Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18290 del 19/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 19/09/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 19/09/2016), n.18290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14275-2012 proposto da:

B.S., (OMISSIS), domiciliato in ROMA, V.GIACOMO BONI studio

dell’avvocato FRANCESCA BELLOCCO, e difeso dall’avvocato STEFANIA

COMINI;

– ricorrente –

contro

C.W., M.P., elettivamente domiciliati in

(OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato ORNELLA MANFREDINI, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO RUDALLI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 261/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 24/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato COMINI Stefania, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

B.S. conveniva innanzi al Tribunale di Prato i coniugi M.P. e C.V. chiedendo la di loro condanna al pagamento pro-quota delle spese, da lui – a suo dire – sostenute per Lire 450 milioni, al fine di effettuare – a partire dal (OMISSIS) – una serie di interventi sull’immobile (fabbricato con annesso terreno) di comune proprietà delle parti in causa, sito in (OMISSIS) e di cui in atti.

L’attore chiedeva, altresì, l’accertamento della necessità di ulteriori lavori manutentivi con correlativa analoga condanna pro-quota dei convenuti.

Quest’ ultimi, costituitisi in giudizio, contestavano l’avversa domanda, di cui chiedevano il rigetto, eccependo – fra l’altro -l’intervenuta prescrizione della pretesa di rimborso spese.

Svolgevano, inoltre, essi convenuti domanda riconvenzionale per la condanna dell’attore all’indennizzo in loro favore per un denunciato inadempimento che rendeva impossibile il loro uso della cosa comune.

L’adito Tribunale, con sentenza n. 22/2/2007 condannava i convenuti in solido al pagamento della somma in favore dell’attore di Euro 36.066,75, oltre interessi, respingendo la domanda riconvenzionale degli stesi convenuti, condannati altresì alla refusione delle spese di lite.

Avverso la suddetta decisione del Giudice di prima istanza interponevano appello gli originari convenuti.

Resisteva all’interposto gravame, di cui chiedeva il rigetto, il B..

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 261/2012 in totale riforma della gravata decisione rigettava tutte le domande dell’originario attore, che veniva condannato alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.

Per la cassazione della suddetta decisione della Corte territoriale ricorre il B. con atto affidato a dieci ordini di motivi. Resistono con controricorso il M. e la C..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con il primo motivo del ricorso si deduce la nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., nonchè per ” omessa pronuncia sulle eccezione e doglianze dell’appellato in relazione alla inammissibilità dell’atto di appello”.

Parte ricorrente prospetta la dedotta nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto ò gli appellanti – odierni controricorrenti non avevano svolto domanda in ordine all’uso turnario del bene comune indiviso ed alla ammissibilità della CTU.

Il motivo, in punto, è palesemente infondato.

Gli appellanti odierni contro ricorrenti ebbero a svolgere, fra i vari motivi di gravame avverso l’impugnata decisone di primo grado, apposita censura in ordine al rigetto della domanda riconvenzionale in punto di regolamentazione dell’uso della cosa comune.

Il ricorrente lamenta, altresì, col medesimo motivo qui in esame, il fatto che la Corte territoriale avrebbe disatteso la propria proposta eccezione di inammissibilità dell’appello per un allegato presunto intervenuto giudicato relativo a mancanza di impugnazione di taluni capi della sentenza di primo grado ed ai quesiti a suo tempo posti al CTU.

Senonchè, come emerge dagli atti e dalla decisione gravata, l’appello fu proposto – fra l’altro – sulla base di motivi con i quali si faceva esplicito riferimento alla tardiva introduzione in giudizio (ed, in ispecie, nell’ambito della CTU) di 2 documenti prodotti irritualmente e tardivamente nel procedimento” ed alla “utilizzazione processualmente inibita” di fatture consegnate al CTU: era, pertanto, l’atto di appello palesemente relativo (anche) alla svolta CTU.

La Corte di Appello – così investita, per tali profili, della questione – non poteva, perciò, che pronunziarsi effettuando, così come ha fatto nell’ambito delle proprie prerogative di Giudice del merito, la corretta valutazione delle risultanze di causa, valutazione – si badi – alla quale non ostava alcuna ipotesi di giudicato interno.

Il motivo va, pertanto, respinto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce, inoltre, la nullità della sentenza o del procedimento, in particolare “per violazione del divieto di pronunciarsi oltre i limiti della domanda avendo la Corte pronunciato su questioni mai sollevata dall’appellante”.

Il motivo (che, in sostanza, ripete gli stessi ordini di doglianza innanzi già esposti) va rigettato per le medesime ragioni in base alle quali è stato rigettato l’analogo motivo di ricorso esaminato sub 1..

Anche il secondo motivo di ricorso deve, dunque, essere disatteso.

3.- Con il terzo motivo parte ricorrente deduce il vizio di violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e artt. 194 – 198, nonchè artt. 157, 159 e 162 c.p.c., “per erronea applicazione dei principi regolatori (del)la consulenza tecnica di ufficio e la nullità della stessa”.

4.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione “in merito alla statuizione relativa alla asserita inutilizzabilità della CTU nonchè all’esame della stessa”.

5.- Entrambi i su esposti motivi terzo e quarto del ricorso, essendo intrinsecamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente, e vanno rigettati.

La doglianza (sub 4.) relativa alla violazione di legge in relazione alla valutazione effettuata dalla Corte di Appello delle risultanze della CTU svolta in primo grado è infondata.

