Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18289 del 08/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 08/07/2019), n.18289

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21753-21)16 proposto da:

D.N.F., elettivamente domiciliata in ROMA VIA RICCIOTTI

9, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA APREA, rappresentata e

difesa dall’avvocato BIAGIO CAPACCHIONE;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO

RICCI, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 765/2016 della CORTE D’APPELLO DI BARI,

depositata il 13/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANA

DORONZO.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Bari, con sentenza pubblicata in data 13/5/2016, ha rigettato l’appello proposto da D.N.F. contro la sentenza del tribunale di Trani, di rigetto della sua domanda volta ad ottenere il ripristino delle prestazioni di invalidità in godimento; la Corte territoriale ha ritenuto le censure “irrimediabilmente generiche” rispetto alle conclusioni raggiunte dal CTU nominato dal tribunale;

contro la sentenza la D.N. propone ricorso per cassazione e formula un unico motivo, cui resiste l’Inps con controricorso; la proposta del relatore sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e si censura la sentenza per non aver esaminato la consulenza tecnica di ufficio disposta in primo grado, dalle cui conclusioni emergeva la sussistenza del requisito sanitario per il ripristino, quanto meno, della pensione di inabilità, anch’essa richiesta in primo grado unitamente all’indennità di accompagnamento;

nell’esposizione dei fatti di causa si precisa che l’originaria domanda aveva ad oggetto il ripristino di entrambe le prestazioni cui la ricorrente godeva fin dal 1085, ingiustamente revocate dall’Inps con lettera del 15/1/2011, e che il tribunale aveva di fatto “ignorato” la domanda volta ad ottenere il riconoscimento anche della pensione di inabilità; che, con il ricorso in appello era stato espressamente richiesto, in riforma della sentenza del tribunale, il ripristino di tutte e due le prestazioni e, in via subordinata, della “sola pensione di inabilità con decorrenza dalla data della revoca (1/1/2011), così come accertato dal CTU dottor D.G. nel giudizio di prime cure e, conseguentemente, condannare l’Inps al pagamento della relativa prestazione”;

nell’illustrazione del motivo, si censura la sentenza per non essersi resa conto dell’esatto petitum della controversia;

benchè la censura sia stata formulata sotto la specie dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, con espresso riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il complessivo tenore del ricorso consente di apprezzare che il vizio denunciato è quello dell’omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello, riguardante il rigetto da parte del tribunale della domanda di pensione, autonoma e distinta rispetto alla domanda di indennità di accompagnamento;

l’ipotesi è dunque correttamente sussumibile nell’art. 360 c.p.c., n. 4;

ritiene tuttavia il collegio che il ricorso sia ammissibile, nonostante l’erroneità della indicazione numerica del vizio denunciato nell’ambito di quelli espressamente e tassativamente previsti dall’art. 360 c.p.c.:

l’ammissibilità va affermata sul presupposto che dall’intero tenore del ricorso si evince con chiarezza il contenuto della doglianza, avente ad oggetto l’omessa pronuncia da parte della corte territoriale sulla domanda di ripristino della pensione di inabilità;

inoltre, il ricorso è specifico e autosufficiente, dal momento che in esso sono trascritte sia le conclusioni rassegnate in primo grado sia il motivo di appello con le relative conclusioni, chiaramente volte ad ottenere una pronuncia su entrambe le prestazioni;

soccorrono quindi i principi espressi da questa Corte, secondo cui “nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravarne affinchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge” (cfr. Cass. sez. un. 24.7.2013, n. 17931: Cass. 16/03/2017, n. 6835; Cass. 22/01/2018, n. 1539; Cass. 07/05/2018, n. 10862);

nel merito, il motivo è fondato;

come si e su rilevato la D.N. ha chiesto al tribunale il ripristino delle prestazioni di invalidità cui era titolare, contrassegnate dal numero (OMISSIS), e tale domanda è stata riproposta in appello;

sulla stessa, la Corte barese ha omesso del tutto di pronunciarsi, con la conseguenza che la sentenza deve essere annullata e rinviata altro giudice d’appello perchè provveda e regoli anche le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2019

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