Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18286 del 03/09/2020

Cassazione civile sez. II, 03/09/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 03/09/2020), n.18286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24051-2015 proposto da:

F.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Bertoloni

35, presso lo studio dell’avvocato Federico Cappella, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato;

– ricorrenti –

contro

D.I., rappresentata e difesa dall’avvocato Miriam Campus,

con studio in Cagliari via Pergolesi 72;

– controricorrente –

contro

Fondazione Ircss -Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei

Tumori, elettivamente domiciliato in Roma, Via F. Confalonieri 5,

presso lo studio dell’avvocato Luigi Manzi, rappresentato e difeso

dall’avvocato Paolo Gerardo Franco;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

D.C., De.In.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 328/2015 della Corte d’appello di Cagliari,

depositata il 15/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/11/2019 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte;

udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore Dott. Capasso

Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e

l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato;

udito l’avvocato Giorgio Micheletta, con delega per parte ricorrente

che ha concluso come in atti e l’avvocato Gaia Stivali, con delega

per parte controricorrente e ricorrente incidentale che ha concluso

come in atti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con citazione notificata nel 2000 F.R. convenne in giudizio D.I. quale erede di C.L. al fine di sentir accertare l’intervenuta usucapione del terreno sito in (OMISSIS) a seguito di possesso ininterrotto per oltre quarantanni esercitato unitamente al padre.

2.Costituendosi la convenuta si è opposta all’accoglimento della domanda e ha formulato in via riconvenzionale domanda di condanna dell’attore alla restituzione dell’immobile e di risarcimento del danno per l’abusiva occupazione.

2.1.Deduceva la convenuta che l’immobile oggetto di causa era stato acquistato dall’ing. C. nel 1964 divenendo proprietario esclusivo dopo il decesso della sorella; che, a sua volta deceduto, con testamento olografo aveva legato a favore dell’Istituto per la ricerca sul cancro il 50% del ricavato della vendita del terreno e in minor misura a In. e D.C.; che nelle varie e periodiche occasioni in cui ella si era recata lì non aveva mai incontrato l’attore o il padre.

3. Disposta l’integrazione del contraddittorio ai legatari In. e D.C. e Fondazione Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori (d’ora in poi solo Fondazione IRCCS) ed esperita l’istruttoria il Tribunale aveva accolto la domanda attorea.

4. Proposto gravame in via principale da parte di D.I. ed in via incidentale da parte della Fondazione IRCCS, all’esito del giudizio d’appello, nel quale si era costituito anche l’appellato F., restando contumaci In. e D.C., la Corte d’appello di Cagliari ha rigettato la domanda di usucapione con condanna alla restituzione del terreno.

5. La corte territoriale ricostruendo la domanda attorea precisava che la domanda avanzata dal F. riguardava il riconoscimento del possesso esclusivo in capo a F.R., possesso che, tuttavia, non era configurabile dal momento che i testi escussi hanno riferito di un compossesso sino al 1998 da parte del padre e del figlio, compossesso che tuttavia aveva riguardato solo parte dell’immobile e non aveva mai impedito l’accesso ai terzi, con la conseguente impossibilità di invocare, secondo la corte, un valido possesso uti dominus esclusivo in capo all’attore e dovendosi concludere per il rigetto della domanda.

6. La cassazione della pronuncia della corte cagliaritana è chiesta dal F. con tempestivo ricorso articolato su cinque motivi, cui resistono con autonomo controricorso D.I. e la Fondazione IRCCS che propone, a sua volta, ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo cui resiste, a sua volta, con controricorso F.R.. Non hanno svolto attività difensiva In. e D.C..

7. Sia parte ricorrente che il controricorrente Fondazione IRCCS hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

8. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 la nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell’art. 102 c.p.c. per non avere i giudici di merito disposto l’integrazione del contraddittorio con i legittimi eredi del C., giacchè D.I. era solo stata designata esecutrice testamentaria e legataria ma non erede.

8.1. Il motivo è inammissibile sotto più aspetti.

8.2. In primo luogo la censura è carente dal punto di vista della specificità, difettando dell’indicazione degli eredi asseritamente pretermessi dal contraddittorio processuale priva, nè potendo gli stessi ricavarsi dalla trascrizione del testamento su cui essa si fonda.

8.3. In secondo luogo la censura è pure inammissibile perchè neppure contiene l’indicazione della fase processuale in cui detti nomi sarebbero stati esplicitati al fine di consentire l’eventuale integrazione.

9. Con il secondo motivo si denuncia, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell’art. 102 c.p.c., per avere la corte territoriale omesso di integrare il contraddittorio con gli eredi di F.G., dal momento che l’attore aveva allegato di avere con esso condiviso il possesso.

9.1. Anche questa censura, come la precedente, appare inammissibile per le medesime considerazioni sopra svolte in punto di specificità avuto riguardo alla mancata allegazione dell’identità degli ipotetici eredi del dante causa di parte attrice.

9.2. Peraltro, la censura è pure inammissibile perchè non avendo il dante causa dell’attore instaurato il giudizio di usucapione non ricorre la fattispecie della successione nel diritto ai sensi dell’art. 110 c.p.c. ma quella in cui il compossessore agisce per l’accertamento dell’usucapione.

9.3. In tale fattispecie non è necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli altri compossessori, valendo il principio secondo il quale in tema di giudizio diretto all’accertamento dell’usucapione, la fattispecie del litisconsorzio necessario non ricorre dal lato attivo, atteso che, in tale evenienza, l’azione proposta è diretta a costituire una situazione compatibile con la pretesa che i soggetti non citati in giudizio potranno eventualmente vantare in futuro (cfr. Cass. 6163/2006; 14522/2012).

10. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, dell’art. 1362 c.c. e dell’art. 1158 c.c., per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto insussistente in capo all’attore il requisito del possesso esclusivo per il tempo necessario all’accoglimento della domanda.

10.1. La conclusione della corte territoriale sarebbe, ad avviso del ricorrente, frutto di una errata interpretazione della domanda giudiziale con cui si era allegato il possesso congiunto dell’attore con il padre per oltre quarantanni, e di una contraddittorietà della motivazione laddove afferma che l’attore non avrebbe mai allegato una posizione di compossesso ai fini dell’usucapione della proprietà pro quota, mentre nell’atto di citazione si chiedeva l’accertamento del possesso suo e del genitore.

10.2. La doglianza è inammissibile perchè la corte ha rigettato la domanda dell’attore per l’assorbente considerazione della mancata prova di un possesso uti dominus in capo all’attore ed al padre.

10.3.La corte ha cioè ravvisato che pur avendo il padre e l’attore utilizzato il terreno e gli accessori sullo stesso esistenti in misura maggiore degli altri pescatori, non abbiano, tuttavia, esercitato un possesso connotato dall’esclusione dell’utilizzo da parte di altri e perciò ha rigettato la domanda.

11. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140 e 1158 c.c. per avere la corte territoriale argomentato il rigetto della domanda attorea evidenziando l’assenza di fatti rilevanti quali l’esercizio del possesso uti dominus, escludendo l’utilizzazione del bene da parte di altri.

11.1. La censura è infondata perchè non denuncia l’errata applicazione di un principio interpretativo, ma si risolve nella sollecitazione di un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie al fine di inferire la sussistenza della natura esclusiva del possesso, diversamente da quanto ritenuto dal giudice d’appello.

12. Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di più fatti oggetto di discussione e desunti dalle deposizioni testimoniali.

12.1. La censura è infondata non potendosi invocare dal giudice di legittimità con il mezzo invocato una diversa lettura delle risultanze testimoniali (cfr.Cass. Sez. Un. 8053/2015).

13. L’esito sfavorevole di tutti i motivi comporta il rigetto del ricorso principale.

14. Passando all’esame del ricorso incidentale condizionato, con l’unico motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, la violazione e falsa applicazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. per avere la corte territoriale ritenuto infondata l’eccezione di nullità della citazione in primo grado per indeterminatezza della domanda attorea, sollevata dalla Fondazione nella convinzione che non potesse ritenersi ammissibile l’erronea individuazione della superficie del bene, in are anzichè correttamente in ettari, e la confusione con il mappale (OMISSIS).

15. L’esame della fondatezza del ricorso incidentale condizionato è assorbito dal rigetto del ricorso principale.

16. Atteso l’esito del giudizio, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti costituiti nella misura liquidata in dispositivo.

17. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della Fondazione IRCCS e liquidate in Euro 1800,00 oltre Euro 200,00 per esborsi ed a favore di D.I. e liquidate in Euro 1500,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2020

 

 

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