Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18291 del 26/08/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18291 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ORDINANZA

4frir

sul ricorso 14683-2012 proposto da:
ALIZIERI GENNARO LZGGNR52M31B963V, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 6, presso lo studio
dell’avvocato MONACO MICHELE, rappresentato e difeso dagli
avvocati LOMBARDO GUIDO, RUSSO LUIGI, giusta procura
speciale a margine del ricorso;
ricorrente contro

CURATELA DEL FALLIMENTO NOVA SRL SOC.
UNIPERSONALE;
-intimata –

avverso il decreto nel procedimento R.G. 3963/2010 del
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VE l’ERE, depositato il
26/04/2012;

Data pubblicazione: 26/08/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott ANDREA
SCALDAFERRI.

In fatto e in diritto

seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati,
rilevato che Gennaro Alizieri, con atto notificato il 26 maggio 2012, ha
proposto ricorso per cassazione del decreto, depositato il 26 aprile
2012 e comunicato il 27 aprile 2012, con il quale il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere ha rigettato l’opposizione allo stato, passivo del
Fallimento NOVA S.r.l. proposto dall’odierno ricorrente;
che l’intimata Curatela non ha svolto difese;
considerato che con il primo motivo il ricorrente censura, sotto il
profilo della violazione di norme di diritto (artt. 11.2, 163 e 345
cod.proc.civ.), nonché sotto quello del vizio di motivazione, le
statuizioni con cui il Tribunale ha ritenuto che l’aver richiesto in sede
di opposizione una somma (a titolo di TFR) maggiore rispetto a quella
originariamente chiesta nell’istanza di ammissione al passivo, integrasse
una domanda nuova; che con il secondo motivo si duole, sotto il
profilo della violazione di norme di diritto (artt. 115, 116 cod.proc.civ.
e 2697 cod.dv.), nonché sotto quello del vizio di motivazione, della
decisione del Collegio nella parte in cui ha ritenuto ben più verosimile
che nel formulare l’originaria domanda relativa al TFR, l’opponente
avesse sottratto le anticipazioni già incassate, piuttosto che fosse
incorso in un errore materiale; che con il terzo motivo censura, sotto il
profilo della violazione di norme di diritto (artt. 112, 115, 116
cod.proc.civ.), nonché sotto quello del vizio di motivazione, la
decisione impugnata per la mancata ammissione dei mezzi istruttori
Ric. 2012 n. 14683 sez. MI.
-2-

ucl. 14-05-2014

1. E stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la

z..

richiesti e per il mancato esame di un accordo sindacale prodotto; che
con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione di norme di
diritto (artt.115 e 116 cod.proc.dv.) ed un vizio di motivazione per
l’omesso esame di una richiesta contributiva formulata in sede di
verifica e reiterata in atto di opposizione;

esaminati congiuntamente; che il Tribunale, nell’escludere che la
indicazione, nella originaria istanza di ammissione, della somma per la
quale il credito avrebbe dovuto ammettersi al passivo fosse frutto di un
errore materiale, ha esposto una pluralità di ragioni, tutte fondate
sull’esame del contenuto dell’istanza stessa (la stessa sonima, oltreché
nella parte argomentativa del ricorso, risulta indicata anche nella
formulazione delle conclusioni, ove la parte, nello specificare le somme
complessivamente dovute, quantifica nuovamente in euro 9.825,88 le
spettanze per TFR; l’importo è pienamente coerente, sotto il profilo
aritmetico, con le ulteriori voci creditorie azionate ed il totale
individuato; la domanda non appare corredata da alcun dettagliato
conteggio che consenta di cogliere l’errore in questione), e solo ad
abundantiam confermate dalla ulteriore osservazione in fatto
concernente la intervenuta percezione da parte dell’istante di acconti a
detto titolo; che la statuizione in esame, dunque, appare congruamente
motivata in fatto, e si sottrae alle censure di violazione sia dell’art.112
cod.proc.civ. (avendo il giudice di merito provveduto sulla intera
domanda) sia dell’art.345 cod.proc.dv.(essendo rettamente qualificata
come domanda nuova l’ampliamento di cui all’atto di opposizione);
che anche la terza doglianza non appare meritevole di accoglimento;
che la motivazione del diniego di assunzione dei mezzi di prova
richiesti appare implicitamente desumibile dal contesto generale delle
argomentazioni svolte (cfr. pag. 4 decreto) e dalla valutazione del
Ric. 2012 n. 14683 sez. M1 – ud. 14-05-2014
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ritenuto che i primi due motivi, in quanto connessi, possono essere

4f

quadro probatorio unitariamente considerato dal Tribunale; che, in
particolare, quanto alla consulenza tecnica d’ufficio, trattandosi di un
mezzo istruttorio (e non di una prova vera e propria) esso è sottratto
alla disponibilità della parte istante che, nel caso di specie, non sembra
abbia indicato le ragioni dell’indispensabilità delle indagini tecniche per

testimoniale, il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza
del ricorso, ha omesso di trascrivere i capitoli di prova, oltre che di
specificare le ragioni della loro decisività (cfr. ex multis Cass. S.U. n.
28336/11; sez. 3, n. 1113/06); quanto al mancato esame dell’Accordo
sindacale, la denunzia appare inammissibile ex artt.366 n.6 e 369 n.4
cod.proc.dv., perché il ricorrente si limita ad affermare genericamente
che l’accordo —che non ha depositato- sarebbe stato contenuto nel
proprio fascicolo della insinuazione al passivo, e tale affermazione non
si ritiene soddisfi l’esigenza di specifica indicazione, a pena di
inammissibilità ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., dei dati necessari al
reperimento del documento (cfr. ex multis: S.U. n.22726/11);
che inammissibile appare anche il quarto motivo: da un lato, le ragioni
della doglianza espresse nell’illustrazione del motivo (che fa esclusivo
riferimento ad una omessa pronuncia su una domanda) appaiono
incoerenti con il contenuto della denunzia (violazione artt.115 e 116
c.p.c. e vizio motivazionale, in relazione all’art360 n.3 e 5), che non
contiene alcun riferimento ad una nullità del provvedimento
impugnato ex art.360 n.4 cod.proc.civ., si da creare incertezza assoluta
al riguardo; dall’altro, ove pure potesse darsi prevalenza alla
illustrazione del motivo, e quindi esclusivamente alla censura di omessa
pronuncia, questa sembrerebbe esclusa dalle considerazioni che
risultano svolte nel provvedimento impugnato (cfr.pag.4), ove in effetti
la richiesta di riconoscimento della retribuzione lorda (obiettivo cui
Ric. 2012 n. 14683 sez. M1 – ud. 14-05-2014
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la decisione (cfr. ex multis Cass. n.15219/07); quant9 alla prova

tenderebbe la richiesta in questione: cfr.Cass. n.12964/10) pare essere
presa in esame;
per questi motivi ritiene che il ricorso può essere trattato :in camera di
consiglio a norma degli art.380 bis e 375 cod.proc.dv. per ivi, qualora il
collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettato.”

pienamente le considerazioni svolte in fatto e in diritto nella relazione,
che peraltro il ricorrente non ha contestato.
Si impone dunque il rigetto del ricorso, senza provvedere sulle spese
non avendo l’intimato svolto difese.
P. Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della sezione sesta-1
civile, il 14 maggio 2014

2. All’esito dell’odierna adunanza camerale, il Collegio condivide

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