Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18293 del 06/09/2011

Cassazione civile sez. I, 06/09/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 06/09/2011), n.18293

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.S., con domicilio eletto in Roma, via Riccardo Grazioti

Lante n. 16, presso l’Avv. Bonaiuti Domenico che lo rappresenta e

difende come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Bari R.G.

502/08 VG depositato il 28 febbraio 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 13 luglio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

udito l’Avv. Domenico Bonaiuti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.S. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha dichiarato l’inammissibilità del suo ricorso proposto ex L. n. 89 del 2001 in relazione a giudizi pensionistici e in tema di interessi svoltisi avanti alla Corte dei Conti dal 6.9.1969 al 17.5.1993 e dal 3.3.1999 al 19.11.2004.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso con cui viene censurato l’impugnato decreto in relazione alla ritenuta competenza è inammissibile in quanto l’eccezione non è stata sollevata nè rilevata in primo grado entro il termine di cui all’art. 38 c.p.c. Il secondo motivo con il quale si deduce violazione di legge per avere la corte territoriale ritenuto definitiva per decorso del termine ordinario di impugnazione la sentenza emessa dalla Corte dei Conti in data 19.11.2004 e quindi tardiva la domanda di indennizzo proposta nel 2008 per decorso del termine semestrale senza considerare che contro la stessa era possibile il rimedio della revocazione ordinaria da esperirsi nel termine di tre anni è inammissibile per inidoneità del quesito, posto che nello stesso si da per scontato un dato (che in relazione al giudizio de quo fosse possibile la revocazione ordinaria e non solo quella straordinaria) che avrebbe dovuto essere fatto oggetto di specifica dimostrazione e quesito di diritto, posto che è principio già affermato quello secondo cui “in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, ove la violazione del termine di ragionevole durata del processo si sia verificata in un giudizio in materia pensionistica svoltosi dinanzi alla Corte dei conti, la sentenza di appello che sia ancora suscettibile di revocazione ordinaria ai sensi del R.D. n. 1214 del 1934, art. 68, lett. a), diviene inoppugnabile, ai fini della decorrenza del termine semestrale di decadenza previsto dalla L. n. 89 cit., art. 4 soltanto con lo scadere del termine di tre anni previsto per ia proposizione di tale impugnazione, mentre nei casi in cui sia proponibile la revocazione straordinaria ai sensi del R.D. cit., art. 68, lett. b), c) e d), la sentenza deve considerarsi definitiva fin dal momento della pronuncia” (Sez. 1, Sentenza n. 15778 del 2/07/2010).

Il terzo motivo con il quale si deduce violazione di legge per avere ritenuto la Corte d’appello di non potersi pronunciare sul primo giudizio concluso nel 1999 in quanto autonomo rispetto al secondo limitato alla sola richiesta degli interessi è inammissibile per difetto di interesse, dal momento che in ogni caso anche in relazione a tale giudizio sarebbe maturata la decadenza.

Il ricorso deve dunque essere rigettato. Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimata Amministrazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2011

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