Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18294 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. II, 05/08/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 05/08/2010), n.18294

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21358-2008 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE

DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;

avverso la sentenza del GIUDICE DI PACE di TREVISO del 25.6.08;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PASQUALE PAOLO MARIA

CICCOLO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Stando al ricorso, il giudice di pace di Treviso con sentenza del 25 giugno 2008 respingeva l’opposizione proposta da C.A. per l’annullamento di un verbale di contestazione (n. (OMISSIS)), relativo a violazione del codice della strada.

L’opponente ha proposto ricorso per cassazione, inviando alla Corte un atto in cui invoca un precedente relativo alla installazione di telecamera presso i semafori, per il rilevamento delle infrazioni.

Il ricorso non è stato notificato, nè è stato proposto con il ministero di avvocato iscritto all’albo speciale degli avvocati cassazionisti. Non è stata depositata copia autentica della sentenza impugnata, nè è stato formulato quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c..

Parte intimata non ha quindi potuto costituirsi.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.

Le numerose carenze segnalate determinano il concorso di più cause di inammissibilità e di una causa di improcedibilità ex art. 369 per omesso deposito della sentenza impugnata; la declaratoria di quest’ultima prevale sulla prima, in quanto l’esame del ricorso improcedibile non è consentito nemmeno per rilevarne l’inammissibilità (SU 7431/91; 9005/09; Cass. 1104/06).

Non segue però la pronuncia sulle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’amministrazione contro la quale era idealmente rivolta l’impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

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