Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18290 del 06/09/2011

Cassazione civile sez. I, 06/09/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 06/09/2011), n.18290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.A., con domicilio eletto in Roma, via Calcutta n. 45,

presso l’Avv. Alberto D’Auria, rappresentato e difeso dall’Avv.

D’AVINO Arcangelo, come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Napoli n.

4091/08 depositato il 30 gennaio 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 13 luglio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.A. ricorre per cassazione nei confronti dei decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 10.583,00 per anni dieci e mesi sette di ritardo, ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al TAR della Campania a far tempo dal 15.6.1994 e non ancora definito alla data di presentazione della domanda (1.7.2008).

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tutti i motivi di ricorso con i quali si contesta, sotto diversi profili, la pronuncia della Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto operante la prescrizione decennale in relazione ad una parte della domanda sono inammissibili per carenza di interesse in quanto la cassazione del decreto impugnato e la conseguente rideterminazione dell’indennità cui la Corte potrebbe e dovrebbe procedere in base al disposto dell’art. 384 c.p.c., comma 2, non porterebbe al riconoscimento dei un importo superiore, tenuto conto dei criteri di liquidazione cui la Corte stessa si è attenuta in casi analoghi (tra le altre: sentenza n. 14753/2010).

Il ricorso deve dunque essere rigettato. Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimata Amministrazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2011

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