Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1829 del 27/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/01/2020, (ud. 27/09/2019, dep. 27/01/2020), n.1829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 1824-2019 proposto da:

R. FOZIA, elettivamente domiciliato, in ROMA PLAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ENNIO CERTO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 779/2018 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositato il 30/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI

ALBERTO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto in data 30 novembre 2018 il Tribunale di Campobasso respingeva il ricorso proposto da R.F. avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 e del diritto alla protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

in particolare il Tribunale, dopo aver ritenuto che il racconto della migrante (secondo cui i componenti del suo villaggio, sunniti, nel 2012, avevano provocato la morte del suocero in un incidente stradale, perchè questi era intenzionato a costruire una moschea salafita, poi nel 2014 avevano picchiato lei stessa e la figlia, costringendo l’intera famiglia a fuggire) non fosse credibile, osservava che la situazione generale del paese non appariva connessa con la situazione personale concreta della richiedente asilo, la quale aveva riferito di motivi specifici legati ai cattivi rapporti esistenti tra i propri suoceri e la comunità del villaggio;

ciò posto, il Tribunale constatava come non fossero ravvisabili i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e nel contempo escludeva che un eventuale rimpatrio avrebbe determinato un danno grave, non essendo certo che i fatti raccontati fossero realmente accaduti e persistesse un concreto pericolo di morte;

per gli stessi motivi il giudice del merito negava il ricorrere delle condizioni per la concessione della protezione umanitaria, il cui riconoscimento era legato a situazioni particolari diverse dalla mera frequenza scolastica della migrante e dei suoi congiunti;

2. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia R.F., al fine di far valere due motivi di impugnazione, a cui ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. il secondo mezzo lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 5 T.U.I. e della circolare n. 3716 del 30 luglio 20’15 della Commissione Nazionale per il diritto di asilo: il Tribunale, a torto, non avrebbe ravvisato la necessità di garantire la protezione umanitaria pur a fronte della frequenza scolastica della richiedente asilo e dei suoi figli;

4. la doglianza pone una questione non manifestamente infondata, da valutare, unitamente all’applicabilità della disciplina introdotta dal D.L. n. 113 del 2018 ai procedimenti in precedenza introdotti, alla luce dei principi e delle indicazioni che le Sezioni Unite di questa Corte sono chiamate a dare in materia, non ancora noti alla data odierna; la questione riveste particolare rilevanza e rende opportuna la remissione in pubblica udienza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c.;

P.Q.M.

La Corte rimette la causa in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 27 gennaio 2020

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