Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18293 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. II, 05/08/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 05/08/2010), n.18293

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8433-2007 proposto da:

F.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 59,

presso lo studio dell’avvocato CARDINALI MARCO, che lo rappresenta e

difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3518/2006 del GIUDICE DI PACE di ROMA del

24/11/05, depositata il 24/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

è presente il P.G. in persona del Dott. PASQUALE PAOLO MARIA

CICCOLO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Roma con sentenza del 24 gennaio 2006 accoglieva l’opposizione proposta da F.P. avverso il Comune di Roma, per l’annullamento del verbale n. (OMISSIS), relativo a violazione del codice della strada. Rilevava che era stata indebitamente omessa la contestazione immediata dell’infrazione.

Disponeva la compensazione delle spese di lite.

L’opponente ha proposto ricorso per cassazione, notificato con atto del 7 marzo 2007 e illustrato da memoria.

Il Comune non ha svolto attività difensiva.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso perchè manifestamente infondato.

I due motivi di ricorso denunciano vizi di motivazione e violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 132 c.p. e art. 111 Cost.; lamentano la mancata condanna dei soccombenti al pagamento delle spese di lite, dovuta in relazione alla decisione della causa secondo diritto. Rilevano che la compensazione delle spese è stata disposta senza motivazione, indebitamente affermando l’esistenza di non precisati “giusti motivi”.

II ricorso è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte (n. 20598/08) hanno stabilito che “nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per giusti motivi” deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l’obbligo del giudice anche allorchè le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come – a titolo meramente esemplificativo – nel caso in cui si dà atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l’interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali”. Nel caso di specie la compensazione delle spese di lite è stata disposta senza che ricorresse alcun elemento idoneo a far comprendere l’esistenza implicita di giusti motivi idonei a spiegare la deroga alla regola generale. Non rileva in tal senso che l’opposizione contenesse altri motivi, non esaminati perchè evidentemente ritenuti assorbiti dal giudicante.

L’opposto parere del P.G non è di ostacolo alla decisione, posto che l’inammissibilità della pronunzia in camera di consiglio è ravvisabile solo ove la S.C. ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui all’art. 375 cod. proc. civ., comma 1, ovvero che emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata, nel qual caso la causa deve essere rimessa alla pubblica udienza; ove, per contro, la S.C. ritenga che la decisione del ricorso presenti aspetti di evidenza compatibili con l’immediata decisione, ben può pronunziarsi per l’inammissibilità o la manifesta infondatezza dell’impugnazione, anche nel caso in cui le conclusioni del P.G. fossero, all’opposto, per la manifesta fondatezza, e viceversa (Cass. 21707/06; 6382/07).

Va aggiunto infine che non può essere rimessa in discussione in questa sede la decisione di merito, relativa alla illegittimità della omessa contestazione immediata, affermata dal giudice di pace sebbene il verbalizzante avesse congruamente dato atto che l’omissione era giustificata dall’esigenza di non intralciare il pubblico trasporto. Sul punto infatti non è stato proposto ricorso incidentale.

Pertanto il ricorso è fondato e va riaffermato il principio di diritto testè riportato.

La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altro giudice di pace di Roma, perchè provveda nuovamente in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio di merito, nonchè in ordine alle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro giudice di pace di Roma, che provvedere anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

 

 

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