Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18288 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 05/08/2010, (ud. 13/07/2010, dep. 05/08/2010), n.18288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA

FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL’EMIGRAZIONE, e per L’ISPETTORATO

PROVINCIALE DEL LAVORO DI AGRIGENTO, in persona dell’Assessore pro

tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

F.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 419/2005 del TRIBUNALE di SCIACCA, depositata

il 25/10/2005 r.g.n. 71/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con autonomi ricorsi depositati in data 16 febbraio 2004 F. A. proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. 01/1709 prot. n. 225, 02/362 prot. 224, 02/363 prot. 226, 01/1708 prot. 221, 01/1711 prot. 223, n. 01/1710 prot. 222, emesse dall’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Agrigento e notificate il 16.01.2004, chiedendo che fossero sospese, annullate o comunque private d’efficacia per violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 75 e della circolare INPS n. 59 del 6.03.2000.

Costituitosi, l’Ispettorato resistente chiedeva il rigetto delle domande dell’opponente, deducendo l’irrilevanza del contratto di riallineamento contributivo, sottoscritto dal ricorrente, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative applicate con le ordinanze opposte e, nel merito, la fondatezza di queste ultime.

Con ordinanza in data 4 giugno 2004 l’adito giudice disponeva la riunione dei procedimenti aventi ad oggetto le ordinanze notificate allo stesso ricorrente.

Quindi la causa, istruita documentalmente, e con autorizzazione al deposito di note, difensive, veniva decisa con sentenza del 20 giugno – 25 ottobre 2005 dal tribunale di Sciacca che accoglieva le opposizioni avverso le ordinanze ingiunzione n. 01/1709 prot. n. 225, 02/362 prot. 224, 02/363 prot. 226, 01/1708 prot. 221, 01/1711 prot.

223, che per l’effetto annullava; rigettava invece l’apposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. 01/1710 prot. 222. Compensava tra le parti le spese di lite.

2. Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’Assessorato regionale del Lavoro.

Non ha svolto difesa la parte intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso e’ articolato in un unico motivo con cui si censura l’impugnata sentenza per aver accolto un motivo irritualmente introdotto in giudizio sulla violazione della regola dell’onere della prova.

2. Il ricorso e’ fondato.

Dalla stessa impugnata sentenza risulta che le plurime opposizioni dell’originario opponente si fondavano sul recepimento di accordi di riallineamento L. n. 448 del 1998, ex art. 75 che ha previsto la possibilita’ di estinguere le contravvenzioni in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ricorrendo determinate condizioni; cfr.

in proposito Cass. sez, lav., 1 ottobre 2003, n. 14640, secondo cui l’accordo aziendale di recepimento dell’accordo provinciale di riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori delle imprese industriali ed artigiane operanti nelle aree del Mezzogiorno ai livelli dei contratti collettivi nazionali disciplinato (nelle parti, nel contenuto, nei termini e negli adempimenti) dal D.L. n. 510 del 1996, art. 5 (conv. nella L. n. 608 del 1996 e come modif. dalla L. n. 196 del 1997, art. 23, comma 2, L. n. 448 del 1998, art. 75 e L. n. 144 del 1999, art. 45), oltre a determinare la sospensione dell’onere di corrispondere l’ammontare retributivo di cui al D.L. n. 338 del 1989, art. 6, comma 9, lett. a), b) e c), (conv. nella L. n. 389 del 1989) quale condizione per fruire delle agevolazioni previste nel citato D.L. n. 510 del 1996, art. 5 incide sulle violazioni pregresse, aprendo un procedimento costituito dall’applicazione dell’accordo provinciale; nel corso di tale procedimento, i provvedimenti di esecuzione delle predette violazioni non possono essere iniziati, e, ove iniziati, devono essere sospesi fino a che con il riallineamento si ha la sanatoria delle sanzioni per le inadempienze contributive.

Il tribunale adito ha in sostanza rigettato tale (unico) motivo di opposizione affermando “l’irrilevanza, nei presenti, giudizi riuniti, della disciplina relativa al riallineamento contributivo di cui alla L. 23 dicembre 1998, n. 448 come successivamente modificata, la cui dedotta violazione costituisce l’unico motivo di censura delle ordinanze ingiunzione impugnate”.

Il tribunale pero’ d’ufficio ha rilevato che, sulla base della documentazione offerta in comunicazione dall’Ispettorato opposto, l’unica violazione che poteva ritenersi certamente provata era quella sanzionata con l’ordinanza ingiunzione n. 01/1710 prot. 222;

violazione consistente nella consegna a tre lavoratori , da parte del ricorrente, di prospetti paga con indicazione di una retribuzione di importo diverso rispetto a quello effettivo.

Per le altre ordinanze ingiunzioni impugnate, riguardanti varie violazioni (divergenza tra l’orario di lavoro effettivo e quello part – time dichiarato dal datore; data di inizio del rapporto di lavoro di una dipendente; inesattezze nelle registrazioni sui libretti di lavori dei tre dipendenti) non vi erano prove sufficienti della responsabilita’ dell’opponente.

Cio’ pero’ in tribunale non poteva rilevare d’ufficio in mancanza di uno specifico motivo di opposizione.

Questa Corte (Cass., sez. 1^, 28-05-2002, n. 7790) ha infatti affermato – e qui ribadisce – che nel giudizio di opposizione a ordinanza – ingiunzione disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 e 23 i poteri decisori del giudice sono delimitati dalla causa petendi fatta valere con l’opposizione stessa, sicche’, salve le ipotesi di inesistenza dei provvedimento sanzionatorio, non sono rilevabili d’ufficio ragioni di nullita’ del provvedimento opposto o del procedimento che l’ha preceduto non dedotte dal ricorrente.

3. Il ricorso va quindi accolto.

L’impugnata sentenza va quindi accolta e, potendo la causa essere decisa nel merito, vanno respinte le originarie opposizione.

Sussistono giustificati motivi per compensare le spese per l’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le originarie opposizioni; spese compensate per l’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 13 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

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