Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18288 del 11/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18288 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: SPENA FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso 2062-2017 piropo sto da:

C. U

MELE NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN
TOMMASO D’AQUINO n.83, presso lo studio dell’avvocato FILOMENA
MOSSUCCA, rappresentato e difeso dagli avvocati FILOMENA FASANO,
FELI CIANO PALMIERL

ricorrente contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE n.144,
presso lo studio degli avvocati FRANCESCA SALVATORI, e LORELLA
FRASCONA’ che unitamente lo rappresentano e difendono;

Data pubblicazione: 11/07/2018

PROC. nr. 2062/2017

– resistente contro
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SALERNO

-intimata-

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede
delrAVVOCATURA CENTRALE dell’Istituto medesimo, rappresentato e
difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati ANTONINO SGROL
CARLA D’ALOISIO, ESTER ADA VITA SCIPLINO, LELIO
MARITATO, EMANUELE DE ROSE ; GIUSEPPE MATANO;

– resistente contro
EQUITALIA, SUE) S.P.A.;

– Intimatacontro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
C.F.96007780792, in persona del legale rappresentante pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;

interventore

avverso la sentenza n. 581/2016 della CORTE D’APPELLO cli SALERNO,
depositata il 20/07/2016;
2

contro

PROC. nr . 2062/2017

udita la telazione della causa svolta nella carriera di consiglio non partecipata
del 17/04/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA PENA,

RILEVATO
che con sentenza del 25 maggio- 20 luglio 2016 numero 581 la Corte

NICOLA MELE nei confronti dell’INPS, dell’ INAIL, di EQU:TALIA SUD spa e
della DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SALERNO avverso la
sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva dichiarato inammissibile
iI ricorso proposto dal MELE per la impugnazione di vari estratti di ruolo,
dichiarava prescritto il credito portato da tre cartelle esattoriali tra quelle
impugnate ( rispettivamente, la nr. 100 2001 0088686465; la nr. 100 2001
010408676[); la nr. 100 2000 0067576803);
che avverso la sentenza ha proposto ricorso NICOLA MELE, articolato
in tre motivi. L’INPS e l’INAIL hanno depositato procura alle liti; EQUITALIA
SUD spa e la DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO di . Salerno sono
rimaste intimate; ha depositato atto di costituzione per la partecipazione
all’udienza di discussione il MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI;
che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’articolo 380 bis cod.proc.civ.;
che il ricorrente ha depositato nota del 31 novembre 201.7, cui è
allagata la asseverazione di conformità della copia cartacea del ricorso
telematica e della notifica telematica prodotti ih questa sede agli atti
originali;

. CONSIDERATO
che il ricorrente ha dedotto:
– con il primo motivo: ai sensi dell’articolo 360 numero 5 codice di
procedura civile, vizio di motivazione nonchè violazione dell’articolo 112
codice di procedura civile. Ha esposto che gli estratti di ruolo impugnati
afferivano a 32 cartelle esattoriali; con il ricorso originario egli aveva
chiesto di accertare la avvenuta notifica delle cartelle e, comunque,
i’avvenuto decorso del termine di prescrizione di cinque

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anni dalla data della

di Appello di Salerno, accogliendo parzialmente l’appello proposto da

PROC. nr . 2.062/2017

loro notifica.

L.a Corte territoriale aveva dichiarato la prescrizione del

credito soltanto in relazione a tre cartelle esattoriali, per ii decorso del
termine decennale dalia data della loro notifica; rispetto alle restanti
ventinove cartelle, per le quali la domandai era stata respinta, non aveva
indicato la data di avvenuta notifica e non si era avveduta del fatto che ben
dodici estratti di ruolo non erano corredati dell’avviso di ricevimento
postale, unico documento attestante la notifica delle cartelle. Tale
omissione costituiva altresì violazione deli’articolo 112 cod.proc.civ., per
non avere la Corte di merito esaminato la doglianza che prospettava
l’omessa notifica di questi titoli.
-con il secondo motivo — ai sensi dell’articolo 360 numero 3 codice di
procedura civile— vioiazitne degli articoli 2935, 2946, 2948 e 2953 cod.civ.,
per avere la Corte di merito affermato che per effetto della mancata
proposizione dell’opposizione alla cartella esattoriale il diritto alla
contribuzione non era soggetto a prescrizione e poteva prescriversi soltanto
i’azione esecutiva, nel termine ordinario decennale;
– con il terzo motivo, erroneità della statuizione di compensazione delle
spese dei due gradi .di giudizio, fondata sul parziale accoglimento della
domanda, per effetto dei vizi denunziati nei primi due motivi;

che ritiene il Collegio si debba dichiarare, in via preliminare rispetto
all’esame delle censure, la improcedibilità del ricorso;

che, infatti, il ricorso è stato redatto in forma telematica e firmato
digitalmente dai difensori; non essendo stato esteso al giudizio in
Cassazione il processo telematico, il difensore, dopo avere notificato l’atto,
sempre in via informatica, ha poi provveduto alla stampa. di una copia del
ricorso e della notifica ed al suo deposito ex articolo 369 cod.proc.civ.
Trovano dunque applicazione le disposizioni sul deposito di copie
analogiche di atti notifiCati in via digitale, di cui alla legge 21 gennaio
1994, n. 53, articolo 9, dammi 1 bis e 1 ter, a tenore del quale:
1.bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a
norma dell’art. 3 bis, l’avvocato -estrae -copia su -supporto -analogico del – messaggio di posta
elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne
attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi della D.Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82, art. 23, comma 1.

