Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18285 del 08/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 08/07/2019), n.18285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20980-2016 proposto da:

A.V. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO

60, presso lo studio dell’avvocato MARIO ETTORE ANGELO ROTONDO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

– ISTITUTO NAZIONALEDELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,

CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1752/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 12/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANA

DORONZO.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza depositata in data 12/2/2016, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da:

A.V. contro la sentenza resa dal Tribunale di Castrovillari che gli aveva riconosciuto il diritto all’indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della visita peritale; l’inammissibilità è stata motivata sul rilievo che l’appello non rispettava le prescrizioni di cui all’art. 434 c.p.c.;

contro la sentenza l’ A. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui resiste l’Inps con controricorso;

la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata.

Diritto

RILEVATO

che:

Preliminare e assorbente è il rilievo della inammissibilità del ricorso per tardività;

ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3, e del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica al processo del lavoro;

il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 327 c.p.c. nel testo successivo alla riforma introdotta con L. 18 giugno 2009, n. 69, applicabile ratione temporis (risulta infatti che il giudizio di primo grado è stato introdotto con ricorso depositato in data 8/ 11/2010, come risulta dal ricorso per cassazione) andava computato a decorrere dal 12/2/2016, data di pubblicazione della sentenza, come risulta dalla copia della sentenza, attestata conforme all’originale e versata in atti;

la notificazione del ricorso per cassazione è stata avviata dall’ufficiale giudiziario a mezzo del servizio postalè in data 12/9/2(116 come risulta dall’originale del ricorso, e dunque oltre il termine semestrale previsto dall’art. 327 c.p.c., scaduto il 19/8/2016, trattandosi di sentenza non notificata;

la proposta impugnazione deve pertanto essere dichiarata inammissibile;

le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in mancanza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.;

poichè il ricorso è stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 compensi professionali e Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali e altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2019

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