Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18292 del 03/09/2020

Cassazione civile sez. II, 03/09/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 03/09/2020), n.18292

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2176/2017 proposto da:

Comune Santa Ninfa, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma Via Giacomo Boni 15 presso lo studio

dell’avvocato Sambataro Elena, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Lentini Giovanni;

– ricorrente –

contro

Garante Protezione Dati Personali, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12

presso l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 308/2016 del TRIBUNALE di SCIACCA, depositata

il 06/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2019 da Dott. COSENTINO ANTONELLO.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Comune di Santa Ninfa ha proposto ricorso, sulla scorta di quattro motivi, per la cassazione della sentenza con cui il tribunale di Sciacca ha rigettato l’opposizione dal medesimo proposta avverso l’ordinanza ingiunzione n. 193 del 26 marzo 2015 del Garante per la protezione dei dati personali.

Con detta ordinanza il Garante aveva irrogato al Comune la sanzione di 4.000 Euro ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 162, comma 2 bis, (c.d. codice della privacy) per la violazione dell’art. 19, comma 3 stesso decreto, commessa dal Comune diffondendo dati personali di una dipendente comunale per un periodo superiore ai quindici giorni stabiliti come periodo necessario di pubblicazione delle delibere comunali nell’albo pretorio dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 124 (TUEL – Testo Unico Enti Locali).

Il tribunale di Sciacca, nel rigettare l’opposizione proposta dal Comune di Santa Ninfa, argomenta che quest’ultimo aveva mantenuto visibili per oltre un anno sul proprio albo pretorio on line determinazioni dirigenziali dalle quali risultavano non soltanto il nome e il cognome della dipendente e l’esistenza di un contenzioso tra la stessa e l’Amministrazione municipale (dati funzionali a giustificare la nomina di un difensore e il conseguente impegno di spesa per il Comune) ma anche lo stato di famiglia dell’interessata e le circostanze che la medesima viveva da sola, che aveva avanzato una domanda di rateizzazione del dovuto e che tale domanda non era stata accolta. Si trattava, si legge nell’impugnata sentenza, di informazioni che, non afferendo all’assetto organizzativo degli uffici, non potevano ricondursi alle strette esigenze di trasparenza amministrativa, cosicchè il loro contenuto avrebbe imposto al Comune di avviarle celermente verso l’archiviazione e l’oblio, dopo la scadenza del termine di cui all’art. 124 TUEL.

Il Garante per la protezione dei dati personali, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, ha presentato controricorso.

La causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 17 dicembre 2019, per la quale non sono state depositate memorie.

Con il primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3 il Comune di Santa Ninfa denuncia la violazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 19, comma 3 bis e del D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 11, comma 1 entrambi abrogati dal D.Lgs. n. 33 del 2013 ma nella specie applicabili ratione temporis.

Secondo il Comune di Santa Ninfa la pubblicazione nell’albo pretorio delle determinazioni amministrative de quibus, contenenti dati non sensibili della dipendente, sarebbe stata imposta:

– dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 19, comma 3 bis, che prevede l’accessibilità delle notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica (con esclusione delle notizie espressamente qualificate non ostensibili);

– dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 124 che prevede, in conformità con il disposto dell’art. 11 dello Statuto del Comune, la pubblicazione di tutte le deliberazioni dei comuni e delle provincie per un termine (minimo) di quindici giorni consecutivi;

dal D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 11 che, argomenta il ricorrente, fonda la prevalenza del principio della trasparenza sul principio della privacy, imponendo l’accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione, gli andamenti gestionali e l’utilizzo delle risorse anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, allo scopo di attuare il principio democratico e i principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.

Il motivo non può trovare accoglimento.

Il Comune è stato sanzionato non per aver pubblicato sul proprio sito le determinazioni dirigenziali de quibus, ma per aver mantenuto la pubblicazione oltre il termine di quindici giorni previsto dall’art. 124 TUEL (cfr. pag. 4, ultimo capoverso, della sentenza).

Il tribunale ha confermato la sanzione sul rilievo che la pubblicazione era lecita nei limiti del 124 TUEL, a cui è conforme l’art. 11 dello Statuto del Comune di Santa Ninfa, ma non poteva ritenersi consentita per un tempo eccedente i quindici giorni imposti da quest’ultima disposizione, in quanto riguardava notizie relative alla vita privata dell’impiegata (il suo stato di famiglia, il fatto di vivere sola, la proposizione di domanda di rateizzazione, il mancato accoglimento della stessa), le quali non afferivano all’assetto organizzativo degli uffici e pertanto non potevano ricondursi alle esigenze di trasparenza amministrativa.

