Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18288 del 06/09/2011

Cassazione civile sez. I, 06/09/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 06/09/2011), n.18288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.M., con domicilio eletto in Roma, via Vigna di Morena

n. 69/A, presso Anna Maria Rossi, rappresentato e difeso dall’Avv.

AMATO Felice, come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Napoli n.

4125/07 VG depositato il 23 maggio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 13 luglio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.M. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha rigettato il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al Tribunale di Vallo di Lucania dal 24.3.2003 al 7.3.2005.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo e il secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, con i quali si deduce violazione di legge per avere la Corte d’appello ritenuto ragionevole la durata del processo presupposto di due anni e tre mesi benchè si trattasse di causa in materia di lavoro e previdenza sono manifestamente infondati, avendo già la Corte enunciato il principio secondo cui “In tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, ai fini della determinazione del termine di ragionevole durata del processo, alle cause di lavoro e previdenziali si applicano gli “standards” comuni fissati dalla Corte EDU posto che la disciplina del processo del lavoro non prevede forme di organizzazione diverse, tali da differenziarne il corso in rapporto all’oggetto della controversia e da richiedere l’applicazione di parametri diversi (Sez. 1, Sentenza n. 23047 del 30/10/2009), senza tener conto della circostanza che evidentemente non doveva trattarsi di questione di particolare rilievo se il ricorrente ha atteso circa quindici anni per far valere pretese relative ad indennità percepite tra il 1975 e il 1986.

Il principio sopra richiamato induce a ritenere assorbito il terzo motivo basato sul presunto errore in cui sarebbe incorso il giudice di merito nel ritenere che il procedimento di primo grado fosse durato solo due anni e tre mesi e non tre anni.

Il ricorso deve dunque essere rigettato. Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimata Amministrazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2011

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