Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18293 del 08/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 08/07/2019), n.18293

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30246-2017 proposto da:

COMUNE DI CASSANO ALLO IONIO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO ARANGO;

– ricorrente –

contro

ITALIA TURISMO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA PATRIZI 13, presso

lo studio dell’avvocato ANDREA GEMMA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1108/1/2017 della COMMISSIONE TRIBTUARIA

REGIONALE di CATANZARO, depositata il 02/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L.. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

Con sentenza n. 1108/1/2017 depositata il 2.5.2017 la CTR della Calabria dichiarava inammissibile l’appello proposto dal Comune di Cassano dello Ionio avverso la pronuncia di primo grado resa tra le parti dalla CTP di Cosenza che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente Italia Turismo s.p.a. avverso avviso di accertamento ICI anno 2008.

Avverso la sentenza della CTR Comune di Cassano dello Ionio ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo.

Italia Turismo s.p.a. resiste con controricorso

Con il motivo il Comune denuncia la violazione della normativa di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999 e del D.Lgs.n. 58 del 2011concernente la liberalizzazione dei servizi postali in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il motivo è infondato.

Secondo l’orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato deve ritenersi inesistente, e come tale non suscettibile di sanatoria, atteso che il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, comma 1, lett. a), che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce che per esigenze di ordine pubblico sono comunque affidati in via esclusiva alle Poste Italiane s.p.a. le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla L. n. 890 del 1982 (Cass. ord. n. 19467/16, 23887/17, Cass. sez. un. 13452/17, 15347/15, 27021/14, ord. n. 2262/13, 3932/11, 11095/08, 20440/06, contra Cass. n. 2922/15, non condivisa dal Collegio, in quanto del tutto marginale nel panorama giurisprudenziale; in proposito, a conferma dell’orientamento consolidato, v. Cass. sez. un. 13453/17; Cass. 21884/2018). E’, inoltre, irrilevante rispetto agli atti processuali, la parziale modifica del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, ad opera del D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, comma 4. Appare, inoltre, necessario, per completezza espositiva, dar conto su come incida su tale univoco orientamento e, quindi, sulla decisione della presente controversia, l’entrata in vigore della legge annuale per il mercato e la concorrenza. La L. 4 agosto 2017, n. 124, all’art. 1, comma 57, lett. b) ha disposto, con decorrenza dal 10 settembre 2017, l’abrogazione del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 4. Tale abrogazione espressa comporta, quindi, la soppressione dell’attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della L. n. 890 del 1982, nonchè dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201. Detta abrogazione, opera, peraltro, come espressamente sancito dalla succitata norma, con decorrenza dal 10 settembre 2017.

Ciò comporta che alcuna efficacia retroattiva, dovendosi escludere natura interpretativa alla succitata disposizione, possa essere riconosciuta a detta abrogazione, secondo il principio generale di cui all’art. 11, comma 1 preleggi, in relazione al tempo in cui avvenne la notifica dell’atto di appello da parte del Comune avvalendosi di licenziatario privato per il relativo invio raccomandato.

E’ pacifico tra le parti che il procedimento di notificazione dell’atto di appello sia stato eseguito tramite agenzia privata, quindi, con modalità non contemplate dall’ordinamento, con conseguente inesistenza giuridica della relativa notifica (Cass. ord. n. 23887/17, v. anche Cass. sez. un. 14916/16, in particolare, v. p.2.8 lett. a).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da Parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida nell’importo complessivo di Euro 7.800,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2019

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