4

PROC. nr . 2.062/2017

1.ter. In tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornir1,7,
con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1 bis.

A sua volta il richiamato articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82- Codice della Amministrazione Digitale ( nella
formulazione vigente dal 25.1.2011 in forza del decreto legislativo 30

Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica
avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da

CUI

sono tratte se la

loro conformita all’originale in tutte le sue componenti e’ attestata da un pubblico ufficiale a cio’
autorizzato.

E’ lo stesso avvocato ad avere al riguardo

la qualità di pubblico

ufficiale, per quanto previsto dall’articolo 6 della medesima legge 53/1994
(nel testo aggiornato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 art. 1, comma
19, numero 2), a tenore del quale l’avvocato o il procuratore legale
quando compila le attestazioni di cui all’articolo 9 è considerato pubblico
ufficiale ad ogni effetto.

Questa Corte nell’arresto del 22 dicembre 2017 nr. 30918, cui si
intende assicurare continuità, ha chiarito che il potere del difensore di
attestare la conformità della copia analogica all’atto digitale riguarda) il
messaggio di posta elettronica certificata, i suoi allegati (ricorsb e relazione
di notifica), le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna e dunque si
estende al ricorso in cassazione -.
Nel caso in cui, come nella fattispecie di causa, il ricorso analogico è
una mera copia di quello informatico priva della necessaria attestazione di
conformità sottoscritta dal difensore, esso non è idoneo ad integrare quanto
richiesto dall’art. 369 cod.proc.civ., comma 1, ed è quindi improcedibile. Le
sezioni unite hanno infatti affermato che «è improceclibile il ricorso per
cassazione del quale sia stata depositata, nel termine di venti giorni dalla
-notificazione r.soltanto._una_copia non.autenticata e non già originale» (Cass.,
sez. un., – 10 ottobre 1.997, n. 9861).

dicembre 2010, n. 235, articolo – 16 comma 1) dispone:

PROC. nr . 2062/2017

La giurisprudenza è costante nell’affermare che l’improcedibilità del
ricorso deve essere rilevata d’ufficio, senza che sia necessaria un’eccezione
della controparte (Cass, 18 settembre 2012, n. 15624, Cass. 22914/2013,
CEISS. 870/2015, nonché, da ultimo, Cass. 7 febbraio 2017, n. 3132).
Non ha efficacia sanante il deposito di una asseverazione di conformità

guanto avvenuto allorchè il termine di venti giorni cui all’articolo 369,
comma 1, cod.proc,civ, era ampiamente decorso, .
Nel citato arresto nr. 30918/2017 si è già evidenziato (in continuità con
Cass. 20 gennaio 2015, n. 870 e Cass., 7 febbraio 2017, 11. 3132) che il
deposito dell’originaie può avvenire anche separatamente e dopo la
produzione della copia non autenticata del ricorso notificato ; purchè,
tuttavia, venga rispettato il termine di venti giorni dall i’ultima notificazione,
non essendo ammissibile il recupero dopo la scadenza del termine di una
condizione di procedibilità mancante.
Si è anche chiarito che, secondo il principio enunciato dalle sezioni unite
di guesta Corte nella sentenza 2 maggio 2017, n. 10648, la sanzione della
improcedibilità non si applica soltanto nella ipotesi in cui il documento
mancante ( nella specie, attestazione di conformità della copia analogica idei
ricorso digitale) sia nella disponibilità del giudice perchè prodotto dalla
controparte (o perché presente nel fascicolo d’ufficio).
Nella fattispecie di causa le parti intimate INPS ed INAIL si sono limitate
a depositare procura alle liti , l’INPS peraltro oltre il termine di cui
all’articolo 370 cod.proc.civ.
che,

da ultimo,

deve essere dichiarata la inammissibiíità della

costituzione del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI,
atteso che la quanta di parte legittimata a proporre il ricorso per cassazione
o a resistere ad esso, spetta solo a chi abbia assunto la ‘veste di parte nel
giudizio di merito conclusosi con la decisione impugnata, indipendentemente
dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto sostanziale
dedotto in igiudizio (ex plurimis: -Cessazione civile, isez. VI, 02/10/2014, . n.
20789; Cass. Sez. 3„ Sentenza n. 15021 del 15/07/2005); è stata iparte del

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agli originali sottoscritta dall’avvocato e datata 31 novembre 2017, in

PROC. nr . 2.052/2C’17

giudizio unicamente lE DIREZIONE PROVINCIALE DEL. LAVORO ci Sale( – no,
per quanto risulta dalla sentenza impugnata;
che, conclusivamente, il ricorso può essere definito con ordinanza in
Camera di consiglio ex articolo 375 cod.proc.civ,;

che non vi è luogo, a refusione delle spese, per la sostanziale assenza di

che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente ai 30 gennaio
2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’arti_ co 17 L.
228/2012 ( che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
la impugnazione integralmente rigettata

PQM
La Corte dichiara

la

improcedibilità del

ricorso.

Dichiara

la

inammissibilità dell’intervento del Ministero del lavoro e delle Politiche
Sociali. Nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13 Co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
iI ricorso a norma del dorma 1 bis dello stesso articolo
Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 17 aprile 2018
JEL PRESIDENTE

qicàcceezeibuLl

attività difensiva dell’INPS e dell’INAIL ;

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