Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18286 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 05/08/2010, (ud. 13/07/2010, dep. 05/08/2010), n.18286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SERVIZI GRANITI SARDEGNA S.r.l., in persona del legale rappresentante

pro tempore M.I., elettivamente domiciliata in Roma,

Lungotevere Prati n. 21, presso Mele Alessandra, rappresentata e

difesa dall’avv. PORCU Salvatore del foro di Sassari come da procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via Mordini n.

14, presso lo studio dell’avv. Abati Manlio, che lo rappresenta e

difende, unitamente e disgiuntamente, con l’Avv. Enrico Sotgiu del

foro di Sassari come da procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 575/05 della Corte di Appello di

Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari – del 16.11.2005 –

22.11.2005 nella causa n. 71 R.G. 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13.07.2010 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. FEDELI Massimo

che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso, ed

assorbimento del secondo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Sassari con sentenza n. 159 del 2004 rigettava l’opposizione proposta dalla S.r.l. SERVIZI GRANITI SARDEGNA contro il Decreto Ingiuntivo n. 533 del 2003, con il quale veniva intimato a tale societa’ il pagamento della somma di Euro 17.048,00 a titolo di TFR in favore di M.P., il quale nello stesso ricorso, volto ad ottenere il provvedimento monitorio, evidenziava di essere stato illegittimamente licenziato dalla datrice di lavoro con raccomandata del 10.06.2003. L’opponente societa’ eccepiva l’infondatezza in fatto e in diritto del decreto ingiuntivo opposto e proponeva riconvenzionale nei confronti del M., sostenendo di essere creditrice della somma di Euro 26.600,00, calcolata in relazione ad Euro 200,00 mensili, per canoni per immobile a lui locato ed adibito ad abitazione della propria famiglia, sita all’interno dello stabilimento della stessa resistente.

L’opposto costituendosi contestava le avverse deduzioni ed argomentazioni, ed in particolare rilevava che l’occupazione dell’immobile sito all’interno dello stabile aziendale per tutta la durata del rapporto di lavoro costituiva un elemento complementare ed accessorio della retribuzione.

Lo stesso M. eccepiva in ogni caso la prescrizione dei crediti anteriori al 4.12.1998 ed inammissibilita’ ex art. 1246 c.c., n. 3 e ed ex art. 545 c.p.c., commi 3 e 4 dell’eccezione di compensazione avanzata dall’opponente societa’, quanto meno nei limiti dei 4/5 del credito vantata a titolo di TFR. 2. La decisione di primo grado, appellata dalla Servizi Graniti Sardegna, e stata confermata dalla Corte di Appello di Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari, con sentenza n. 575 del 2005. La Corte territoriale ha ritenuto infondato il primo motivo di appello circa la mancata riunione del procedimento relativo all’opposizione al decreto ingiuntivo con quello relativo all’impugnazione di licenziamento intimato dalla societa’ nei confronti del M., non essendo stata proposta nessuna richiesta in tal senso.

La Corte ha ritenuto infondata anche la contestazione relativa all’efficacia del CUD ai fini della prova dell’ammontare del credito per TFR. La Corte ha respinto poi l’ultimo motivo di appello riguardante la rivendicazione di credito da parte dell’appellante societa’ per l’occupazione dell’immobile.

Ne’ a diverse conclusioni, secondo la Corte, poteva pervenirsi a seguito dell’accoglimento del ricorso del M., conseguente declaratoria di illegittimita’ del licenziamento e ripristino del rapporto, potendo farsi valere tale nuova situazione dinanzi al giudice dell’esecuzione, in relazione a fatti successivi alla formazione del titolo.

3. La S.r.l. Servizi Graniti Sardegna propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il M. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., degli artt. 161, 615 c.p.c. e dell’art. 2909 cod. civ., nonche’ vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). La censura si fonda sull’accertamento relativo all’illegittimita’ del licenziamento e conseguente ripristino del rapporto di lavoro tra le parti, il che avrebbe comportato il venir meno del diritto a percepire il trattamento di fine rapporto e l’annullamento del decreto ingiuntivo, da considerarsi percio’ nullo ed inefficace ed in ogni caso da revocarsi perche’ infondato in fatto e in diritto. L’impugnata sentenza giunge a conclusioni conformi a diritto, ma va corretta in punto di motivazione.

Invero la ricorrente si e’ limitata a richiamare genericamente la novita’ della situazione conseguente all’accertata illegittimita’ del licenziamento, in cio’ seguendo l’impugnata sentenza, senza allegare peraltro la sentenza dichiarativa di tale illegittimita’ e precisare se la stessa abbia acquisito la qualita’ di res indicata, con cio’ impedendo al giudice di legittimita’ la verifica della decisivita’ della pronuncia ai fini del presente giudizio. Sotto tale profilo quindi il motivo non ha pregio e non merita di essere condiviso.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 115, 116, 112 c.p.c., nonche’ vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Sostiene al riguardo che l’impugnata sentenza ha in modo erroneo escluso l’esistenza di un rapporto di locazione tra le parti e conseguente credito per canoni, a fronte della prodotta documentazione.

La censura cosi’ formulata e’ del tutto generica, essendo irrilevanti le circostanze dedotte con riferimento all’occupazione dell’immobile da parte del M. e comunque essendo stati richiamati documenti (come il contratto, la dichiarazione resa dalla Saco Graniti alla ricorrente e la lettera inviata – nel giugno 2003 – dal procuratore della Segrasa – asseritamente indicata come proprietaria dell’immobile – al difensore dello stesso M.) non trascritti e non riportati nel ricorso e quindi non criticabili in sede di legittimita’.

3. In conclusione il ricorso e’ destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese di giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 20,00 oltre Euro 2000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Cosi’ deciso in Roma, il 13 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

 

 

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