Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18292 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. II, 05/08/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 05/08/2010), n.18292

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

N.L. (OMISSIS), N.R. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, P.LE DELLE BELLE ARTI 23 presso lo

studio dell’avvocato SCALISE GAETANO ANTONIO, rappresentati e difesi

dall’avvocato BEVACQUA FRANCESCO, come da procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrenti –

contro

F.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA NOMENTANA 911 presso lo studio dell’avvocato SERENA DEGLI

ALBIZZI, rappresentata e difesa dagli avvocati PUCCI PIERLUIGI,

PETROCCHI ALESSANDRO, come da procura speciale a margine della

memoria di costituzione;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE PISTOIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1098/2008 del TRIBUNALE di PISTOIA, depositata

il 09/12/2008;

– udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/03/2010 dal Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto;

– per la resistente e’ presente l’Avvocato Alessandro Petrocchi;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria

Ciccolo che ha concluso in conformita’ alla requisitoria scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Con sentenza in data 18.11 – 9.12.2008 il Tribunale di Pistoia, pronunciando nella causa civile per riduzione di quota ereditaria promossa da N.R. e N.L. nei confronti di F.A. ha definito il procedimento dichiarando la propria incompetenza per ragioni di territorio, affermando quella del Tribunale di Ferrara, ove doveva essere individuato, alla stregua delle prove assunte, l’ultimo domicilio del de cuius, N. C..

2. – I ricorrenti hanno proposto regolamento necessario di competenza, ritenendo errata tale sentenza e formulando due motivi.

3. – Resiste con memoria F.A..

4. – La procura Generale ha chiesto con conclusioni scritte di rigettare il ricorso.

5. – Le parti hanno depositato memorie.

6. – I motivi di ricorso e i relativi quesiti. I ricorrenti articolano i seguenti motivi:

a) omesso esame di’ fatti decisili, acquisiti alla causa tramite prove scritte e orali, idonei, se presi in considerazione a condurre con certezza la decisione diversa da quella assunta (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5);

b) violazione della norma ex art. 22 c.p.c. sul foro territorialmente competente nelle cause ereditarie, per violatone e falsa applicazione dell’art. 43 c.c. richiamato dall’art. 456 c.c. (artt. 360 c.p.c., comma 1, nn. 2 e 3).

Lamentano col primo motivo l’omessa valutandone di fatti ed atti risultanti dal giudizio, che, correttamente considerati nella valutandone di tutte le risultanze processuali, avrebbe dovuto far concludere nel senso che l’ultimo domicilio del defunto era in (OMISSIS) e non in (OMISSIS).

Col secondo lamentano che la nozione di domicilio, applicata dal giudice a quo, aveva riguardato in particolare la sfera degli interessi affettivi, non considerando, o poco valutando, quella relativa agli interessi economici e in particolare il diritto del de cuius alla tutela della sua salute, scegliendo il luogo in cui farsi curare con effetti anche sulla scelte del domicilio. I ricorrenti formulano quindi i seguenti quesiti di diritto:

1) “Se, nelle controversie ereditarie, per individuare l’ultimo domicilio del de cuius, rilevante onde stabilire il luogo di apertura della successione e conseguentemente il foro competente ai sensi dell’art. 22 c.p.c, non possa considerarsi determinante l’interesse del soggetto ormai anziano, affetto da grave patologia oncologica e cardiaco polmonare, per cui e’ stato anche trattato chirurgicamente con plurimi ricoveri e degente in diversi reparti della medesima struttura ospedaliera, ad essere assistito e curato nel luogo di residenza ove hanno sede sia la struttura nosocomiale con relativi specialisti, di costante riferimento del de cuius, sia il medico personale prescelto sul territorio per le visite, anche domiciliari, e connesse prescrizioni terapeutici”.

2) “Se, avuto riguardo alla peculiare contingenza in cui il N. C., classe 1928, afflitto da grave malattia, e’ venuto a trovarsi all’atto delle dimissioni in data (OMISSIS) dall’Ospedale di (OMISSIS) ove era stato ricoverato dal 19 gennaio, non potendo, suo malgrado, continuare ad abitare solo nella casa a (OMISSIS), anche per ragioni igieniche, nel trasferimento materiale del (OMISSIS), organizzalo a mezzo ambulanza, dalla propria abitazione ad altra localita’, nella quale decedeva solo tredici giorni dopo, possa ravvisarsi l’intenzione, piena e incondizionata, di stabilire e/o confermare il proprio domicilio nella localita’ di destinazione, cosi’ da individuarvi l’unica sede giuridica della persona fisica rilevante per la determinatone del foro territorialmente competente nelle cause ereditarie”.

