Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18292 del 08/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 08/07/2019), n.18292

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29475-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OMBRONE 14,

presso lo studio dell’avvocato LUCIANA CIPOLLA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARCO PESENTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2634/14/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 29/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR Emilia Romagna n. 2634 depositata il 29.9.2017 pronunciata nel giudizio di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 7630/2017 laddove conferma in favore del contribuente L.M., avvocato, il rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta dal 2004 al 2006.

Il contribuente si difende con controricorso.

1. Col ricorso si censura la nullità del procedimento di rinvio per violazione dell’art. 384 c.p.c. ovvero per mera apparenza della motivazione e per violazioni di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2,3; art. 2697 c.c.) della sentenza d’appello laddove stima l’attività del contribuente priva del requisito dell’autonoma organizzazione nonostante la disponibilità di un complesso compendio organizzativo che prevedeva, sul piano dei beni strumentali, l’utilizzo di tre sedi, di cui due in Bologna e uno in Milano.

La decisione del giudice regionale si discosta, in punto di falsa applicazione di norme di diritto, dai principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 (Rv. 639529) laddove si afferma che, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente, responsabile dell’organizzazione, impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

Mediante l’utilizzo di tre studi propri, il contribuente impiega beni strumentali globalmente eccedenti, secondo l’id quod plerurmque accidit, il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività superando oggettivamente la soglia minima richiesta dalle sezioni unite per l’esonero dalla imposizione fiscale ai fini dell’IRAP (conf. Cass. 16369/2017; Cass. 23838/16, 17569/16, 17742/16, 19011/16; v. 22852/16, 22103/16).

Questa Corte, con la sentenza con cui è stato disposto il rinvio per un nuovo esame aveva rilevato che “la C.T.R. non ha espresso alcuna considerazione in merito alle specifiche deduzioni formulate dall’Agenzia delle Entrate, sia con riferimento ai tre studi professionali (due in Bologna ed uno in Milano) di cui aveva la disponibilità il contribuente ed alle caratteristiche e alle modalità di utilizzazione degli stessi, sia riguardo ai dati rivenienti dai quadri RE prodotti in atti”.

Anche la motivazione della sentenza impugnata non consente, dunque, di individuare i fatti ritenuti giuridicamente rilevanti in ordine alla affermata insussistenza del presupposto impositivo dell’IRAP.

Conseguentemente il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio al giudice competente per un ulteriore esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2019

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