Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18286 del 19/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. II, 19/09/2016, (ud. 04/05/2016, dep. 19/09/2016), n.18286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4593-2012 proposto da:

N.P., (OMISSIS), NELLA QUALITA’ DI PROCURATORE SPECIALE

di P.N.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MUZIO CLEMENTE 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE RAGUSO,

rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE EMILIO PADRONE;

– ricorrente –

contro

REGIONE PUGLIA, (OMISSIS) IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE P.T.,

elettivamente domiciliata in ROMA, V. GIUNIO BAZZONI 5, presso lo

studio dell’avvocato LUIGI LAMBO, rappresentata e difesa

dall’avvocato LUIGI MARINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1205/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 23/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato Giuseppe Raguso con delega depositata in udienza

dell’Avv. Padrone Raffaele difensore del ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine, il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Ente Regionale per lo sviluppo agricolo di Puglia E.R.S.A.P. convenne in giudizio davanti al Tribunale di Bari P.V.N. deducendo che aveva venduto nel (OMISSIS) al convenuto due fondi rustici con patto di riservato dominio rispettivamente per Lire 239.878.413 e 221.371.587 da pagarsi in trenta rate annuali costanti col vincolo di indivisibilità per 30 anni e divieto di alienazione o cessazione volontaria della diretta coltivazione per 10 anni sotto pena di risoluzione di diritto e di decadenza dai benefici fiscali mentre il P. aveva ceduto parte dei terreni a tale N.P. di (OMISSIS) il quale aveva realizzato opere edilizie in contrasto con la normativa vigente.

Chiese la risoluzione con ordine al P. o ad altro detentore del rilascio oltre i danni.

Il convenuto dedusse che il N. era solo persona di fiducia che curava i suoi interessi.

Con sentenza non definitiva il GOA dichiarò risolto il contratto per grave inadempimento ordinando il rilascio, decisione appellata dal P. in persona del procuratore speciale N..

La Corte di appello di Bari, con sentenza 23.10.2010, rigettò l’appello richiamando l’art. 8 del contratto sul divieto di alienazione, la scrittura privata registrata di vendita al N., l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal P. in un procedimento penale.

Ricorre N. quale procuratore del P. con quattro motivi, resiste la Regione Puglia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si lamentano vizi di motivazione per la mancata risposta in ordine all’eccezione di ultrapetizione in cui era incorso il giudice di prime cure nel ritenere intervenuta la risoluzione del contratto anche per violazioni non denunciate dall’attore.

Col secondo motivo si denunziano vizi di motivazione sulla supposta alienazione e cessazione della conduzione diretta del fondo.

Col terzo motivo si deduce violazione degli artt. 1478, 1456, 1455 E 1418 c.c. in ordine alla qualificazione giuridica del contratto ed alla alienazione a terzi.

Col quarto motivo si deduce violazione delle condizioni contrattuali.

In particolare, con la seconda, terza e quarta censura, trattate congiuntamente, si lamenta che sia il Giudice di prime cure che la Corte di appello hanno ritenuto sussistere la fondatezza della domanda di risoluzione contrattuale sul presupposto che il P., contravvenendo alle disposizioni contrattuali contenute nell’art. 8, abbia alienato a terzi il fondo prima dei dieci anni e cessato volontariamente la conduzione personale dei poderi errando nella qualificazione del contratto intercorso tra P. e N., nella interpretazione delle norme e nella valutazione delle rilevanze istruttorie acquisite, posto, essendo il bene ancora di proprietà dell’ERSAP stante il riservato dominio, il negozio intercorso rientrava nella categoria della vendita obbligatoria di cosa altrui.

Ciò premesso si osserva:

La sentenza, come riferito, ha richiamato l’art. 8 del contratto sul divieto di alienazione, la scrittura privata registrata di vendita al N., l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal P. in un procedimento penale.

Rispetto a tale statuizione le odierne censure sono inidonee a ribaltare la decisione. La prima andava proposta come violazione di legge e sostanzialmente critica la decisione di primo grado e non quella di appello.

La Corte di appello ha esaminato la questione posta dall’appellante, rilevando che, essendo stata accertata la sussistenza delle ipotesi di risoluzione di diritto del contratto per violazione del divieto di cessione prima dei dieci anni e di cessazione della coltivazione diretta del fondo, apparivano irrilevanti le censure mosse riguardo agli ulteriori profili di risoluzione considerati dal primo giudice.

La seconda, del pari, andava proposta come violazione di legge in relazione alle regole ermeneutiche applicate, non è autosufficiente in relazione al contenuto dell’art. 8 del contratto e propone censure di merito in ordine all’interpretazione del giudice di appello, secondo cui la predetta clausola non opera alcun distinguo, vietando in modo generale e incondizionato qualunque forma di alienazione dei cespiti, motivazione congrua, basata su argomenti che non risultano specificamente censurati (pagine nove e dieci della sentenza).

Le restanti non tengono conto che l’opera dell’interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 c.c. e ss., oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi; pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.

Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea – anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente – la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (e pluribus, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753).

In particolare la terza censura non coglie la ratio decidendi.

La Corte di appello ha ritenuto provata la violazione dell’obbligo di coltivare direttamente il fondo, prima ancora che in base alle dichiarazioni rese in sede penale dal convenuto, in base al tenore della scrittura privata registrata il (OMISSIS), nella quale si dava atto del subentro del N. nel possesso materiale e giuridico dei poderi ceduti dal P. ed il ricorrente non ha mosso al riguardo alcuna censura.

La quarta censura è infondata.

E’ vero che la clausola risolutiva espressa non comporta automaticamente lo scioglimento del contratto a seguito del previsto inadempimento essendo necessario, per l’art. 1218 c.c., l’accertamento della imputabilità dell’inadempimento al debitore almeno a titolo di colpa (Cass. 6.2.2007 n. 2553).

Nella specie, tuttavia, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte di appello non si è sottratta alle verifiche del caso, avendo dato atto (a pagina undici) che dal quadro probatorio acquisito emergeva chiaramente la volontarietà e consapevolezza, da parte del P., della condotta, posto che l’atto di alienazione dei poderi, voluto dalle parti, non risulta impugnato dal predetto.

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in Euro 4200 di cui 4000 per compensi, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA