Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18290 del 03/09/2020

Cassazione civile sez. II, 03/09/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 03/09/2020), n.18290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6884-2016 proposto da:

Edilizia Commerciale Srl, elettivamente domiciliato in Roma, Via

Giovanni Nicotera 29, presso lo studio dell’avvocato Enrico

Michetti, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Coop Centro Italia, elettivamente domiciliato in Roma, Via Maria

Cristina 8, presso lo studio dell’avvocato Goffredo Gobbi,

rappresentato e difeso dall’avvocato Alarico Mariani Marini;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 714/2015 della Corte d’appello di Perugia,

depositata il 17/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte;

udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore generale Dott.

Capasso Lucio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Enrico Michetti per parte ricorrente che ha concluso

come in atti e l’Avvocato Goffredo Gobbi per parte controricorrente

che ha concluso come in atti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso notificato da Edilizia Commerciale s.r.l. (d’ora in poi solo Edilizia) il 12/3/2016 a Coop Centro Italia s.c.a.r.l. (d’ora in poi solo Coop) avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia che in riforma della sentenza di primo grado dichiarava risolto il contratto preliminare di appalto stipulato dalle parti per avveramento della condizione risolutiva in esso contenuta.

2. Il contenzioso era insorto a seguito di citazione del 2001 con cui la società Edilizia Commerciale aveva convenuto in giudizio la Coop al fine di conseguire la pronuncia ex art. 2932 c.c. in relazione al contratto preliminare di appalto concluso fra le parti ed avente ad oggetto l’appalto per un importo pari a Lire 59.000.000.000 per la realizzazione di un centro commerciale da edificarsi in (OMISSIS) su un terreno commerciale ancora da acquisirsi per il tramite di una società interposta.

3.Deduceva che Coop aveva versato a titolo di caparra confirmatoria l’importo di Lire 2.000.000.000, la cui restituzione era garantita da fideiussione bancaria.

4.Successivamente era accaduto che Coop aveva escusso la fideiussione sul presupposto della ritenuta risoluzione del contratto preliminare in ragione dell’avveramento della condizione risolutiva cui era condizionata l’efficacia del contratto medesimo.

5.Preso atto di ciò, Edilizia Commerciale conveniva in giudizio la promissaria committente al fine di ottenere previo l’accertamento dell’insussistenza della risoluzione contrattuale e dell’illegittimità dell’escussione della fideiussione, l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare e la condanna alla restituzione della somma versata a titolo di caparra confirmatoria, nonchè il risarcimento dei danni e l’immissione nel possesso del terreno ai fini dell’esecuzione del contratto di appalto.

6.Costituendosi Coop controdeduceva l’esistenza di due condizioni risolutive cui era condizionata l’efficacia del contratto preliminare di appalto e l’impossibilità di acquisire i terreni su cui realizzare il progettato centro commerciale e l’approvazione entro il termine del 30/9/2001 (successivamente prorogato al 15/3/2002), da parte del Comune di L’Aquila, del progetto planovolumetrico presentato dalla Edilizia Montemario, società dalla quale la Coop si era impegnata ad acquistare il terreno sul quale sarebbe stato realizzato il centro commerciale oggetto dell’appalto, e l’approvazione da parte del Comune entro il 31/3/2002 del progetto esecutivo per il rilascio della concessione edilizia.

7. Poichè tale progetto planovolumetrico non era stato approvato, era divenuta impossibile la realizzazione del centro commerciale e, dunque, anche l’adempimento del contratto di appalto per causa non imputabile alla parte.

8.A ciò conseguiva, ad avviso di parte convenuta, la legittimità dell’escussione della fideiussione stante la scadenza al 30/6/2004 dell’obbligazione di garanzia in difetto di proroga non attuata dalla Edilizia Commerciale.

9.Pertanto la Coop formulava domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto preliminare di appalto per avveramento della predetta condizione risolutiva e, in subordine, l’estinzione del contratto per definitiva impossibilità sopravvenuta della prestazione dedotta in contratto, con in entrambi i casi dichiarazione di legittimità dell’escussione della fideiussione.

10.All’esito del giudizio di primo grado il tribunale adito respingeva la prospettazione della convenuta accertando che la mancata approvazione del progetto planovolumetrico era imputabile alla condotta colposa della Coop;

conseguentemente dichiarava indebita l’escussione della fideiussione.

