Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18292 del 26/07/2017

Cassazione civile, sez. lav., 25/07/2017, (ud. 30/03/2017, dep.25/07/2017),  n. 18292

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13583-2011 proposto da:

P.I. S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

TRIFIRO’, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

V.M., C.F. (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

V.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PRINCIPE AMEDEO 221 presso SEGR. NAZ. CONFSAL -COMUNICAZIONI,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA COGO, che lo rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

P.I. S.P.A. C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 479/2010 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 13/11/2010, R.G.N.177/2010.

Fatto

RILEVATO

che la Corte d’Appello di Brescia, con sentenza del 13 novembre 2010, in riforma della decisione di primo grado, dichiarò la nullità della clausola di apposizione del termine al contratto stipulato tra P.I. s.p.a e V.M. per il periodo dal 1/7/2004 al 30/10/2004, condannando la società alla corresponsione delle retribuzioni maturate a decorrere dal 4/8/2008, detratto l’aliunde perceptum;

che la Corte territoriale fondò la decisione sulla ritenuta genericità della clausola, motivata per ragioni sostitutive di personale assente con diritto alla conservazione del posto, nonchè sulla ritenuta inapplicabilità nel caso di specie del disposto di cui all’art. 1419 c.c., con conseguente dichiarazione di nullità dell’intero contratto, e sulla infondatezza dell’eccezione di risoluzione per mutuo consenso;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione P.I. S.p.A. sulla base di quattro motivi;

che il lavoratore ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale sulla base di un motivo, ed entrambe le parti hanno svolto le proprie difese mediante memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo di ricorso la società ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e seg. in relazione al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, oltre a omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, osservando che la Corte territoriale aveva errato nell’interpretazione dell’ultima norma citata, ritenendo inidonea la clausola appositiva del termine in ragione della mancata indicazione del nominativo dei lavoratori da sostituire e della insufficiente specificazione sia dell’ambito territoriale in cui la dedotta esigenza sostitutiva si era verificata, sia dell’esatto luogo di espletamento della prestazione;

che il motivo è fondato poichè la Corte territoriale, ritenendo rilevante la mancata indicazione dei nominativi dei lavoratori da sostituire e l’eccessiva ampiezza dell’ambito territoriale in cui si sarebbe manifestata l’esigenza sostitutiva ai fini della valutazione in ordine alla specificità del termine, non ha fatto applicazione, pur formalmente richiamandolo, del criterio elastico enucleato dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alle esigenze sostitutive in situazioni aziendali complesse (cfr. Cass. 26/01/2010 n. 1576: In tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità);

che, in base alle svolte argomentazioni, deve essere accolto il primo motivo di ricorso, restando assorbito l’esame degli altri e del ricorso incidentale condizionato, tutti riguardanti questioni successive e consequenziali nell’ordine logico;

che, pertanto la sentenza deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e di quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla corte d’appello di Brescia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2017

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