Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18290 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. II, 05/08/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 05/08/2010), n.18290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO

57, presso lo studio dell’avvocato MAGNANI CRISTIANA, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI ROMA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8843/2 006 del GIUDICE DI PACE di ROMA del

24.1.06, depositata il 17/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Roma con sentenza del 17 febbraio 2006 dichiarava inammissibile l’opposizione proposta da B.J. avverso l’Ufficio Territoriale del Governo di Roma per l’annullamento della cartella esattoriale n. (OMISSIS), relativa a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.

Rilevava che l’opposizione era stata proposta il 4 maggio 2005, oltre il termine decadenziale di trenta giorni. L’opponente ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 4 aprile 2007, articolando un motivo di ricorso, rubricato come “erronea motivazione della sentenza – ex art. 360 c.p.c., n. 5 “Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso, ritenendo soggetta ad appello la sentenza impugnata.

Preliminaremente va rilevato che il giudice di pace ha espressamente qualificato il ricorso come opposizione L. n. 689 del 1981, ex artt. 22 e 23 ditalche’ il regime di impugnabilita’, che comportava all’epoca la immediata ricorribilita’ in cassazione, restava conseguentemente fissato (specificamente: SU 1146/00, ex multis Cass 8606/07).

Il Collegio, che deve d’ufficio verificare che il contraddittorio sia stato regolarmente instaurato, rileva dalla sentenza impugnata che oggetto dell’opposizione e’ una cartella esattoriale impugnata in via recuperatoria (Cass. 3647/07), per mancata notificazione di alcun atto sanzionatorio presupposto.

La giurisprudenza dominante insegna che in tema di sanzioni amministrative irrogate per violazione al codice della strada, proposta direttamente opposizione dinanzi all’autorita’ giudiziaria avverso l’originario verbale di accertamento e contestazione dell’infrazione, la legittimazione passiva va riconosciuta alle singole amministrazioni, locali, per i corpi dalle stesse dipendenti, o centrali, per i corpi statuali, cui appartengono i vari corpi autorizzati alla contestazione, in particolare: per la polizia municipale il Comune in persona del sindaco; per i carabinieri, il ministero della difesa, e, in alternativa, il ministero dell’interno, al quale l’art. 11 C.d.S. attribuisce specifiche competenze in materia di circolazione stradale ed ha il compito di coordinamento dei servizi di vigilanza sulla circolazione stessa, in persona dei rispettivi ministri; per la polizia della strada, il medesimo ministero dell’interno, ecc. Detta circostanza, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, ad inderogabili disposizioni d’ordine pubblico processuale, e’ rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimita’, sempre che, sulla stessa, non si sia precedentemente formato il giudicato, (cass n. 17189/07; SU 3117/06;

SU 21624/06).

Nel caso di specie doveva essere evocato in giudizio il ministero dell’Interno, in persona del ministro “pro tempore”, con notificazione dell’atto introduttivo presso l’avvocatura distrettuale dello stato. Lo si puo’ ritenere perche’ la cartella indicava come “ente creditore” la Prefettura e non il Comune, ditalche’ l’accertamento delle violazioni doveva esser stato effettuato da forza di polizia, senza che risultasse emessa ordinanza ingiunzione prefettizia. Gli atti impugnati in via recuperatoria (Cass. 17312/07) sono dunque i verbali di contestazione asseritamente mai notificati all’opponente. La S.C. deve pertanto rilevare la nullita’ del giudizio, risalendo l’erronea instaurazione del contraddittorio alla responsabilita’ non della parte, ma dell’ufficio del giudice (Cass. 13848/07); va cassata con rinvio la sentenza del giudice di pace, che aveva dichiarato inammmissibile l’opposizione.

La cognizione va rimessa ad altro giudice di pace di Roma per lo svolgimento del giudizio nei confronti del Ministero legittimato passivo e la liquidazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro giudice di pace di Roma, che provvedera’ anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 19 febbraio e il 7 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA