Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18289 del 19/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 19/09/2016, (ud. 04/05/2016, dep. 19/09/2016), n.18289

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5868-2012 proposto da:

L.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avv. EUGENIO MEMOLA;

– ricorrente –

contro

COSTRUZIONI CERIMELE SRL in liquidazione, (P.I. (OMISSIS), IN PERSONA

DEL LIQUIDATORE, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

CLODIA 145/A, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE ALLEGRA,

rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO DI MARTINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3766/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 09/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2016 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato Giuseppe Allegra con delega depositata in udienza

dell’Avv. Domenico Di Martino difensore della controricorrente che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – E’ impugnata la sentenza della Corte d’appello di Napoli, depositata il 9 dicembre 2011 e notificata il 28 dicembre 2011, che ha parzialmente accolto l’appello proposto da L.G. avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 96 del 2007, e nei confronti di Costruzioni Cerimele s.p.a..

1.1. – Il Tribunale, in accoglimento della domanda proposta da Costruzioni Cerimele, aveva dichiarato risolto il contratto preliminare avente ad oggetto la vendita di un appartamento in costruzione per inadempimento del promissario acquirente L., aveva condannato il predetto alla restituzione dell’immobile e al risarcimento del danno, e riconosciuto il diritto della società a trattenere le somme ricevute a titolo di caparra confirmatoria.

2. – La Corte d’appello ha ridotto l’importo dovuto dal sig. L. a titolo risarcitorio, e confermato nel resto la sentenza di primo grado.

3. – Per la cassazione della sentenza L.G. ha proposto ricorso straordinario sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso Costruzioni Cerimele s.r.l. in liquidazione (già Costruzioni Cerimele spa).

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il ricorso è infondato.

1.1. – Con il primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 1460 c.c., e si contesta il rigetto dell’eccezione di inadempimento, che il promissario acquirente L. aveva proposto anche sull’assunto che l’immobile era stato sottoposto a sequestro conservativo in favore di altri condomini del medesimo fabbricato, e ciò aveva impedito la stipula del contratto definitivo. Sul punto la Corte d’appello aveva affermato che non era stata fornita prova alcuna che il sequestro riguardasse proprio l’immobile oggetto di causa, ma l’affermazione era frutto di insufficiente ricognizione delle risultanze di causa, poichè la circostanza dell’avvenuto sequestro era stata allegata dal sig. L. e mai contestata dalla società Costruzioni Cerimele.

1.2. – La doglianza è inammissibile.

La ratio decidendi espressa dalla Corte d’appello non verte sulla mancanza di prova del sequestro dell’immobile promesso in vendita al sig. L., bensì sulla circostanza che il predetto non aveva invitato la controparte alla stipula del contratto definitivo, “ottenendone un rifiuto – o riscontrando un’impossibilità – in ragione di tale sequestro” (pag. 13 sentenza appello). La censura del ricorrente investe dunque un argomento aggiuntivo che se anche risultasse erroneo, come si sostiene, non condurrebbe alla cassazione della sentenza, che rimarrebbe sorretta dall’altro argomento, non censurato (ex plurimis, Cass., Sez. U, sentenza n. 7931 del 2013).

2. – Con il secondo motivo è dedotto vizio di motivazione con riferimento alla valutazione del comportamento della controparte, che in assunto avrebbe giustificato la sospensione dei pagamenti da parte L., e alla mancata comparazione dei comportamenti reciproci dei contraenti, sicchè in sostanza non sarebbe argomentata l’affermazione della Corte d’appello secondo cui il sig. L. non aveva tenuto un comportamento ispirato a buona fede.

2.1. – La doglianza è inammissibile.

Il ricorrente sollecita un riesame del merito della controversia, richiamando i dati fattuali già esaminati e valutati dalla Corte d’appello e senza esplicitare specifiche critiche alla motivazione resa dalla stessa Corte, che ha vagliato l’eccezione ex art. 1460 c.c. formulata dal sig. L. sotto tutti i profili prospettati, ed argomentato adeguatamente e congruamente su ciascuno.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il vizio di motivazione che giustifica la cassazione della sentenza sussiste solo qualora il tessuto argomentativo presenti lacune, incoerenze e incongruenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione impugnata, rimanendo escluso che la parte possa far valere il contrasto della ricostruzione con quella operata dal giudice di merito e l’attribuzione agli elementi valutati di un valore e di un significato difformi rispetto alle aspettative e deduzioni delle parti (per tutte, Cass., sez. 1, sentenza n. 1754 del 2007).

3. – Con il terzo motivo è dedotta violazione degli artt. 1453, 1455, 1460 e 1482 c.c., e si contesta la sussistenza dell’inadempimento e, di conseguenza, la pronuncia di risoluzione. La Corte d’appello non avrebbe rilevato che, fino al momento dell’instaurazione della lite, il sig. L. aveva corrisposto i pagamenti dovuti, e che il residuo debito pari a Lire 23 milioni era in parte coperto da due rate di mutuo versate, e in parte sospeso per la sussistenza dei vizi dell’immobile e del sequestro.

3.1. – La doglianza è infondata.

La Corte d’appello ha evidenziato, sulla base degli accertamenti in fatto, che: a) il contrasto tra le parti sull’entità delle somme dovute dal sig. L. non giustificava la sospensione dei pagamenti sic et simpliciter da parte del promissario acquirente; b) non sussisteva inadempimento della società promittente alienante che giustificasse il mancato pagamento; c) non sussistevano vizi dell’immobile promesso in vendita, nella parte riguardante la proprietà esclusiva (eccetto un infisso difettoso); d) in ogni caso, il sig. L., da tempo nel possesso dell’immobile, non aveva mai invitato la società a stipulare il contratto definitivo, sicchè eventuali ragioni che rendessero impossibile la stipula – secondo il ricorrente, i vizi dell’edificio e il sequestro – e che fossero imputabili alla promittente alienante non erano mai emersi.

Non sussiste la denunciata violazione delle norme in tema di inadempimento contrattuale e risoluzione, di cui la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione, e il motivo di ricorso si risolve, come i precedenti, nella critica alle valutazioni svolte dalla stessa Corte.

4. – Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell’assistente di studio dott. C.F..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 4 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2016

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