Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18287 del 03/09/2020

Cassazione civile sez. II, 03/09/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 03/09/2020), n.18287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24273/2019 R.G. proposto da:

O.M., rappresentato e difeso dall’avv. Vincenza

Pirracchio, con domicilio in Palagonia, Via Bellini n. 18;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI CATANIA, in persona del Presidente

p.t.;

– intimata –

e

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANIA;

– intimato –

avverso la decisione del Consiglio nazionale dell’Ordine degli

Architetti, Pianificatori, Progettisti e Conservatori di Catania n.

21/2018, depositata in data 18.6.2018.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del giorno 7.11.2019

dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato;

Udito il Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. Sgroi Carmelo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Udito l’avv. Vincenza Rita Maria Pirracchio.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

O.M. ha impugnato dinanzi al Consiglio nazionale dell’ordine degli architetti il provvedimento con cui il Collegio di disciplina di Catania gli ha irrogato la sanzione della censura, per la violazione delle seguenti norme del codice deontologico:

1) art. 5, comma 1, per non aver conformato il rapporto con il committente S.S.R. (avente ad oggetto l’incarico di progettazione dei lavori di recupero a fini abitativi del sottotetto di una palazzina sita in (OMISSIS)) a criteri di correttezza e lealtà e per non aver informato quest’ultimo di un errore progettuale;

2) art. 10, per aver prodotto informazioni non veritiere in atti e documenti, quali errori grafici nella tavola di progetto DIA del (OMISSIS) e nella Dia onerosa n. (OMISSIS), in particolare per il difforme posizionamento delle cappuccine;

3) art. 14, comma 1, per non aver espletato con la dovuta diligenza l’incarico professionale, creando commistioni tra le opere condominiali ed interventi alle porzioni esclusive, senza che le parti fossero a conoscenza dei rispettivi ambiti di competenza;

4) art. 15, comma 1, per non aver curato con diligenza i rapporti con l’amministrazione, avendo istruito le singole pratiche a volte a firma esclusiva dell’amministratore condominiale, altre volte a firma del S.S.;

5) art. 27, comma 2, per non aver rettificato alcuni errori nell’espletamento dell’incarico e per non averne informato il cliente fino alla richiesta di sanatoria;

6) art. 30, per non aver adempiuto correttamente all’incarico per una non scusabile trascuratezza degli obblighi professionali, presentando istanze rigettate dall’amministrazione perchè viziate da errori e imprecisioni.

Il Consiglio nazionale ha confermato il provvedimento sanzionatorio, affermando – anzitutto – che l’ O. aveva violato precetti di carattere generale (negligenze nei rapporti con la committenza ed errori grafici) recepiti sia nelle norme in vigore all’epoca dei fatti, che nelle disposizioni adottate successivamente.

Ha respinto l’eccezione di prescrizione, osservando che comportamenti ascritti al ricorrente, iniziati nel (OMISSIS), si erano protratti fino al (OMISSIS) e che, trattandosi di illeciti di natura permanente, il termine di prescrizione decorreva dall’ultimazione dell’incarico e dalla scoperta dei vizi progettuali da parte dell’amministrazione.

Quanto alla fondatezza degli addebiti, la pronuncia ha stabilito che: a) come ammesso dallo stesso ricorrente nella memoria del 9.6.2015, questi non aveva informato il cliente di un errore progettuale; b) aveva reso informazioni non corrispondenti al vero in atti e documenti, quali errori grafici nella tavola di progetto nella Dia del (OMISSIS) e in quella del (OMISSIS), che si erano riverberati sulle successive determinazioni negative dell’amministrazione; c) aveva creato commistioni tra opere di pertinenza condominiale e opere di pertinenza del singolo condomino riguardo al sottotetto, senza che le parti fossero a conoscenza degli ambiti delle rispettive competenze; d) le pratiche erano state presentate a volte a firma dell’amministrazione del condominio, a volte del S.S., ed in altri casi a firma di entrambi.