11. Il tribunale dichiarava, inoltre, l’inadempimento della convenuta e preso atto, tuttavia, dell’impossibilità dell’esecuzione, per essere stata l’area interessata al progetto dapprima destinata all’emergenza successiva al sisma del 6/4/2009 ed in seguito espropriata, riteneva legittimo il recesso dell’attrice così convertendo la domanda originaria di adempimento e condannando la convenuta alla restituzione della caparra con accessori e spese di lite.

12.Proposto gravame avverso detta pronuncia da parte della convenuta soccombente, la Corte d’appello di Perugia, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava la risoluzione del contratto preliminare di appalto per avveramento della condizione risolutiva apposta e legittima l’escussione della fideiussione con condanna dell’appellata alle spese di entrambi i gradi.

13.La cassazione della sentenza d’appello è chiesta dall’Edilizia Commerciale con ricorso affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la Coop.

14.Entrambe le parti hanno presentato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

15.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 1359 c.c. per avere la corte territoriale ritenuto che la mancata approvazione del piano planovolumetrico entro il termine fissato al 15/4/2004 non era dipeso da comportamento colposo o doloso della Coop.

16.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 1358 e 1359 e 2697 c.c. per avere la corte erroneamente escluso la possibilità di ravvisare nella comportamento tenuto dalla Coop in pendenza della condizione risolutiva mista un’attività contraria al dovere di buona fede, con l’ulteriore conseguente mancata applicazione dell’art. 1359 c.c. che, invece, avrebbe dovuto far ritenere, anche alla stregua dei principi sulla ripartizione dell’onere probatorio in materia contrattuale, come avverata la condizione del rilascio dell’autorizzazione.

17.La corte avrebbe quindi errato nel non ritenere contraria a buona fede la condotta della Coop.

18.1 due motivi possono essere esaminati congiuntamente perchè connessi e sono infondati.

19.E’ noto che la prova della condizione prevista dal contratto come pure quella del mancato avveramento imputabile alla controparte debbono essere dati dalla parte che pone tali fatti a fondamento della sua pretesa (cfr. Cass. 1975/656; 25597/2016; Sez. Un. 9679/2019; con specifico riguardo alla fattispecie dell’art. 1359 c.c. cfr. Cass.23417/2019).

20. Ciò posto, la corte d’appello ha motivato la conclusione sulla scorta di un apprezzamento di fatto delle risultanze relative al comportamento colposo o doloso allegato dalla parte ricorrente, originaria attrice, argomentando che detta prova non poteva essere costituita dal provvedimento amministrativo di archiviazione poichè in esso si evidenziava come l’originario progetto posto alla base del progetto edilizio non poteva essere comunque approvato per obiettive e incontestate ragioni sostanziali.

21.La corte territoriale ha, inoltre, rilevato come l’attrice odierna ricorrente non abbia neppure indicato quale iniziativa la Coop avrebbe potuto assumere per rendere possibile l’approvazione di quel progetto.

22. Ancora, ad avviso della corte distrettuale il tenore del provvedimento amministrativo escluderebbe, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di prime cure, l’efficacia causale della presentazione di altro progetto da parte della Coop in data 29/1/2004, presentazione che la corte ha ritenuto funzionale alla possibilità di ottenere in tempo utile la modificazione urbanistica che avrebbe reso possibile la realizzazione dell’iniziativa edificatoria e commerciale concepita.

23.Pertanto, deve ritenersi che la corte abbia argomentato, nel corretto solco della ripartizione dell’onere probatorio, che era l’originaria attrice tenuta a provare che la mancata autorizzazione del piano planovolumetrico era dipesa dal comportamento della Coop di modo da poter invocare l’avveramento della condizione risolutiva secondo la fictio dell’art. 1359 c.c..

24. In tale prospettiva ermeneutica la corte ha escluso che la presentazione di altro progetto da parte di Coop configurasse un comportamento contrario a buona fede, motivando la conclusione sulla scorta di un argomento testuale ed oggettivo contenuto nella motivazione del provvedimento amministrativo adottato dal Comune di L’Aquila il 21/6/2004 ove che precisava come l’originario progetto posto alla base del progetto edilizio non poteva essere comunque approvato per obiettive e incontestate ragioni sostanziali.

25.Ebbene, tale conclusione, diversa da quella adottata in primo grado, è espressione dell’insindacabile apprezzamento del giudice del merito e non può essere validamente contestata in sede di legittimità dal momento che il giudice d’appello è ad essa pervenuta secondo un percorso argomentativo risultato conforme al diritto.

26. Il ricorso va quindi respinto e parte ricorrente, in applicazione del principio di soccombenza, è condannata alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente nella misura liquidata in dispositivo.

27.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente e liquidate in Euro 10.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2020

 

 

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