7. – Il ricorso e’ infondato e va respinto.

7.1 – Occorre osservare, in primo luogo, che il ricorso si risolve nella denuncia di errata valutazione delle emergenze probatorie, che, se fossero state invece valutate, secondo le prospettazioni dei ricorrenti, avrebbero determinato una decisione difforme. Il primo motivo prospetta un omesso esame con riguardo a vizi di motivazione.

Il secondo, pur deducendo violazione di legge, pone a fondamento della sua argomentazione alcune valutazioni del Tribunale circa l’individuazione dell’ultimo domicilio”.

In linea generale, occorre tenere presente che il motivo di ricorso per cassazione con il quale viene mossa censura per vizi di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, deve essere inteso a far valere, a pena d’inammissibilita’ ex art. 366 c.p.c., n. 4 in difetto di loro specifica indicazione, carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicita’ nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilita’ razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi.

Tale motivo non puo’, invece, essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte. In particolare, non puo’ essere proposto un preteso migliore e piu’ appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalita’ di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento, rilevanti ai sensi della norma in esame, giacche’, diversamente, il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, e cioe’ di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalita’ del giudizio di legittimita’.

7.2 – Nel caso di specie, la sentenza impugnata da ampiamente atto di tutta la vicenda, considera specificamente le scelte di vita operate dal de cuius negli ultimi anni, anche e specie quanto alla convivenza con la sua nuova compagna in Ferrara, considera le ragioni dei suoi rientri a (OMISSIS) (ove era vissuto) precedentemente e disponeva di diversi interessi immobiliari) e valuta le ragioni delle scelte effettuate per le problematiche sanitarie. Su quest’ultimo punto, oggetto di diffuso esame dei ricorrenti, il Tribunale osserva, richiamando la testimonianza del teste P., che “il N. e’ stato curato a (OMISSIS) non perche’ li’ viveva stabilmente, ma forse perche’, dovendosi sottoporre a terapie delicate e ad un intervento chirurgico per una grave patologia, ha deciso di farsi curare dal personale medico che meglio conosceva”.

In definitiva, il Tribunale, valutate tutte le emergenze, ha concluso che esse, pur in una situazione di incertezza, dovessero essere valutate nel senso che in Ferrara andava individuato l’ultimo domicilio del defunto, anche tenuto conto del fatto, incontestato, che in tale citta’ fu riportato, dopo l’ultimo intervento chirurgico subito.

La motivazione del Tribunale appare adeguata e convincente e comunque esente dai dedotti vizi motivazionali. Ne’ il Tribunale era tenuto ad indicare analiticamente tutte le risultanze processuali, ben potendo limitarsi ad indicare quelle, a suo giudizio, che assumevano carattere prevalente. I ricorrenti cercano di dimostrare che, in conseguenza della malattia, la cui cura aveva impegnato gli ultimi anni della vita del de cuius, quest’ultimo aveva di nuovo scelto (OMISSIS) come luogo di domicilio. Cercano di sostenere tale tesi, argomentando da talune circostanze risultanti dalla cartella medica e dalle modalita’ con le quali fu scelta la cura. Ma tali argomentazioni dimenticano che la “cura” era uno solo dei diversi ambiti di espressione della vita del de cuius, che dovevano essere valutati congiuntamente, come ha fatto il Tribunale, che ha esaminato proprio tale aspetto, richiamando la testimonianza di cui si e’ detto e giungendo ad una conclusione, che appare logica e coerente.

Non sussiste, poi, la violazione di legge dedotta col secondo motivo, posto che il Tribunale ha fatto corretta applicazione delle norme per individuare l’”ultimo domicilio” del defunto.

8. Le spese seguono la soccombenza.

P.T.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in 2.200,00 (duemiladuecento/00) Euro di cui 2.000,00 (duemila/00) per onorari, oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

 

 

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