Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18293 del 19/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 19/09/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 19/09/2016), n.18293

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13801-2012 proposto da:

DITTA INDIVIDUALE PAVIMENTART DI F.S. (OMISSIS), IN

PERSONA DEL TITOLARE, elettivamente domiciliata in ROMA, V. PIETRO

GIANNONE 27, presso lo studio dell’avvocato SIMONETTA CAPUTO,

rappresentata e difesa dall’avvocato FABRIZIO BINI;

– ricorrente –

contro

COGEST DI P.G. IN PERSONA DEL SUO TITOLARE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 555/2011 del TRIBUNALE di VARESE, depositata

il 12/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito l’Avvocato Bini Fabrizio difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto in data 11-2-2006 il Giudice di Pace di Varese ingiungeva alla Cogest di P.G. il pagamento in favore della ditta Pavimentart di Felice Salvatore della somma di Euro 2.230,00, oltre interessi e spese, dovuta per “fornitura di merce e mano d’opera meglio descritte nella fattura n. (OMISSIS) di complessivi Euro 13.381,54”, detratto l’acconto percepito.

La Cogest di P.G. proponeva opposizione, deducendo l’inesistenza del credito ex adverso azionato, per non essersi mai perfezionato un accordo sulla relativa prestazione, consistita, secondo quanto prospettato dalla Pavimentart, nel “separare i ciottoli dai detriti”, con conseguente impiego di due operai per nove ore giornaliere, per un totale di centotrenta ore lavorative; in ogni caso, sosteneva di aver versato, a tale titolo, l’importo di Euro 1.358,00, da ritenersi congruo in relazione all’attività prestata dalla controparte.

Con sentenza in data 2-1-2007 il Giudice di Pace di Varese rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto.

Avverso tale pronunzia proponeva appello la Cogest di P.G..

Con sentenza in data 12-4-2011 il Tribunale di Varese accoglieva il gravame e, per l’effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando la Pavimentart a restituire alla Cogest la somma versatale dalla controparte.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Pavimentart, sulla base di un unico motivo.

La Cogest non ha svolto attività difensive.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere il Tribunale ritenuto che non fosse stato assolto l’onere probatorio in ordine agli accordi supplementari intercorsi tra le parti e al numero delle ore impiegate per l’esecuzione dell’opera integrativa di separazione dei ciottoli dalla terra. Deduce che dalle deposizioni rese dai testi escussi in corso di causa è emerso in modo chiaro che i dipendenti di Pavimentart hanno dovuto procedere alla separazione dei ciottoli, forniti dalla committente Cogest unitamente a detriti e terra, prima di poter posare i massi ed eseguire la pavimentazione. Sostiene, inoltre, che risulta documentalmente provato che la ricorrente, ricevuta la fornitura dei ciottoli, ha immediatamente comunicato alla committente, in data 20-10-2004, la necessità di applicare un costo aggiuntivo per l’attività di separazione dei ciottoli dai detriti, indicando il costo unitario dell’operazione in 23 Euro all’ora per nove ore al giorno, per l’impiego di due operai. Rileva che il Tribunale non ha tenuto conto del comportamento concludente tenuto dalla committente, la quale, avvertita della necessità di eseguire un’attività ulteriore per la separazione dei ciottoli dalla terra, ha verbalmente dato assenso alla prosecuzione dei lavori ed ha accettato la consegna delle opere senza riserve.

Il motivo non è meritevole di accoglimento.

Il giudice di appello, all’esito di un’analitica disamina delle prove testimoniali e documentali raccolte in corso di causa, ha ritenuto non raggiunta la prova certa degli accordi conclusi e del numero di ore effettivamente prestate per procedere al lavoro di separazione dei ciottoli dal restante materiale.

Tale valutazione si sottrae al sindacato di questa Corte, essendo sorretta da una motivazione immune da vizi logici e costituendo espressione di apprezzamenti in fatto riservati al giudice di merito.

E, in realtà, le censure mosse dalla ricorrente, attraverso la formale denuncia di vizi di motivazione, si risolvono nella richiesta di una rivisitazione delle emergenze processuali, di cui viene suggerita una lettura diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di appello, nel tentativo di dimostrare che dagli atti acquisiti emergerebbe la prova del consenso prestato per fatti concludenti dalla committente all’attività supplementare posta in essere dalla controparte e dell’accettazione del costo comunicatole.

Come è noto, peraltro, i vizi di motivazione denunciabili in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perchè spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (tra le tante v. Cass. 14-10-2010 n. 21224; Cass. 5-3-2007 n. 5066; Cass. 21-4-2006 n. 9368; Cass. 20-4-2006 n. 9234; Cass. 16-2-2006 n. 3436; Cass. 20-10- 2005 n. 20322). La norma citata, infatti, non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti. Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte.

Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato.

Poichè l’intimata non ha svolto attività difensive, non vi è pronuncia sulle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2016

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