Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18292 del 06/09/2011
Cassazione civile sez. I, 06/09/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 06/09/2011), n.18292
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
A.C., con domicilio eletto in Roma, via P. Leonardi
Cattolica n. 3, presso l’Avv. Ferrara Silvio che lo rappresenta e
difende come da procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI CASERTA;
– intimata –
per la cassazione del decreto del giudice di pace di Caserta
depositato il 7 aprile 2009;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
giorno 13 luglio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli;
sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A.C. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe del giudice di pace che ha rigettato il suo ricorso avverso il decreto di espulsione emesso dal prefetto di Caserta in data 20.11.2008.
L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti i motivi di ricorso, con i quali si denunciano violazioni di legge, sono inammissibili in quanto privi del quesito di diritto prescritto dall’art. 366-bis c.p.c. applicabile ratione temporis.
L’inammissibilità dei motivi comporta quella del ricorso. Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimata Amministrazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2011