Tale argomentazione, al contrario di quanto sostenuto nel mezzo di ricorso in esame, non si pone in contrasto nè con il D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 11, comma 1, nè con il D.Lgs. n. 196 del 1993, art. 19, comma 3 bis. Quanto al D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 11, comma 1, conviene riportarne integralmente il testo: “La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 117 Cost., comma 2, lett. m)”; le menzionate notizie relative alla vita privata dell’impiegata non riguardavano alcun “aspetto dell’organizzazione”, nè costituivano “indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse”, nè rappresentano “risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti”; la pubblicazione di dette notizie non può dunque ritenersi legittimata dal D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 11, comma 1. Quanto al D.Lgs. n. 196 del 1993, art. 19, comma 3 bis, è sufficiente considerare che i dati dell’impiegata che sono stati resi pubblici per un tempo maggiore di quello imposto dall’art. 124 TUEL non riguardavano lo svolgimento delle prestazioni di costei. Donde la complessiva infondatezza del primo motivo di ricorso.

Con il secondo motivo di ricorso il Comune di Santa Ninfa deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 per mancanza di motivazione in ordine alla denunziata violazione dell’art. 162, comma 2 bis codice della privacy. Il ricorrente lamenta la mancata motivazione sulla (implicita) reiezione, da parte del Tribunale, dell’argomentazione difensiva del Comune secondo cui la sanzione inflitta al Comune sarebbe priva di base legale, perchè la norma applicata nell’impugnato provvedimento del Garante – il D.Lgs. n. 196 del 1993, art. 162, comma 2 bis, – non sanzionerebbe la contestata violazione dell’art. 124 TUEL, richiamando solo lo stesso D.Lgs. n. 196 del 1993, artt. 33 e 167.

Il motivo va disatteso, non sussistendo la dedotta nullità della sentenza per assenza di motivazione; va qui ricordato l’insegnamento di questa Corte alla cui stregua la conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 non richiede l’esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio posti a base della decisione o di quelli non ritenuti significativi, essendo sufficiente, al fine di soddisfare l’esigenza di un’adeguata motivazione, che il raggiunto convincimento risulti da un riferimento logico e coerente a quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie vagliate nel loro complesso, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo, in modo da evidenziare l'”iter” seguito per pervenire alle assunte conclusioni, disattendendo anche per implicito quelle logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. n. 8294/11).

Può peraltro aggiungersi, per ragioni nomofilattiche, che, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, il D.Lgs. n. 196 del 1993, art. 19 rientra(va) tra le disposizioni la cui violazione, per effetto del richiamo dell’art. 162 all’art. 167 stesso decreto (nel testo applicabile ratione temporis) costituiva illecito amministrativo quando, difettando il dolo specifico, non costituisse reato.

Con il terzo e quarto motivo di ricorso, riferiti rispettivamente all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 si attinge la statuizione con cui il Tribunale ha rigettato il motivo di opposizione relativo al difetto dell’elemento psicologico dell’illecito amministrativo rappresentato dalla colpa. L’omessa rimozione dall’albo pretorio on line dei dati personali della dipendente, secondo il Comune, non sarebbe al medesimo imputabile, poichè esso – come lo stesso Comune lamenta di aver inutilmente chiesto di provare per testi – si era avvalso, non disponendo di personale dotato delle specifiche professionalità richieste, dell’opera di un consulente esterno, al quale era stato dato l’incarico di configurare il sito internet del Comune in conformità alla normativa vigente.

In particolare, il ricorrente denuncia, con il terzo motivo, la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 3 e, con il quarto motivo, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione.

Il terzo motivo va disatteso. Va premesso che, come precisato in Cass. n. 8184/14, ai sensi dell’art. 28 codice in materia di protezione dei dati personali, il titolare del trattamento è la persona giuridica, non il legale rappresentante o l’amministratore, e che, come sottolineato in Cass. n. 13657/16, detto codice deroga al principio della imputabilità personale della sanzione di cui alla L. n. 689 del 1981, configurando, nello specifico regime sanzionatorio ivi dettato, un’autonoma responsabilità della persona giuridica. Tale responsabilità non può ritenersi oggettiva ma, analogamente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2000 in tema di responsabilità da reato degli enti, va configurata come “colpa di organizzazione”, da intendersi, in senso normativo, come rimprovero derivante dall’inottemperanza da parte dell’ente dell’obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione degli illeciti (cfr. SSUU Penali n. 38343/14). Correttamente, quindi, il Tribunale ha negato efficacia esimente alla circostanza che il ritardo nella rimozione dal sito web dei dati personali della dipendente sia dipesa da una disfunzione degli applicativi informatici gestiti da un consulente esterno, rilevando che tale circostanza era “pienamente riconducibile alla sfera di signoria dell’Ente e del suo apparato” (pag. 7 della sentenza).

Il quarto motivo va pur esso rigettato, alla luce delle considerazioni già svolte nel corso dell’esame del secondo motivo in ordine alla portata del disposto dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4. Il tribunale ha sufficientemente dato conto delle ragioni della propria decisione in punto di colpa dell’Amministrazione municipale mediante il richiamo alla riconducibilità dell’illecito alla sfera di signoria dell’Ente.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e infondato.

Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in 1.500 Euro, oltre 200 Euro per esborsi ed oltre accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2020

 

 

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