Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1829 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/01/2010, (ud. 23/11/2009, dep. 28/01/2010), n.1829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. MARINUCCI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso

cui è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

OLIMPUS Società Cooperativa di Lavoro a r.l., con sede in

(OMISSIS), cod. fisC. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante, Sig. M.G., rappresentata e

difesa dall’avv. FRANCINI Stanislao ed elettivamente domiciliata

presso il suo studio sito in Roma, Via Giovanni Nicotera n. 29;

– controricorrente –

avverso la sentenza n, 65/15/04 pronunciata dalla Commissione

Tributaria Regionale di Roma, Sez. 15, il 13 luglio 2004, depositata

il 13 settembre 2004 e non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/11/2009 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci;

udito, per la ricorrente Agenzia, l’avv. Lorenzo D’Ascia che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la resistente società cooperativa, l’avv. Stanislao

Francini che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PIVETTI Marco, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 05.10.2001, la Olimpus s.c.a.r.l. impugnava la cartella di pagamento notificatagli per la riscossione dell’IVA dichiarata e non versata con riferimento al versamento annuale 1996 ed ai versamenti periodici per i mesi da febbraio a novembre del medesimo anno.

La società eccepiva l’infondatezza della pretesa e, solo con nota aggiunta, avrebbe dedotto la tardività dell’iscrizione a ruolo.

L’Ufficio non si costituiva.

La Commissione adita, con la sentenza n. 79/02/02, respingeva il ricorso.

Avverso tale decisione, la cooperativa proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Roma, eccependo la decadenza del potere della P.A. di recuperare l’IVA del 1996, stante la tardività della notifica della cartella, con conseguente violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis.

Si costituiva l’Ufficio rilevando, con riferimento alla decadenza dal potere impositivo, che il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 23, si sarebbe limitato a richiamare il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, in ordine alla fissazione dei termini decadenziali ai fini dell’iscrizione a ruolo.

Precisava, inoltre, che i nuovi termini, riformulati dal medesimo D.Lgs. n. 46 del 1999, avrebbero dovuto ritenersi, ai sensi del successivo art. 36, comma 2, del medesimo decreto citato, operativi soltanto con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 01.01.1999.

Inoltre, i termini decadenziali di cui all’art. 17 avrebbero subito anche un’ulteriore proroga per effetto della L. n. 448 del 1998, art. 9, e, dunque, l’iscrizione a ruolo, avvenuta nel settembre 2000, sarebbe stata assolutamente tempestiva.

La C.T.R., con la sentenza n. 65/15/04, pronunciata il 13 luglio 2004 e depositata il 13 settembre 2004, accoglieva l’appello della società contribuente, sul presupposto che la cartella di pagamento sarebbe risultata tardiva dacchè notificata oltre il termine previsto dalla legge all’epoca vigente e, perciò, affetta da nullità.

Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione sorretto da un motivo.

Resisteva con controricorso l’intimata Olimpus, società cooperativa di lavoro a r.l..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo bisogna esaminare l’eccezione di inammissibilità per tardività avanzata dal resistente con il controricorso.

L’eccezione è infondata.

La sentenza de qua è stata pubblicata in data 13.09.04.

Tenendo conto della sospensione dei termini, ex L. n. 742 del 1969, il ricorso notificato in data 31.10.05, ovvero dopo un anno e 46 giorni, si appalesa tempestivo.

Con il primo ed unico motivo del ricorso, l’Agenzia ha lamentato “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”.

La questione relativa al termine fissato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, per la notifica della cartella non sarebbe mai stato prospettato dall’appellante che, in realtà, avrebbe lamentato esclusivamente la violazione dei termini previsti dall’art. 17 del medesimo D.P.R., richiamati dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 23, e dei termini previsti dal D.P.R. n. 600 del 1972, art. 36 bis, così come modificati dal citato D.Lgs. n. 46 del 1999. L’Ufficio, al proposito, avrebbe già evidenziato l’inapplicabilità delle norme predette, in quanto sarebbero state applicabili esclusivamente alle dichiarazioni successive al primo gennaio 1999, mentre, nel caso di specie, trattandosi di una dichiarazione presentata nel 1997, l’iscrizione a ruolo sarebbe dovuta avvenire entro il 31.12. del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione, ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 43 del 1988, artt. 67 e 68, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, ratione temporis vigenti, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57.

Alla luce di ciò, pertanto, i secondi giudici avrebbero pronunciato ultrapetita nel momento in cui, pur dando atto della tempestività dell’iscrizione a ruolo, avrebbero, poi, pronunciato sull’ulteriore profilo relativo alla tardiva notifica della cartella esattoriale, profilo del tutto estraneo alla questione relativa alla tempestività dell’esercizio dell’azione amministrativa.

Nel caso di specie, si tratterebbe di un’iscrizione a ruolo per IVA dichiarata e non versata, fattispecie che imporrebbe esclusivamente la tempestiva iscrizione a ruolo, essendo irrilevante la data della notificazione. Il ricorso merita accoglimento.

Nella sentenza si legge: “propone appello la Società; 1) per mancata applicazione della L. 28 febbraio 1997, n. 30, in relazione al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26; 2) per errata applicazione della norma della L. 23 dicembre 1998, art. 9; 3) per la decadenza del potere di recupero dell’IVA 1996, stante la tardiva notifica della cartella avvenuta il 16.07.2001 nonchè violazione D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis; 4) per nullità della cartella per omessa notifica di sotteso avviso di rettifica autonomamente impugnabile; 5) per IVA non dovuta da parte della Olimpus in quanto dovuta dalla Italbonifica quale capogruppo contraente con la Camera dei Deputati;

6) per cartella di pagamento illegittima poichè notificata nei confronti della Olimpus e non nei confronti della Italbonifica, comunque illegittima perchè recupera somme eccedenti rispetto a quelle realmente incassate”.

Nel controricorso si legge: “la violazione della norma di cui al D.P.R. n. 603 del 1973, art. 25 è stata oggetto (tra le altre) di una specifica deduzione da parte dell’Olimpus in sede di memorie aggiunte, depositate nella segreteria della Commissione Regionale il 17.05.2004; note delle quali l’Ufficio ricorrente sembra avere avuto contezza”.

Da quanto sopra emerge che l’eccezione D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 25, non è stata avanzata in sede di presentazione del ricorso.

La deduzione, pertanto, deve ritenersi preclusa ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24 (cfr. Cass. 8352/02).

La presentazione di motivi aggiunti del ricorso è consentita dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24, comma 2, soltanto in relazione alla contestazione di documenti depositati dalla controparte e fino ad allora non conosciuti (e comunque entro sessanta giorni dalla data in cui si è avuta notizia di tali documenti) (ex plurimis, Cass. 24970/05).

Consegue l’accoglimento del ricorso con la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese, ad altra Sezione della C.T.R. Lazio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della C.T.R. Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 23 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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