Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18291 del 25/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 25/07/2017, (ud. 30/03/2017, dep.25/07/2017),  n. 18291

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9708 -2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI, 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

CORSO TRIESTE 185, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE VERSACE,

rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO DI PALMA, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2639/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 09/04/2010, R. G. N. 3260/2007;

Fatto

RILEVATO

Rilevato che la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 9 aprile 2010, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarò la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra S.S. e Poste Italiane S.p.A. per il periodo 18/10/2002 – 31/12/2002, dichiarando la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 19/10/2002;

che la Corte territoriale fondò la decisione sulla ritenuta mancanza di specificità della clausola apposta per “sostenere il livello di servizio della sportelleria durante la fase di realizzazione dei processi di mobilità, tuttora in fase di completamento, di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio, 13 febbraio, 17 aprile, 30 luglio e 18 settembre 2002, che prevedono, al riguardo, il riposizionamento su tutto il territorio degli organici della società”, nonchè sulla mancata dimostrazione del nesso causale tra l’assunzione e le esigenze dell’ufficio rappresentate;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Poste Italiane S.p.A. sulla base di cinque motivi;

che la S. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo di ricorso è stata dedotta, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1, commi 1 e 2 e art. 4, comma 2, art. 12 preleggi, art. 1362 c.c. e ss. e artt. 1362 c.c. e ss. e art. 1325 c.c. e ss., rilevandosi che la sentenza è errata nella parte in cui ha ritenuto generica la motivazione riguardo all’obbligo di specificazione imposto dall’art. D.Lgs. n. 368 del 2001, senza considerare il riferimento operato in seno al contratto ai vari accordi sindacali sulla mobilità del personale, espressamente indicati;

che con il secondo motivo è stata dedotta omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), osservando che la pronuncia non ha motivato sulla possibilità di coesistenza in seno al contratto di più ragioni atte a costituire elemento di sufficiente specificazione delle esigenze temporanee ad esso sottese, nè ha spiegato la ragione per cui l’operato riferimento agli accordi sindacali sottoscritti dalle parti per la disciplina dei processi di mobilità non possa costituire elemento di specificazione delle esigenze giustificanti assunzione;

che i due motivi esposti, da trattare unitariamente in ragione dell’intima connessione, sono infondati poichè la Corte territoriale, pur ritenendo ammissibile la compresenza di più ragioni giustificative dell’apposizione del termine, non ha ravvisato la specificità delle medesime, ancorchè abbia esaminato gli accordi intervenuti con le organizzazioni sindacali citati nel contratto, ritenendo gli stessi dimostrativi dell’esistenza di determinate esigenze sul piano nazionale ma inidonei a individuare esigenze aventi efficacia causale rispetto alla specifica assunzione a termine, avuto riguardo all’ambito territoriale e temporale della medesima;

che con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4 comma 2 e dell’art. 2697 c.c., artt. 115,116,253 c.p.c. e art. 421 c.p.c., comma 2, osservando che sul datore di lavoro grava esclusivamente l’onere di provare non già la sussistenza delle ragioni legittimanti la stipula ex novo di un contratto a tempo determinato, ma solo quelle che eventualmente legittimano la proroga dello stesso e rilevando che, in ogni caso, la società, sebbene non onerata, aveva dato prova delle esigenze organizzative a monte dell’assunzione a tempo determinato;

che la terza censura è priva di fondamento, in ragione della perdurante vigenza, in materia d’assunzione a termine dei lavoratori subordinati, del principio di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 3 in forza del quale l’onere della prova sulle condizioni che giustificano l’apposizione del termine al contratto di lavoro è posto a carico del datore di lavoro (cfr. Cass. 28/06/2011, n. 14284), nonchè dell’attinenza al merito degli altri profili di doglianza, anche relativi al contenuto dei citati accordi sindacali, tendenti a una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità (cfr. Cass. 28/11/2014, n. 25332);

che con il quarto motivo la ricorrente deduce omessa e insufficiente motivazione in ordine al fatto controverso e decisivo costituito dall’ammissibilità e rilevanza di un capitolo di prova non ammesso, nonchè l’omessa integrazione, eventualmente anche mediante l’uso del potere istruttorio attribuito al giudice dagli artt. 253,420 e 421 c.p.c., dell’insufficienza o genericità dei capitoli di prova;

che il predetto motivo, oltre che mancante delle necessarie indicazioni in ordine alla sede della richiesta di ammissione della prova nel giudizio di merito (cfr. Cass. 30/07/2010 n. 17915), è infondato in ragione della carenza di decisività delle circostanze in esso contenute, le quali fanno riferimento a generici èimprecisati squilibri e carenze di organico, tenuto conto, altresì, che nel rito del lavoro i poteri istruttori officiosi di cui all’art. 421 c.p.c. – il cui esercizio è del tutto discrezionale e come tale sottratto al sindacato di legittimità – non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti (Cass. 20/07/2011 n. 15899);

che con il quinto motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1206,1207,1217 e 1218 c.c., artt. 1219,1223,2094 e 2099 c.c., rilevando che in ragione delle citate norme, nel caso di ritenuta nullità del termine, il lavoratore avrebbe diritto a titolo risarcitorio alle retribuzioni solo dalla effettiva ripresa del servizio e invocando, in ogni caso, lo ius superveniens di cui alla L. 9 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5;

che in ordine all’ultimo motivo, relativo alle conseguenze risarcitorie dell’illegittimità del termine, ogni questione attinente al regime antecedente alla previsione contenuta nella L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5 è superata a seguito dell’entrata in vigore della richiamata disciplina e del suo carattere retroattivo, ai sensi del comma 7, ancorchè trattasi di norma emanata dopo la sentenza d’appello (“In tema di ricorso per cassazione, la censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto, atteso che non richiede necessariamente un errore, avendo ad oggetto il giudizio di legittimità non l’operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico” Cass. Sez. U. del 27/10/2016 n. 21691);

che, pertanto, la sentenza va cassata con riguardo al suddetto motivo, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che dovrà limitarsi a quantificare l’indennità spettante all’odierna parte ricorrente ex art. 32 cit. per il periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro (cfr., per tutte, Cass. 10/07/2015 n. 14461), con interessi e rivalutazione su detta indennità da calcolarsi a decorrere dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato (cfr., per tutte, Cass. 17/02/2016 n. 3062).

PQM

 

La Corte accoglie il motivo concernente l’applicazione della L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32 nei sensi di cui in motivazione, rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2017

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