Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18288 del 19/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 19/09/2016, (ud. 04/05/2016, dep. 19/09/2016), n.18288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2911-2012 proposto da:

MARCEGAGLIA SPA 01331020204, IN PERSONA DELL’AMM.RE DELEGATO E LEGALE

RAPP.TE P.T.; elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE MILIZIE

22, presso lo studio dell’avvocato ANDREA RICCIO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MASSIMO MILITERNI;

– ricorrente –

contro

CIRIO DEL MONTE ITALIA SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 2-B, presso lo

studio dell’avvocato FABRIZIO GRASSETTI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANGELO ACHENZA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 965/2011 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 15/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2016 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato Riccio Andrea con delega depositata in udienza

dell’Avv. Militerni Massimo difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. Tonetti Paolo con delega depositata in udienza dell’Avv.

Grassetti Fabrizio difensore della controricorrente che si riporta

alle difese depositate;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – E’ impugnata la sentenza della Corte d’appello di Brescia, depositata il 15 settembre 2011 e notificata il 25 novembre 2011, che ha rigettato l’appello proposto da Marcegaglia s.p.a. avverso la sentenza del tribunale di Mantova e nei confronti di Cirio Del Monte Italia s.p.a. in amministrazione straordinaria.

1.1. – La società sottoposta alla procedura concorsuale aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 335 del 1998, ottenuto da C.C.T. s.r.l. (poi divenuta Marcegaglia spa) per il pagamento dell’importo di Lire 227.309.407, oltre interessi legali e spese, a titolo di saldo della fornitura della caldaia-generatore di vapore per la lavorazione della frutta, allocata nello stabilimento di Del Monte Kenya Limited in (OMISSIS), oggetto dell’ordine (OMISSIS), ed aveva eccepito l’inadempimento della società venditrice, con conseguente domanda riconvenzionale risarcitoria.

1.1. – Il Tribunale, in accoglimento dell’opposizione, aveva revocato il decreto ingiuntivo, dichiarato improponibile la domanda di Marcegaglia, accertato la sussistenza dell’inadempimento della società venditrice e condannato quest’ultima al pagamento dell’importo di Euro 334.408,25, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

2. – La Corte d’appello ha confermato la decisione, osservando, in via preliminare, che il contraddittorio era stato regolarmente instaurato nei confronti della società Cirio Del Monte Italia, individuata quale legittimata passiva della domanda proposta in via monitoria di pagamento del saldo della fornitura, e che soltanto in appello la società Marcegaglia aveva contestato la legittimazione passiva sulla base della prospettazione di questioni nuove, riguardanti l’interposizione e la simulazione relativa soggettiva.

2.1. – Nel merito, la Corte territoriale ha condiviso la valutazione espressa dal Tribunale in ordine sia all’imputabilità alla venditrice Marcegaglia del ritardo nella consegna del macchinario – ritenendo non sufficiente, a fini liberatori, il generico richiamo allo sciopero nazionale dei metalmeccanici proclamato nel periodo in questione -, sia alla interpretazione della scrittura 19 marzo 1998, che non conteneva rinuncia, da parte di Cirio Del Monte, ad avvalersi della penale da ritardo.

2.2. – Secondo la Corte territoriale era provato anche il ritardo nell’avviamento dell’impianto oggetto di compravendita, produttivo di danno che non era compreso nella penale pattuita in riferimento al ritardo nella consegna dell’impianto stesso. Il Tribunale aveva rilevato, sulla base del contenuto del contratto, che la caldaia avrebbe dovuto essere assemblata in (OMISSIS) dalla società acquirente con l’assistenza di un operaio della società venditrice; che l’installazione era stata effettuata in data (OMISSIS); che era provata la mancanza di elementi e accessori indispensabili per il montaggio, come riconosciuto dalla stessa Marcegaglia che, dopo le contestazioni della controparte, aveva inviato il materiale mancante e si era scusata per il ritardo nell’avviamento dell’impianto. Gli elementi indicati costituivano un comportamento concludente della venditrice, che definitivamente superava le attestazioni rilasciate dal Bureau Veritas in ordine alla completezza del materiale inviato nei contenitori sigillati, consegnato dalla venditrice al vettore.

2.3. – La Corte d’appello ha disatteso la richiesta di rinnovo della CTU, e confermato la correttezza della ricostruzione operata dal Tribunale sulla base della CTU espletata e del supplemento di CTU, le cui conclusioni non erano messe in discussione dalle censure tecniche formulate dall’appellante in ordine all’accertamento dei difetti costruttivi e del malfunzionamento della caldaia, nonchè al minore valore dell’impianto.

3. – Per la cassazione del provvedimento Marcegaglia spa ha proposto ricorso sulla base di sei motivi.

Resiste con controricorso Cirio Del Monte Italia in amministrazione straordinaria.

Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il ricorso è infondato.

1.1. – Con il primo motivo è dedotta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c., e si contesta il difetto di integrità del contraddittorio per mancata partecipazione al processo della società Del Monte Kenya Limited. In assunto della ricorrente, dagli atti di causa e dalle dichiarazioni testimoniali sarebbe emerso che l’impianto era stato acquistato da Cirio Del Monte Italia e poi ceduto a Ciro Del Monte (OMISSIS). Il contratto era stato sottoscritto da Cirio Del Monte Italia, e ciò giustificava che la domanda di pagamento del residuo prezzo fosse stata proposta nei suoi confronti, mentre il beneficiario della fornitura e delle prestazioni accessorie era Cirio Del Monte Kenya, e perciò unico soggetto legittimato a chiedere eventuali danni derivanti dalla ritardata o non corretta esecuzione del contratto.

1.2. – La doglianza è infondata.

Non sussistono i presupposti del litisconsorzio necessario tra le società del gruppo Cirio Del Monte e la venditrice Marcegaglia.

Il contratto della cui esecuzione si controverte è intervenuto tra il venditore Marcegaglia e l’acquirente Cirio Del Monte Italia, e l’impianto oggetto del contratto era destinato ab origine allo stabilimento (OMISSIS) del gruppo Cirio Del Monte.

Il litisconsorzio necessario sussiste quando la domanda giudiziale individui una situazione sostanziale plurisoggettiva ovvero quando, pur essendo stata dedotta una situazione bilaterale, emerga dalla difesa del convenuto che in realtà la situazione è plurisoggettiva. Nel caso di specie non ricorre nè l’una nè l’altra ipotesi ed è pertanto priva di rilievo la distinzione prospettata in ricorso, tra il soggetto parte contrattuale (Cirio Del Monte Italia), in quanto tale destinatario della domanda di pagamento del residuo prezzo, e il soggetto beneficiario del bene acquistato (Cirio Del Monte Kenya), in quanto tale unico legittimato a far valere l’eventuale inadempimento delle obbligazioni connesse alla vendita.

La società Cirio Del Monte Kenya, pur essendo soggetto autonomo, nella vicenda in esame è “soltanto” l’utilizzatrice dell’impianto oggetto della compravendita, e non riveste la qualità di litisconsorte necessario.

2. – Con il secondo motivo è dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c., artt. 1362, 1510 e 1228 c.c., nonchè vizio di motivazione.

Si contesta che la Corte d’appello abbia ritenuto che la società Marcegaglia fosse obbligata a provvedere alla supervisione del montaggio della caldaia, e l’affermazione di responsabilità per il ritardato avviamento dell’impianto in ragione della mancata fornitura dei componenti necessari.

La ricorrente evidenzia che il contratto prevedeva a suo carico soltanto l’assistenza al montaggio, con l’ausilio di un proprio dipendente per venti giorni, e la supervisione all’avviamento dell’impianto, con l’assistenza di un proprio dipendente per una settimana, e che non era fissato un termine per tali attività, con la conseguenza che non poteva esserle addebitato il ritardo. L’unico termine previsto a carico di Marcegaglia era quello di consegna dell’impianto, entro il 15 dicembre 1996 franco banchina nave a Ravenna.

Con la consegna della merce al vettore indicato dall’acquirente, la venditrice si era liberata sia dell’obbligo di consegna, ai sensi dell’art. 1510 c.c., comma 2, sia dell’obbligo di fornire l’impianto completo, attesa la certificazione rilasciata dal Bureau Veritas, appositamente incaricato di ispezionare il contenuto della merce e verificarne integrità e completezza. La Corte d’appello aveva ignorato il significato della certificazione indicata, e valorizzato, in senso contrario, elementi desunti dalla corrispondenza ispirata ai principi di buona prassi commerciale, così violando anche l’art. 1228 c.c., in quanto Bureau Veritas doveva considerarsi ausiliario della società D.M., sulla quale ricadevano le conseguenza della erroneità del controllo effettuato sulla merce.

2.1. – La doglianza, che cumula più censure, è inammissibile.

La ricorrente sollecita genericamente un riesame del contratto e della documentazione rilasciata dal Bureau Veritas, senza indicare i criteri ermeneutici in assunto violati dal giudice del merito e senza riportare il contenuto degli atti oggetto della contestata interpretazione.

Come ripetutamente affermato da questa Corte, la parte che intenda denunciare con il ricorso per cassazione un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una o più clausole contrattuali, non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui all’art. 1362 c.c. e ss., giacchè le censure non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata. La stessa parte è quindi onerata della specificazione dei canoni che in concreto assuma violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, e, in ossequio al principio di autosufficienza, della trascrizione delle clausole contrattuali e dei documenti sui quali assume essersi verificato l’errore del giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di verificare la sussistenza dell’errore ovvero di apprezzare il denunciato deficit motivazionale (ex plurimis e da ultimo, Cass., sez. L, sentenza n. 25728 del 2013).

