (ud. 05/04/2017, dep.25/07/2017),  n. 18294

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amalia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11578-2011 proposto da:

P.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, LARGO MESSICO 7, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO

TEDESCHINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

DANIELE GRANARA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE ASL N. (OMISSIS) SPEZZINO, C.F.

(OMISSIS), in pena del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A/4,

presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato LUIGI COCCHI, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 446/2010 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 14/06/2010 R.G.N. 136/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per estinzione per rinuncia;

udito l’Avvocato GABRIELE PAFUNDI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte di appello di Genova, con sentenza n. 446 del 2010, ha confermato la sentenza del Tribunale della Spezia che aveva rigettato la domanda proposta da P.A., medico convenzionato, avente oggetto il riconoscimento del diritto alla prosecuzione dell’incarico a tempo indeterminato presso la ASL n. (OMISSIS) Spezzino, previa disapplicazione della delibera del Direttore Generale in data 28 agosto 2005.

2. Con tale delibera era stata annullata la precedente delibera emessa il 30 giugno 2005 dallo stesso Direttore Generale con cui era stato attribuito alla ricorrente un incarico a tempo indeterminato del servizio di emergenza sanitaria territoriale, incarico che era andato a sostituire a quello a tempo determinato allora in corso.

3. La Corte territoriale, in sintesi, ha rigettato l’appello proposto dalla P., osservando che il conferimento dell’incarico a tempo indeterminato era illegittimo perchè privo del requisito dell’inserimento del medico nella graduatoria regionale, richiesto dall’art. 63, comma 3, lett. b) dell’ACN; l’atto di conferimento era dunque da considerare nullo e doveva essere disapplicato, con conseguente infondatezza della pretesa volta ripristino dell’incarico; nessuna prova era stata fornita dall’appellante circa l’assenza di aspiranti iscritti nella graduatoria approvata ed, in ogni caso, la mancanza di iscritti nella graduatoria e/o la rinuncia all’incarico da parte dei medici iscritti non avrebbe autorizzato la Asl a procedere all’assegnazione di incarichi, specie se a tempo indeterminato, a medici non iscritti, pure se in possesso degli altri requisiti, ma avrebbe dovuto indurla pubblicare un nuovo bando e a formare una nuova graduatoria o fare ricorso, per garantire il servizio e ove possibile, a medici dipendenti.

4. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la dott.ssa P.A. che, con il primo motivo, ha denunciato violazione della L. n. 241 del 1990, artt. 21 septies e 21 octies dell’art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione, nonchè dell’art. 116 c.p.c., nonchè vizio di motivazione; con il secondo motivo, ha denunciato violazione dell’art. 92, comma 19, dell’Accordo collettivo nazionale esecutivo dal 23 marzo 2005 per i medici di medicina generale dei principi in materia di contratto di lavoro nonchè vizio di motivazione; con il terzo motivo, ha censurato la sentenza per violazione della L. n. 241 del 241, artt. 3, 7, 8, 9, 10 e 21 nonies e dei principi dell’affidamento, nonchè violazione dell’art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia sui motivi di gravame, nonchè vizio di motivazione.

5. L’Azienda unità sanitaria locale n. (OMISSIS) Spezzino ha resistito all’impugnazione avversaria con controricorso.

6. In prossimità dell’udienza il difensore di parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia, notificato alla controparte. L’Azienda sanitaria locale n. (OMISSIS) “Spezzino”, con nota del 28 marzo 2017, ha dichiarato di accettare la rinuncia.

7. L’atto rinuncia al ricorso, sottoscritto dalla ricorrente e dal suo difensore, è rituale, onde va dichiarata l’estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., che, nella specie, deve essere dichiarata con sentenza, anzichè nella forma alternativa del decreto presidenziale (art. 391 c.p.c., comma 1 cit.), in dipendenza dell’adozione del provvedimento a seguito della discussione in pubblica udienza (vedi Cass. n. 6407/2004, n.10841/2003 delle Sezioni Unite, cui adde Cass. n.11608/2010, n. 13299/2011).

8. L’adesione di controparte alla rinuncia dispensa, infine, dalla pronuncia sulle spese processuali, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4 cit..

PQM

 

La Corte dichiara estinto il giudizio; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2017

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