Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1829 del 28/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1829 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 3901-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati
CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MAURO
RICCI, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

PRATOFIORITO GIACINTA, elettivamente domiciliata in ROMA,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.
AMATA CARMELA TERESA, giusta delega a margine del
controricorso;

‘9(‘

Data pubblicazione: 28/01/2014

- controricorrente nonché contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580;

avverso la sentenza n. 59/2011 della CORTE D’APPELLO di
MESSINA del 20.1.2011, depositata il 09/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Emanuela Capannolo che si riporta
agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIUSEPPE
CORASANITI che si riporta alla relazione scritta.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Messina rigettava
l’appello dell’Inps avverso la sentenza del tribunale di Patti che aveva
accolto la domanda proposta da Giacinta Pratofiorito e riconosciuto il
diritto dell’invalida a percepire la pensione di invalidità civile ritenendo,
che, oltre ad essere in possesso delle condizioni sanitarie prescritte
sussistesse anche il requisito reddituale non dovendovi computare
nell’accertamento i redditi percepiti dal coniuge.
Avverso detta sentenza l’Istituto soccombente ricorre con un unico
articolato motivo.
Lamenta l’Istituto che in violazione di legge si sarebbe ritenuto che il
limite reddituale non fosse comprensivo dei redditi del coniuge,
ritenendosi rilevante solo il reddito individuale.
Resiste con controricorso la Pratofiotito.

Ric. 2012 n. 03901 sez. ML – ud. 07-11-2013
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-intimato –

Tanto premesso va rammentato che ,come è stato ricordato nella
relazione redatta ai sensi dell’art. 375 c.p.c., questa Corte ( cfr. Cass. n.
5003 del 01/03/2011 seguita da molte altre conformi tra le quali
recentemente ord. n. 10658/2012 e sent. n. 25000/2013 v. anche
circolare Inps 28.12.2012 n. 149 che a tale orientamento si è adeguata

n. 7259 del 2009, n. 20426 del 2010 e n. 18825 del 2008 e già Cass. n.
16363 del 2002, n. 16311 del 2002, 12266 del 2003, 14126 del 2006, n.
13261 del 2007), ha ritenuto che “Ai fini dell’accertamento della
sussistenza del requisito reddituale per l’assegnazione della pensione di
inabilità agli invalidi civili assoluti, di cui all’art. 12 della legge n. 118 del
1971, assume rilievo non solamente il reddito personale dell’invalido,
ma anche quello (eventuale) del coniuge del medesimo, onde il
beneficio va negato quando l’importo di tali redditi, complessivamente
considerati, superi il limite determinato con i criteri indicati dalla
norma suindicata.”
Nel pervenire a tale conclusione si è considerato che la stessa risulta in
linea ” con i generali criteri del sistema di sicurezza sociale, che
riconoscono alla solidarietà familiare una funzione integrativa
dell’intervento assistenziale pubblico, non potendo invece trovare
applicazione la regola – stabilita dal successivo comma 5 dello stesso
art. 14 septies solo per l’assegno mensile di cui alla L. n. 118 del 1971
citata – della esclusione dal computo dei redditi percepiti da altri
componenti del nucleo familiare dell’interessato”. Le ragioni di tale
affermazione sono state ravvisate nel fatto che l’intervento attuato dal
legislatore con l’art. 14 septies, comma 5 è chiaramente un intervento
inteso a riequilibrare le posizioni dei mutilati e invalidi civili, a seguito
dell’innalzamento del limite reddituale previsto, però, esclusivamente
per gli invalidi civili assoluti – dalla L. n. 29 del 1977. Significativo
Ric. 2012 n. 03901 sez. ML – ud. 07-11-2013
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di

dal 1.1.2013), rimeditando un suo precedente orientamento (cfr. Cass.

