Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18291 del 08/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 08/07/2019), n.18291

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26994-2017 proposto da:

ECOFUTURA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO ALOE’;

– ricorrente –

contro

SO.G.E.T. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE’ CAVALIERI 11,

presso lo studio dell’avvocato SERGIO DELLA ROCCA, rappresentata e

difesa dall’avvocato DANILO MONACO;

– controricorrente –

contro

REGIONE ABRUZZO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 274/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di L’AQUILA, depositata il 30/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 274/3/2017, depositata il 30.3.2017 non notificata, la CTR dell’Abruzzo accoglieva parzialmente l’appello, limitatamente ai tributi oggetto di sgravio, proposto da Ecofutura s.r.l. nei confronti della Regione Abruzzo e di Soget s.p.a. avverso la sentenza della CTP dell’Aquila che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente su controversia avente ad oggetto preavviso di fermo amministrativo sul presupposto della regolare notifica delle intimazioni di pagamento prodromiche all’atto impugnato.

Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Soget s.p.a. resiste con controricorso.

La Regione Abruzzo si è costituita al solo fine della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

1. Con il primo e il terzo motivo di ricorso la contribuente deduce nullità della sentenza per assenza di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per essersi la CTR limitata ad affermare la regolarità della notifica delle ingiunzioni di pagamento senza esaminare le censure formulate e per avere omesso di pronunciarsi sull’eccezione proposta sia in primo grado che in appello circa il calcolo degli interessi.

Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta.

Esse sono fondate.

La CTR a fronte delle precise contestazioni sulla regolarità delle notifiche delle ingiunzioni di pagamento, riprodotte in osservanza del principio di specificità, si è limitata ad affermare che la data delle notifiche delle ingiunzioni di pagamento era nei termini di legge, senza avere dato mostra di esaminare la domanda relativa alla regolarità delle notifiche. Nessun cenno si rinviene in sentenza in relazione al calcolo degli interessi, questione ritualmente sollevata in entrambi i gradi di giudizio.

2. Con il secondo motivo la contribuente deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 953 del 1982, art. 5, e dell’art. 2953 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere ritenuto che una volta che l’atto di accertamento era divenuto definitivo, il termine di prescrizione dei tributi fosse divenuto decennale.

La censura è fondata.

La CTR ha violato il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016 e più recentemente da Cassazione n. 930 del 17 gennaio 2018, secondo cui “la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c.”.

Il ricorso deve essere, pertanto accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla CTR dell’Abruzzo per una nuovo esame e per la regolamentazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR dell’Abruzzo in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2019

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