Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18294 del 08/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 08/07/2019), n.18294

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8961-2018 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ELVIO STRAPPAFELCI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del

Responsabile del Contenzioso Esattoriale pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato

PASQUALE VARI’, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 918/2/2017 della COMMISSIONE TRIBTUARIA

REGIONALE di VENEZIA, depositata il 20/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue:

D.M. ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza della CTR del Veneto n. 918/2/2017 depositata il 20.9.2017, avente ad oggetto impugnazione di avviso di iscrizione ipotecaria

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione resiste con controricorso. 1.1. Preliminarmente, va rilevata d’ufficio l’invalidità della costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate-Riscossione, avvenuta tramite un avvocato del libero foro, privo di una espressa procura speciale per il giudizio in Cassazione. Invero, secondo il recentissimo orientamento di questa sezione, cui si intende dare continuità, l’estinzione ope legis delle società del c.d. “gruppo Equitalia” ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 1, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, non determina l’interruzione dei processi pendenti, nè la necessità di costituzione in giudizio del nuovo ente Agenzia delle Entrate-Riscossione, non costituendo successione nel processo ai sensi dell’art. 110 c.p.c., bensì successione nei rapporti giuridici controversi ex art. 111 c.p.c., e ciò ancorchè vi sia stata la previsione legislativa del subentro del nuovo ente “a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali” del soggetto estinto (Cass. 15/06/2018, n. 15869; vedi anche, a proposito del subentro di Equitalia s.p.a. nelle funzioni di riscossione svolte dai concessionari privati, Cass. 28/03/2014, n. 7318).

1.2. Tuttavia, quando il nuovo ente decida autonomamente di costituirsi nel giudizio di Cassazione, con il patrocinio di un avvocato del libero foro, sussiste per esso l’onere, pena la nullità del mandato difensivo e dell’atto di costituzione su di esso basato, di indicare ed allegare le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza di quest’ultimo, in alternativa al patrocinio per regola generale esercitato, salvo il caso di un conflitto di interessi, dall’avvocatura dello Stato (Cass. 09/11/2018, n. 28684; Cass. 09/11/2018, n. 28741).

1.3. Nel caso che ci occupa, invece, Agenzia delle Entrate – Riscossione non risulta costituita con il patrocinio dell’avvocatura dello Stato, bensì tramite un difensore del libero foro, senza tuttavia che il medesimo abbia inteso produrre la necessaria procura speciale per patrocinare nel giudizio di legittimità; nè il medesimo difensore ha allegato l’atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro (ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, commi 5 e 8) e neppure l’apposita motivata deliberazione, da sottoporre agli organi di vigilanza per il controllo di legittimità, che indichi le ragioni in forza delle quali nel caso concreto risulti giustificato tale ricorso alternativo (R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, ex art. 43, come modificato dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 11). La detta costituzione in giudizio, mediante la memoria ex art. 380 – bis 1 c.p.c. depositata in data 26 novembre 2018, dunque, deve ritenersi radicalmente nulla; e il processo continua allora esclusivamente tra le parti originarie (Cass.33639/2018; Cass.1992/2019)

1. Con il primo motivo si censura la nullità della sentenza per mancanza dei requisiti fondamentali indispensabili per il raggiungimento dello scopo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, evidenziando che l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione risultano del tutto estranee alla controversia oggetto di causa.

La censura è fondata.

Dalla lettura della sentenza non si rinviene traccia delle richieste delle parti e la decisione appare ad ogni evidenza relativa ad altra controversia.

Conseguentemente il primo motivo di ricorso deve essere accolto, con assorbimento degli altri e la sentenza cassata con rinvio al giudice competente per un ulteriore esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa in relazione la sentenza impugnata; rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2019

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