Infine, il Consiglio nazionale ha ritenuto congrua la sanzione applicata, rilevando che il professionista non aveva rettificato gli errori e non aveva informato il cliente (come nel caso della rappresentazione grafica della cappuccina), fino alla presentazione della sanatoria in data (OMISSIS).

La cassazione di questa decisione è chiesta da O.M. con ricorso in quattro motivi.

Il Consiglio dell’ordine di Catania e il Procuratore della Repubblica presso il locale tribunale non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia – testualmente – la violazione dell’art. 11 preleggi, art. 25 Cost., dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamentando che il Consiglio nazionale: a) abbia applicato le previsioni del codice di deontologia professionale, in vigore dall’1.1.2014, a condotte consumate negli anni (OMISSIS) (in contrasto con il principio di irretroattività delle norme sanzionatorie) o – comunque – disposizioni non esistenti al momento delle violazioni; b) non abbia pronunciato sulle eccezioni formulate, al riguardo, negli scritti difensivi; c) abbia omesso di verificare un fatto decisivo, ossia la vigenza delle disposizioni asseritamente violate al momento della commissione dei fatti contestati; d) abbia disatteso l’obbligo di motivazione quanto all’individuazione delle norme applicabili.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 11 preleggi, art. 25 Cost., art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver il Consiglio nazionale ritenuto legittima la sanzione con riferimento ad una condotta esplicitamente ritenuta di natura colposa, trascurando che, ai sensi dell’art. 46 codice deontologico in vigore dall’1.1.2009 al 3.12.2013, erano sanzionabili le sole condotte volontarie e, quindi, dolose.

Il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 2935 c.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per aver il Consiglio nazionale ritenuto erroneamente che gli illeciti avessero carattere permanente, facendo decorrere la prescrizione dal momento in cui l’ufficio tecnico comunale aveva fatto rilevare la sussistenza dei vizi e degli errori progettuali, e per aver omesso di indicare gli errori progettuali ascritti al ricorrente e la data della loro scoperta.

Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver il Consiglio omesso di pronunciare sulle eccezioni sollevate dai ricorrente riguardo: a) alla diversa portata della previsione dell’art. 5, comma 1, del codice deontologico, rispetto alla disposizione precedentemente in vigore; b) all’insussistenza dell’errore grafico relativo alle cappuccine nella tavola di progetto allegata alla Dia del (OMISSIS) e nella Dia onerosa del (OMISSIS) nonchè riguardo all’insussistenza della violazione, su tali aspetti, del dovere di informazione verso il cliente; c) all’infondatezza della contestazione relativamente al presunto atteggiamento omissivo verso la committenza riguardo all’iter di approvazione delle pratiche e alla commistione tra interventi alle parti comuni ed interventi alle parti esclusive; d) all’infondatezza dell’addebito riguardo al perdurare degli errori progettuali fino alla sanatoria del (OMISSIS) e alle istanze respinte dall’amministrazione per la presenza di errori e inesattezze progettuali.

2. Occorre rilevare che il ricorso, predisposto in originale telematico e depositato in copia analogica nel termine di venti giorni dalla notifica eseguita a mezzo pec, risulta privo dell’attestazione di conformità L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter.

Tale omissione comporta la sanzione prevista dall’art. 369 c.p.c., salvo che il controricorrente – anche tardivamente costituitosi depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata o non disconosca la conformità della copia informale all’originale notificatogli D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 23, comma 2.

Ove invece, come nel caso in esame, i destinatari della notificazione siano rimasti intimati (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso), il ricorrente è tenuto a depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio (Cass. s.u. 22438/2018; Cass. 27480/2018; Cass. 8312/2019).

Nello specifico, non essendosi gli intimati costituti in giudizio e non avendo il ricorrente depositato la suddetta attestazione di conformità, il ricorso deve dichiararsi improcedibile.

Nulla sulle spese, non avendo gli intimati svolto difese.

Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

dichiara improcedibile il ricorso.

Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2020

 

 

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