Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18288 del 25/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 25/07/2017, (ud. 22/03/2017, dep.25/07/2017),  n. 18288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15390-2015 proposto da:

P.V., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESI 72, presso lo studio dell’avvocato MARZIA ROSITANI (STUDIO

ABS), rappresentato e difeso dagli avvocati ARTURO PARENTE, RAFFAELE

MASCIA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell’avvocato CARLO BOURSIER

NIUTTA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIUSEPPE FERRARA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7783/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 25/11/2014 R.G.N. 1525/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/03/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANTONIO ARMENTANO per delega verbale Avvocato CARLO

BOURSIER NIUTTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 25 novembre 2014, la Corte d’Appello di Napoli, confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli e rigettava la domanda proposta da P.V. nei confronti di ENEL Distribuzione S.p.A., avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli per aver egli rimosso sei contatori visibilmente manomessi senza il rispetto delle procedure aziendali e senza dare alcuna comunicazione alla struttura gerarchica competente. La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto,infondata l’eccezione di inammissibilità per genericità del gravame proposta dalla Società allora appellata; tempestiva e specifica la contestazione; insussistenti i numerosi errores in procedendo in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado; sussistente l’addebito contestato al ricorrente e rilevante sul piano disciplinare, riflettendo la violazione di regole di diligenza, buona fede e collaborazione nonchè di specifiche norme aziendali, così da risultare suscettibile di ledere il vincolo fiduciario tra le parti in considerazione dei profili oggettivi e soggettivi della condotta; irrilevanti le pronunzie rese a favore di altri dipendenti imputati del medesimo illecito; infondata la pretesa alla corresponsione dell’indennità di preavviso.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il P., affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la Società. Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nonchè della L. n. 300 del 1970, art. 7 e dell’art. 25 del CCNL per gli addetti al settore elettrico del 5.3.2010 censura il giudizio espresso dalla Corte territoriale in ordine alla immediatezza e tempestività della contestazione ed alla proporzionalità della sanzione irrogata alla condotta addebitata.

Con il secondo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nonchè della L. n. 604 del 1966, art. 5 e dell’art. 1455 c.c., ribadisce la censura già prospettata nel primo motivo con riguardo all’erroneità del giudizio circa la proporzionalità della sanzione, ponendola sotto il profilo dell’inidoneità dell’impianto probatorio a sorreggere la valutazione positiva espressa dalla Corte territoriale.

Nel terzo motivo si deduce la nullità della sentenza in relazione agli errores in procedendo addebitati al primo giudice ed avallati dalla Corte territoriale, con particolare riferimento alla mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti (il riferimento è alla CTU destinata alla verifica delle denunciate anomalie dei contatori) con conseguente violazione del disposto dell’art. 420 c.p.c..

Il vizio di motivazione è prospettato nel quarto motivo con riguardo all’omesso esame della circostanza, rimasta sfornita di prova o, comunque, accertata con motivazione apparente in quanto fondata su presunzioni prive dei caratteri della gravità, precisione e concordanza, per cui i contatori oggetto di contestazione all’atto della loro sostituzione presentassero effettivamente segni di evidente manomissione.

A riguardo va innanzitutto rilevata l’infondatezza del primo motivo, atteso che il richiamo operato dalla Corte territoriale alla complessità delle verifiche da effettuare ed alla necessità di un tempo ragionevole per effettuarle, in particolare a motivo dell’ampiezza dell’utenza e del numero elevatissimo dei contatori di misurazione dei consumi, rende ragione della ritenuta osservanza nella specie del principio di immediatezza della contestazione secondo quel criterio di relatività cui fa riferimento la costante giurisprudenza di questa Corte, alla quale il giudice del gravame puntualmente si riporta.

Venendo, per esigenze di sequenza logica delle prospettate censure, al terzo motivo, se ne deve rilevare l’assoluta infondatezza se non l’inammissibilità, ivi limitandosi il ricorrente a riproporre pedissequamente a carico della Corte territoriale la sequela di vizi procedurali già denunciati in sede di gravame avverso l’accertamento istruttorio del primo giudice, senza neppure farsi carico di confutare le argomentazioni in base alle quali la Corte territoriale ha puntualmente motivato il rigetto di ciascuna di quelle stesse censure.

Parimenti inammissibile è poi il quarto motivo, per essere ivi dedotto, non tanto l’omesso esame di un fatto controverso decisivo per il giudizio, secondo quanto ora prevede il novellato art. 360 c.p.c., n. 5, quanto la carenza di motivazione circa la raggiunta prova dell’insussistenza del fatto allegato, ovvero l’essersi verificata la manomissione del contatore in un momento successivo alla sua rimozione da parte del ricorrente, vizio, del resto, insussistente per essere la motivazione della Corte territoriale fondata su dichiarazioni testimoniali che il ricorrente neppure fa oggetto di specifica censura e che, di contro, offrono solida base agli ulteriori argomenti desunti in via presuntiva su cui poggia il convincimento della Corte medesima circa la sussistenza e rilevabilità della manomissione all’atto della rimozione del contatore da parte del ricorrente.

Ancora inammissibile si rivela il secondo motivo, risolvendosi la contestazione del giudizio di proporzionalità della sanzione irrogata rispetto all’addebito contestato – giudizio correttamente espresso dalla Corte territoriale con riguardo alla gravità del comportamento nelle sue caratteristiche oggettive e soggettive (trattandosi di inosservanza volontaria di un dovere di cooperazione nell’esecuzione del contratto che incombe a quanti svolgono le mansioni del ricorrente direttamente incidente sugli interessi economici della Società) – nel richiamo del tutto ininfluente a sentenze rese su casi analoghi pronunziatesi nel senso del difetto di tale requisito.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità nei confronti della sola parte costituita, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2017

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