3. – Con il terzo motivo è dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. e vizio di motivazione. La ricorrente contesta che, ai fini della valutazione dell’imputabilità del ritardo nella consegna della merce, la Corte d’appello non abbia tenuto conto dello sciopero nazionale dei lavoratori metalmeccanici, che aveva coinvolto le maestranze della società venditrice rendendo impossibile il rispetto del termine di consegna. Sarebbero inoltre erronei il mancato riconoscimento della rinuncia della società Cirio Del Monte ad avvalersi della penale pattuita per il ritardo, come da atto del (OMISSIS), e la ritenuta sussistenza del danno da ritardo nella consegna.

3.1. – Le doglianze, cumulate nell’unico motivo, sono inammissibili.

Quanto alla questione della non imputabilità del ritardo per il concomitante sciopero nazionale dei lavoratori metalmeccanici, la Corte d’appello ha ritenuto la circostanza non liberatoria per plurime ragioni, in particolare per la genericità del richiamo in assenza di attestazione della percentuale di adesione allo sciopero dei lavoratori Marcegaglia, e tale ratio, non censurata, è sufficiente a sorreggere il decisum. Ne consegue la sopravvenuta carenza di interesse delle censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività dell’altra, alla cassazione della decisione stessa (ex plurimis, Cass., sez. 3, sentenza n. 2108 del 2012).

La doglianza concernente il mancato riconoscimento dell’avvenuta rinuncia all’applicazione della penale da parte di Cirio Del Monte è inammissibile perchè sollecita una nuova interpretazione della scrittura del (OMISSIS), senza peraltro riportarne il contenuto, in violazione del principio di autosufficienza.

Generica e priva di supporti risulta, infine, la contestazione sul riconoscimento del danno da ritardo.

4. – Con il quarto motivo è dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 1362, 1382 e 1384 c.c..

La ricorrente lamenta la condanna al risarcimento del danno da ritardato avviamento dell’impianto, in aggiunta alla penale da ritardo nella consegna della merce, in assenza di una previsione contrattuale che consentisse di ritenere il risarcimento non limitato alla penale pattuita. Si contesta inoltre l’omessa pronuncia sia sul motivo di appello che riguardava la risarcibilità del danno ulteriore, sia sulla richiesta di riduzione della penale.

4.1. – Le doglianze sono in parte infondate e in parte inammissibili.

La Corte d’appello ha chiarito che oggetto della pattuizione contenuta nella clausola penale era il ritardo nella consegna del materiale, e cioè un profilo di inadempimento diverso dal ritardo nell’avviamento dell’impianto, che il Tribunale aveva ritenuto sussistente sulla base della valutazione di tutte le risultanze istruttorie, con argomentazioni congrue e condivisibili, che la Corte d’appello ha ripercorso nel dettaglio.

La risarcibilità del danno da ritardato avviamento non necessitava dunque di apposita pattuizione che consentisse di superare il limite fissato nella clausola penale, e con la motivazione così resa la Corte d’appello ha evidentemente pronunciato sulla questione del “danno ulteriore”.

La denuncia di omessa pronuncia sulla richiesta di riduzione della penale risulta inammissibile in quanto la sentenza d’appello (pag. 20), dopo avere confermato la condanna della società Marcegaglia al pagamento della penale ex art. 1382 c.c. nella misura già liquidata, ha precisato che la relativa determinazione non era oggetto di gravame, e tale affermazione non è stata impugnata in sede di ricorso.

5. – Con il quinto motivo è dedotto vizio di motivazione con riferimento al punto decisivo della detrazione – dal quantum liquidato a titolo di risarcimento in favore di Cirio Del Monte – dell’ammontare della fideiussione bancaria, rilasciata da Marcegaglia a garanzia del funzionamento della caldaia, ed escussa dalla controparte.

5.1. – La doglianza è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto la ricorrente non ha riportato il testo della fideiussione, rendendo così impossibile il sindacato di questa Corte sul denunciato vizio di motivazione.

6. – Con il sesto motivo è dedotto vizio di motivazione con riferimento al punto decisivo della quantificazione del minor valore della caldaia, e si contesta sotto plurimi profili la valutazione espressa in proposito dal CTU.

6.1. – La doglianza è inammissibile in quanto sollecita un riesame delle risultanze peritali, peraltro non riportate in ricorso, a fronte della esaustiva e congrua motivazione con cui la Corte d’appello ha fatto proprie le conclusioni della CTU e del supplemento di indagine, in ordine all’accertamento del valore della caldaia.

7. – Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 4 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2016

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