tale intento è stato ritenuto il fatto che mentre per l’attribuzione
dell’assegno è, preso a riferimento il solo reddito individuale
dell’assistito, per converso l’importo da non superare per la pensione
di inabilità (comma 4) corrisponde a più del doppio di quello stabilito
per l’assegno (£ 5.200.000 annue a fronte di L 2.500.000 annue ed
secondo le tabelle INPS, il limite reddituale stabilito per la pensione
agli invalidi civili totali è di quasi tre volte superiore a quello indicato
per l’assegno mensile agli invalidi civili parziali). In sostanza si è
ritenuto che la norma rappresentasse una deroga all’orientamento
generale della legislazione in tema di pensioni di invalidità e di
pensione sociale, in base al quale il limite reddituale va determinato
tenendosi conto del cumulo del reddito dei coniugi (vedi Corte cost.
sent. n. 769 del 1988 e n. 75 del 1991; vedi anche Corte cost. n. 454
del 1992, in tema di insorgenza dello stato di invalidità dopo il
compimento del 65 anno) e, di conseguenza, non esprimesse un
principio generale con il quale dovrebbero essere coerenti disposizioni
particolari. A ciò si è aggiunto che la stessa formulazione letterale, che
fa menzione del solo assegno — che fino ad allora era equiparato alla
pensione di inabilità quanto alla regola del cumulo con i redditi del
coniuge — non poteva che far concludere nel senso che la prestazione
prevista per gli invalidi civili assoluti fosse rimasta assoggettata a questa
regola. Il ragionamento sin qui esposto trovava, poi, ulteriore
conferma nella considerazione che, anche successivamente, la L. 30
dicembre 1991, n. 412, art. 12 (dal titolo “requisiti reddituali delle
prestazioni ai minorati civili”) mantiene integra la distinzione tra le due
prestazioni e dispone che dal 1 gennaio 1992 ai fini dell’accertamento,
da parte del Ministero dell’Interno della condizione reddituale per la
concessione delle pensioni assistenziali agli invalidi civili si applica il
Ric. 2012 n. 03901 sez. ML – ud. 07-11-2013
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attualmente la divaricazione si è notevolmente ampliata in quanto,

limite di reddito individuale stabilito per la pensione sociale, con
esclusione, tuttavia, degli invalidi totali. Né era ravvisabile alcun vizio
di costituzionalità della norma posto che la stessa Corte Costituzionale
(cfr. in particolare le sent. n. 769/88, n. 75/91 già citate) ha, in più
occasioni, affermato che il realizzare l’omogeneizzazione tra i livelli

diritto a prestazioni assistenziali a carico della collettività, così come il
por mano all’opportuno adeguamento dei livelli di prestazione
appartiene alla discrezionalità del legislatore.
Ugualmente, poi, non 1g era possibile fare ricorso al paradigma del
principio di uguaglianza quando le disposizioni della legge ordinaria,
dalle quali si pretendeva di trarre il tertium comparationis, si rivelassero
derogatorie rispetto alla regola desumibile dal sistema normativo e
perciò insuscettibili di estensione ad altri casi, pena l’aggravamento,
anziché l’eliminazione, dei difetti di coerenza con esso.
Sempre sul piano del sistema costituzionale era stato rilevato come
l’attribuzione al reddito del coniuge (e dei vari componenti il nucleo
familiare tenuti all’assistenza dell’invalido) di un rilievo preclusivo
dell’intervento di sostegno a carico della collettività discendeva dal
riconoscimento, nel vigente sistema di sicurezza sociale, di meccanismi
di solidarietà particolari, concorrenti con quello pubblico e ugualmente
intesi alla tutela dell’uguaglianza e della libertà dal bisogno, in
attuazione dell’art. 3 Cost., comma 2.
Né erano state ritenute in contrasto con tale interpretazione le
affermazioni contenute nella motivazione di alcune sentenze della
Corte costituzionale ( in particolare Corte cost. n. 88 del 1992 e n. 400
del 1999 richiamate dal diverso orientamento giurisprudenziale inteso a
valorizzare il solo reddito personale dell’invalido), secondo le quali gli
interventi legislativi succedutisi nel tempo avrebbero equiparato le
Ric. 2012 n. 03901 sez. ML – ud. 07-11-2013
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reddituali idonei ad individuare lo stato di bisogno di soggetti aventi

condizioni reddituali richieste per la pensione di inabilità e per
l’assegno mensile, eliminando, per entrambe, la capacità ostativa del
reddito del coniuge (quale che ne fosse il livello). Si osservava infatti
che si trattava di affermazioni fatte incidentalmente in sentenze
riguardanti il requisito reddituale di accesso dell’ultra

prima della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 6), ossia una questione
del tutto diversa da quella oggetto di esame che, d’altronde,
presuppongono proprio il cumulo dei redditi, tanto da sollecitare il
legislatore alla creazione (sempre per la pensione sociale) di un
meccanismo differenziato in considerazione delle differenti esigenze di
assistenza dell’ invalido e della necessità, pertanto, di una valutazione
differenziata del ragionevole punto di equilibrio circa il concorso tra la
solidarietà coniugale e quella collettiva.
Su questo quadro normativo e giurisprudenziale si innesta il recente
intervento del legislatore che con il d.l. 28 giugno 2013, n. 76, recante

