Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18287 del 08/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 08/07/2019), n.18287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21189-2016 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALDINIEVOLE

11, presso lo studio dell’avvocato ESTER FERRARI MORANDI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 133/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/03/2016:

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANA

DORONZO.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Roma, ha accolto la domanda di C.A. e, per l’effetto, le ha riconosciuto il diritto all’indennità di accompagnamento con decorrenza 1/6/2015 e ha condannato l’Inps al pagamento della relativa prestazione; ha invece confermato la sentenza sia nella parte in cui ha rigettato la domanda diretta ad ottenere la pensione di inabilità, per effetto del passaggio in giudicato del relativo capo della sentenza che l’aveva rigettata per difetto del requisito reddituale; sia nella parte in cui ha rigettato la domanda di assegno mensile, per difetto dei requisiti socioeconomici;

contro la sentenza, la C. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; l’Inps non svolge attività difensiva;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerate non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

l’unico motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto insussistente il diritto all’assegno mensile di assistenza e alla pensione di inabilità “a causa della mancata allegazione e conseguente prova della sussistenza dei requisiti reddituali”;

la ricorrente assume, invero, la violazione delle norme citate in quanto il giudice avrebbe dovuto fare uso dei suoi poteri istruttori ufficiosi, ai sensi degli artt. 421 a 437 c.p.c., al fine di far emergere la verità materiale anche alla luce dei principi del giusto processo;

il motivo è inammissibile:

la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nulla norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892; da ultimo Cass. 23/10/2018, n. 26769): è nel potere del giudice, senza che si determini alcuna violazione del principio della disponibilità delle prove, ammettere esclusivamente le prove che ritenga motivatamente rilevanti ed influenti al fine del giudizio richiestogli e negare (o rifiutarne l’assunzione se già ammesse: v. art. 209 c.p.c.) le altre (fatta eccezione per il giuramento) che reputi del tutto superflue e defatigatorie (Cass. 7 dicembre 1974, n. 4090; Cass. 20 aprile 1973, n. 1141; Cass. 24 ottobre 1970, n. 2141);

è altresì inammissibile la censura riguardante il mancato uso dei poteri istruttori da parte del giudice ex artt. 421 e 437 c.p.c., in difetto di allegazione di averne sollecitato l’esercizio, in citiamo diversamente si introdurrebbe per la prima volta in sede di legittimità un tema del contendere totalmente nuovo rispetto a quelli già dibattuti nelle precedenti fasi di merito (Cass. 25/10/2017, n. 25374; Cass. 26/06/2016, n. 14731);

al riguardo, deve osservarsi che, come risulta dalla sentenza impugnata, il tribunale aveva assegnato alla ricorrente un termine per produrre ulteriore documentazione, volta dimostrare la sussistenza del requisito reddituale e la parte nulla deduce in merito all’osservanza o meno di tale ordine, sicchè sotto tale profilo il motivo si presenta anche infondato, avendo il giudice già esercitato i poteri istruttori ufficiosi che oggi la parte nuovamente sollecita;

infine, la parte non censura le affermazioni della corte territoriale sia riguardanti la mancanza di prove circa il requisito della incollocazione al lavoro, necessario per il riconoscimento dell’assegno mensile di assistenza, sia – con riferimento alla pensione di inabilità – l’intervenuto giudicato sulla pronuncia di rigetto del “tribunale, fondata sull’accertamento di un reddito del coniuge superiore a quello previsto per legge per il riconoscimento della prestazione;

nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in considerazione del mancato Svolgimento di attività difensiva da parte dell’Inps;

sussistono invece presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; nulla sulle spese;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2019

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