Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1829 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 28/01/2021), n.1829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12165-2020 proposto da:

M.A., in proprio e n. q. di genitore esercente la

responsabilità genitoriale sulla minore C.B.,

elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa

dall’Avvocato MAIO ANTONINO per procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AVVOCATO M.C., n. q. di curatore speciale della minore

C.B., elettivamente domiciliata presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa in

proprio;

– controricorrente-

e

C.S.; PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER

I MINORENNI DI MESSINA; PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE;

-intimati-

avverso il decreto RG 162/2020 V.G. della CORTE DI APPELLO DI

MESSINA, SEZIONE PER I MINORENNI, depositato il 24/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. SCALIA

LAURA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. M.A., in proprio e n. q. di genitore esercente la responsabilità sulla minore C.B. (nata il …), ricorre in cassazione, con due motivi, avverso il decreto in epigrafe indicato con cui la Corte di appello di Messina, sezione per i minorenni, ha rigettato il reclamo dalla prima proposto avverso il provvedimento del locale tribunale per i minorenni, che, confermativo di quello adottato in via di urgenza, disponeva la limitazione della responsabilità genitoriale della M. insieme al coniuge C.S., con collocamento della figlia minore presso una comunità.

Il provvedimento è stato adottato all’esito della segnalazione del Centro antiviolenza del Comune di residenza, Associazione “Fr.”, che era stato contattato dalla minore per denunciate condotte maltrattanti del padre, che non accettava la condizione di omosessualità della figlia, e, ancora, per l’inadeguatezza del contesto abitativo, promiscuo, in cui il nucleo familiare si trovava a vivere e per il quale la minore era costretta a condividere la stanza da letto con i genitori, così percependo i tentativi di approccio sessuale del padre, spesso ubriaco, nei confronti della madre.

Tanto avveniva anche nella espressa ferma opposizione della ragazza, ormai prossima alla maggiore età e quindi capace di decidere liberamene del suo futuro, a far rientro nel nucleo familiare.

2. Resiste con controricorso l’Avvocato M.C., n. q. di curatore speciale della minore C.B..

3. Con i due motivi la ricorrente, nella premessa dedotta ammissibilità del proposto mezzo – che si vorrebbe oggetto, nel corpo dell’atto, di un ulteriore motivo di ricorso per una impropria dizione adottata nella stesura dell’atto -, fa valere:

a) violazione di legge; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (artt. 115,116 c.p.c. in elazione agli artt. 330 e 333 c.p.c.), per non avere la Corte di appello di Messina, sezione per i minorenni, nel confermare il decreto del locale tribunale per i minorenni, tenuto conto della Relazione dei Servizi Sociali n. 92/2019 che concludeva nel senso della capacità dei genitori di provvedere ai bisogni dei figli e per avere esaminato, invece, la sola volontà della minore;

b) violazione degli artt. 8 Cedu e 24, comma 2, della Carta di Nizza nonchè degli artt. 2 e 30 Cost., che indicano che i provvedimenti “de potestate” devono essere presi nel superiore interesse del minore anche contro la sua volontà, e tanto nel rilievo che il decreto impugnato aveva invece privato la minore di ogni relazione affettiva.

4. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo medio tempore la minore B., nata il 23 novembre 2002, raggiunto la maggiore età.

Come affermato da questa Corte di cassazione, con principio al quale, nella sua condivisa piena ragionevolezza, deve qui darsi continuità applicativa, in pendenza di un procedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale, al quale ben può estendersi, nella identità di ratio che ne sorregge la disciplina, anche il caso di specie in cui si discute, segnatamente, di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.p.c., il conseguimento della maggiore età da parte del minore determina automaticamente la cessazione della materia del contendere e la caducazione dei provvedimenti in precedenza pronunciati e comunque, e preliminarmente, la sopravvenuta carenza di interesse.

Ad assumere rilievo infatti nelle indicate controversie è la sola tutela, ed il correlato interesse, del minore dai comportamenti pregiudizievoli dei genitori e non anche l’interesse del genitore all’accertamento negativo dei fatti allegati a sostegno della domanda (vd. arg. ex Cass. 16/09/2019 n. 23019).

Nella definita fattispecie, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

5. Le spese processuali restano compensate tra le parti costituite in ragione della peculiarità della lite.

Agli atti il procedimento non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza interesse.

Si dà atto che agli atti non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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