Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1829 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 14/10/2016, dep.25/01/2017),  n. 1829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13848-2016 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato PIETRO FERRARI – ricorrente che non ha depositato il

ricorso entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di FIRENZE, emessa il 04/11/2013 e

depositata il 05/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il Consigliere designato, dott. A. Scalisi, ha depositato ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente proposta di definizione del giudizio: “L’avv. C.F., premettendo di essere stato nominato difensore di ufficio nell’ambito del procedimento penale in RG. 3752/4 a carico di Ayari Kamel s.f.d. di avere esperito tutte le procedure relativo al recupero credito professionale, così come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 116 in particolare certificazione anagrafica, CED, Questura, ricerca con esito negativo, ivi compresa citazione notificata ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ. stante la clandestinità del pervenuto; di aver presentato istanza di liquidazione degli onorari, ai sensi dell’art. 116 TU Spese di Giustizia, che con provvedimento del 27 luglio 2011 il Giudice respingeva l’istanza, di aver proposto rituale opposizione al suddetto provvedimento. Il Tribunale di Firenze, con ordinanza respingeva l’opposizione. Secondo il Tribunale di Firenze, non erano in atti nè la sentenza da cui avrebbe dovuto dedursi l’irreperibilità dell’imputato, nè la notula di cui chiedeva la liquidazione.

La cassazione di questa ordinanza è stata chiesta dall’avv. C. per un motivo.

Considerato che:

Il suddetto ricorso non indica alcuna parte cui il suddetto ricorso sarebbe stato rivolto e ancor di più non risulta notificato ad alcuna parte.

Epperò, ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ., il ricorso per cassazione è inammissibile qualora manchi o vi sia incertezza assoluta sull’identificazione delle parti contro cui esso è diretto; ai fini dell’osservanza della norma predetta, non è necessario che le relative indicazioni siano premesse all’esposizione dei motivi di impugnazione o che siano altrove esplicitamente formulate, essendo sufficiente, analogamente a quanto previsto dall’art. 164 cod. proc. civ., che esse risultino in modo chiaro e inequivoco (e non, dunque, ingannevole), anche se implicitamente, dal contesto del ricorso, nonchè dal riferimento ad atti dei precedenti gradi di giudizio, da cui sia agevole identificare con certezza la parte intimata. Ne consegue che il vizio consistente nell’omessa indicazione nel ricorso della parte nei cui confronti è proposto non è sanato dalla relazione di notificazione, che è la dichiarazione dell’ufficiale giudiziario descrittiva dell’operazione di conoscenza avente ad oggetto il documento incorporante il ricorso da notificare, ed è, quindi, atto da quest’ultimo soggettivamente ed oggettivamente distinto.

Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile. Il Consigliere relatore”.

Tale relazione veniva comunicata al difensore del ricorrente.

Il Collegio, condivide argomenti e proposte contenute nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere al regolamento delle spese del presente giudizio, posto che il ricorso non è stato notificato a nessuno.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera del Consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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