Tanto in quanto non risulta essere stata statuita la nullità dell’anzidetta sentenza, ma – al contrario – risulta essere stata svolta una (ri)valutazione delle risultanze emergenti atti, in particolare a seguito di apposta doglianza mossa dagli appellanti, che ebbero a lamentare l’erronea valutazione – al fine della prova dei lavori edili – di documenti, acquisiti anche su accordo delle parti, ma (ed è ciò che conta) relativi alla quasi totalità delle fatture – ben trenta – intestate alla ” B.S. Pubblicità” con applicazione della connessa partita IVA ed applicazione della imposta di pertinenza.

La Corte di Appello non dichiara la nullità della svolta CTU, ma si limita – nell’ambito delle proprie prerogative di giudice del merito ed in base a corretta e logica argomentazione – a valutare le risultanze della medesima CTU, ritenuta in parte non condivisibile.

Va, al riguardo, rimarcato come emerge palese dalla sentenza impugnata la conclusione che “la stima delle spese come effettuata dal CTU doveva ritenersi assolutamente arbitraria e non utilizzabile al fine del decidere”.

In ogni caso le censure qui in esame, per quanto attinente al vizio di motivazione, non risultano – per come proposte – relative a specifici punti decisivi della sentenza impugnata innanzi à questa Corte, nè sostanziate dalla dovuta individuazione di singoli decisivi punti della decisione censurata.

A tal riguardo va ribadito il condiviso e già enunciato principio per cui a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 le censure mosse ai sensi della medesima norma con ricorso per cassazione “impongono al ricorrente l’onere di precisare quale sia in concreto il vizio della sentenza non essendo logicamente concepibile che una stessa motivazione sia contemporaneamente omessa, nonchè insufficiente ed, ancora, contraddittori”. (Cass. civ., sez. 26 gennaio 2004, n. 1317 e, da ultimo, Cass. civ., Sez. Terza, Sent. 10 marzo 2011, n. 5701).

6.- Con il quinto motivo del ricorso si censura il vizio di violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione agli artt. 1101 – 1105 e 1110 c.c., nonchè per violazione del principio del contraddittorio.

7.- Con il sesto motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione al’art. 1102 c.c..

8.- Con il settimo motivo del ricorso si deduce l’omessa o contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 “in merito alla statuizione della cosa comune”, in particolare, con riguardo alle modalità stabilite dal Giudice del merito quanto all’uso della cosa comune.

9.- Tutti e tre i motivi innanzi richiamati vanno trattiti congiuntamente per la loro continuità e contiguità logica ed argomentativa e devono essere disattesi.

I lamentati vizi di violazione di legge di cui innanzi sono insussistenti.

Il carattere di innovazione è indubbiamente connotante la realizzazione di una piscina nell’ambito di un complesso immobiliare in comunione.

Quindi la regolamentazione delle spese relative a quella realizzazione, non può che seguire – come correttamente ritenuto con la gravata decisione – il relativo regime delle spese inerenti l’innovazione.

Le modalità di uso della cosa comune (già richieste dalle parti appellanti, come visto innanzi sub 1) ben possono essere statuite dal Giudice.

La doglianza di carenza motivazionale in ordine alla concreta determinazione delle dette modalità di uso è censura di puro merito inammissibilmente tendente ad una revisione, in fatto, della decisione.

A tal proposito deve, per di più e conclusivamente, riaffermarsi il principio per cui “la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito emerga una totale obliterazione di elementi” (Cass. civ., S.U., Sent. 25 ottobre 2013 n. 24148).

Nè, d’altra parte, “il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 può equivalere e risolversi nella revisione del “ragionamento decisorio” (Cass. civ., Sez. L., Sent. 14 no novembre 2013, n. 25608).

10.- Con l’ottavo motivo parti ricorrenti lamentano, ancora, l’insufficiente o contraddittoria motivazione “per assoluta omissione dei motivi di diritto sottesi al decisum”.

Il motivo proposto senza alcuna specifica allegazione ad una eventuale carenza motivazionale in ordine ad un preciso e decisivo punto oggetto della decisione gravata è del tutto inammissibile.

11.- Con il nono motivo del ricorso si denuncia il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione “per la contraddittorietà insita nelle statuizioni relative alla inutilizzabilità della CTU nonchè all’uso turnario della cosa comune”.

Il motivo, insistendo sulla questione dell’uso turnario (cui già si è innanzi fatto cenno), tende – sostanzialmente – ad una revisione del ragionamento decisorio svolta dalla Corte di merito, revisione non più possibile innanzi a questa Corte.

Al riguardo non può che richiamarsi il condiviso principio già affermato da questa Corte secondo cui “è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso, migliore e più appagante coordinamento dei fatti acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata.

In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione” (Cass. civ., 26 marzo 2010, n. 7394).

Il motivo è, quindi, inammissibile.

12.- Con il decimo ed ultimo motivo del ricorso si deduce (del tutto genericamente) “violazione e falsa applicazione dei principi generali dell’ordinamento (dovere di buona fede e dell’abuso del diritto)”.

Il motivo, con generica allegazione, pone una questione relativa all’applicazione dei principi del dovere di buona fede e dell’abuso del diritto che – in totale assenza di ogni altra allegazione da parte del ricorrente – risulta del tutto nuova.

Il motivo è, quindi, anch’esso inammissibile.

13.- Alla stregua di tutto quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il ricorso deve essere rigettato.

14.- Le spese seguono la soccombenza e, per l’effetto, si determinano così come da dispositivo.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore delle parti controricorrenti delle spese del giudizio, determinate in Euro 7.700,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2016

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