z

“Primi interventi ingenti per la promo ione dell’occupaione, in particolare
giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto
(IVA) e altre misure finaniarie urgenti” all’art. 10 comma 5 ha inserito
dopo il sesto comma dell’art. 14-septies del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio1980, n.33, una ulteriore disposizione con la quale si specifica
che «Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in
favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all’articolo 12 della
legge 30 marzo 1971, n. 118, è calcolato con riferimento al reddito
agli effetti dell’IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri
componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa

parte».

Ric. 2012 n. 03901 sez. ML – ud. 07-11-2013
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sessantacinquenne alla pensione sociale (ovvero all’assegno sociale

La nuova norma interviene a chiare lettere ed individua quindi, anche
per la pensione di inabilità, nel solo reddito dell’invalido il parametro in
base al quale verificare l’esistenza del diritto alla prestazione
assistenziale.
La disposizione dell’art. 10 comma 5 si completa con quanto disposto

disposizione del settimo comma dell’articolo 14-septies del decretolegge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio1980, n. 33, introdotta dal
comma 5, si applica anche alle domande di pensione di inabilità in
relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento definitivo e ai
procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla
data di entrata in vigore della presente disposizione,
limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere
dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati. Non si fa
comunque luogo al recupero degli importi erogati prima della data di
entrata in vigore della presente disposizione, laddove conformi con i
criteri di cui al comma 5.”
Così facendo il legislatore ha inteso definire un nuovo regime
reddituale senza, tuttavia, pregiudicare le posizioni di tutti quei soggetti
che avendo presentato domanda nella vigenza della precedente
normativa (da interpretarsi nei termini più sopra riportati) non
avessero ancora visto la definizione in sede amministrativa del
procedimento ovvero fossero parti di un procedimento giudiziario
ancora sub iudice.
Quasi a ribadire il suo carattere innovativo, poi, la norma precisa che il
diritto alla pensione, sulla base dei nuovi requisiti stabiliti, decorrerà
solo dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione (28.6.2013)
e soggiunge che non possono essere pagati importi arretrati sulle
Ric. 2012 n. 03901 sez. ML – ud. 07-11-2013
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al successivo comma 6 della stessa norma dove si prescrive che ” La

prestazioni riconosciute precisando quindi che, ove tale pagamento sia
già intervenuto, le somme erogate non sono comunque recuperabili
purché il loro riconoscimento sia intervenuto prima della data di
entrata in vigore del nuovo requisito reddituale e risulti comunque
rispettoso dello stesso.

ritiene la Corte che dallo stesso possano trarsi i seguenti principi che
indirizzano sia l’attività amministrativa che quella giudiziaria, anche
con riguardo ai giudizi già in corso alla data di entrata in vigore del
decreto legge n.76 del 2013 più volte richiamato.
Ed infatti in esito all’entrata in vigore delle citate disposizioni, dal 28
giugno 2013, si deve ritenere che:
– il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità sia condizionato
oltre che dalla totale invalidità anche dal possesso di un reddito
personale dell’invalido non superiore, per l’anno in corso ad €
16.127,30.
– la disposizione si applica anche alle domande amministrative
presentate prima del 28 giugno 2013 ed a tutte le domande giudiziarie
non ancora definite.
– ove l’Istituto, anteriormente a tale data, abbia erogato ratei di
prestazione, sia in via amministrativa che in esecuzione di un
provvedimento giudiziario, le somme non sono ripetibili a condizione
che il reddito personale dell’invalido fosse inferiore al limite
annualmente previsto.
In conclusione, ed in applicazione dei detti principi al caso in esame,
il ricorso dell’Inps deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata
con rinvio alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione che
provvederà ad accertare il possesso dei requisiti reddituali nei termini
sopra esposti in relazione al periodo antecedente e successivo al 28
Ric. 2012 n. 03901 sez. ML – ud. 07-11-2013
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Sebbene l’intervento del legislatore presenti qualche ambiguità, tuttavia

giugno 2013. La Corte del rinvio provvederà altresì sulle spese del
presente giudizio.
PQM
LA CORTE
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte

sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 7 novembre 2013
Il Presi eiìte

d’appello di Messina in diversa composizione che provvederà anche

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